Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Attività  del Commissario ad acta – Adozione degli atti esecutivi della sentenza in sostituzione della p.A. inerte – Fattispecie

Ove la sentenza del giudice amministrativo condanni la p.A. a pronunziarsi espressamente  su di un’istanza inevasa del ricorrente, fissando un termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore omissione,  ordinando la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, non è conforme al suddetto comando l’attività  del Commissario che si limiti, a sua volta,  ad ordinare alla p.A.  di adottare i provvedimenti in esame, in luogo di provvedere direttamente  in via sostituiva. 

N. 01749/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01687/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31, 117 e 74 c.p.a. 
sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2011, proposto da: 
Innino Costruzioni s.a.s. di Innino Vincenzo & C. e Cofren s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B; 

contro
Comune di Trani – non costituito; 

per la declaratoria di illegittimità 
“del silenzio inadempimento serbato dal Comune resistente sull’istanza prodotta dalle società  ricorrenti, volta alla ritipizzazione delle aree di loro proprietà  così come di seguito indicate,
nonchè
per l’accertamento in capo al Comune dell’obbligo di provvedere alla ritipizzazione delle predette aree e per l’ordine da impartirsi allo stesso Ente di adottare tutti i provvedimenti conseguenti.”
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza n. 1852 del 7 dicembre 2011;
Vista l’ordinanza n. 1139 del 7 giugno 2012;
Visto l’art. 117, comma 4, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Antonio L. Deramo;
 

Vista la sentenza n. 1852 del 7 dicembre 2011 con la quale questa Sezione ha dichiarato l’obbligo del Comune di Trani di pronunciarsi espressamente sulle istanze di ritipizzazione urbanistica, acquisite al protocollo comunale di Trani il 9 e 15 febbraio 2011, presentate dalla Innino Costruzioni s.a.s. di Innino Vincenzo & C. e Cofren s.r.l., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza stessa ed ha nominato Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Urbanistico del Comune di Monopoli affinchè, nella ipotesi di ulteriore inerzia del Comune intimato, provvedesse in via sostitutiva entro 60 giorni dalla scadenza del suddetto termine;
Vista l’ordinanza n. 1139 del 7 giugno 2012 con cui sono stati concessi all’ing. Amedeo D’Onghia, Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Monopoli, ulteriori novanta giorni per l’espletamento dell’incarico di Commissario ad acta, in accoglimento dell’istanza depositata in data 17 aprile 2012;
CONSIDERATO che in data 18 settembre 2012 il citato Commissario ad acta ha depositato la nota in pari data con la quale, ritenendo concluso il procedimento, ha allegato la deliberazione n. 20 del 18 settembre 2012 avente per oggetto “ADOZIONE variante strutturale al PUG di Trani in adeguamento alla sentenza n. 4276/2010 del TAR Puglia, sede di Bari – Sezione II.”;
RITENUTO che l’incarico del Commissario ad acta non può considerarsi concluso tenuto conto che, contrariamente da quanto rappresentato nella suddetta deliberazione, la sentenza di nomina del Commissario ad acta stesso, n. 1852 del 7 dicembre 2011, non ha disposto che “questi impartisse l’ordine allo stesso Ente di adottare tutti i provvedimenti conseguenti”, ma ha disposto che “nella ipotesi di ulteriore inerzia del Comune intimato, provvedesse in via sostitutiva”;
RITENUTO, conseguentemente, che è lo stesso Commissario ad acta che deve porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 11, comma 4 e seguenti, della legge regionale n. 20 del 2001 e che, pertanto, solo dopo aver espletato tali adempimenti l’incarico di cui alla sentenza n. 1852 del 7 dicembre 2011 può ritenersi concluso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ordina all’ing. Amedeo D’Onghia, Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Monopoli, in qualità  di Commissario ad acta, di concludere l’incarico di cui alla sentenza n. 1852 del 7 dicembre 2011, nei sensi di cui in motivazione.
Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 21 marzo 2013.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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