1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Contestazioni relative alla custodia dei plichi – Irrilevanza ex se


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Partecipazione in forma associata – Indicazione preventiva delle quote di partecipazione ai lavori – Necessità 

1. E’ irrilevante la doglianza con cui si lamenta l’inadeguata custodia delle buste contenenti l’offerta, quando non sia proposto alcun elemento atto a far ritenere che possa essersi verificata, in concreto, la sottrazione o la sostituzione dei plichi o un qualche altro fatto rilevante ai fini della regolarità  della procedura di gara, a causa di tale asserito difetto di custodia. Tale censura, se priva di elementi indiziari idonei, quanto meno, a far sospettare in concreto l’avvenuta alterazione o manomissione, si traduce in doglianza del tutto generica ed inammissibile. 


2. Ai sensi dell’art. 37 comma 13, D.Lgs. 14 aprile 2006 n. 163, le imprese partecipanti alle gare d’appalto in forma associata hanno l’obbligo di indicare già  nell’offerta le quote di partecipazione non soltanto al raggruppamento, costituendo o costituito, ma anche dei lavori, atteso che una dichiarazione ex post in sede di esecuzione non potrebbe assolvere allo stesso modo alle esigenze di trasparenza ed affidabilità  che caratterizzano la gara; deve, inoltre, sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e l’una e l’altra devono essere stabilite e manifestate dai componenti del raggruppamento all’atto della partecipazione alla gara, costituendo ambedue le dichiarazioni requisiti di ammissione alla gara, e non contenuto di obbligazione da far valere in sede di esecuzione del contratto (cfr. Ad. Plen. del Cons. Stato n. 22/2012).

 
 
 
N. 01701/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2012, proposto da: 
Soc. Coop. Sociale “San Giovanni di Dio”, rappresentata e difesa dall’avv.to Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola, in Bari, via Piccinni, 150; 

contro
Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dall’avv.to Teresa Totaro, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari, ai sensi di legge; 

nei confronti di
Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r.l. in proprio e quale capogruppo della costituenda a.t.i. con Società  Cooperativa Sociale Carmine a r.l. (mandante) rappresentata e difesa dall’avv.to Angelo Montesardi, con domicilio eletto presso Michele Calaprice, in Bari, via Gen. C. Alberto Dalla Chiesa 22/B; 
Occupazione e Solidarietà  Società  Cooperativa Sociale, in proprio e quale capogruppo della costituenda a.t.i. con Aranea Consorzio Cooperative Sociali (mandante) rappresentata e difesa dall’avv.to Alberto Coccioli, con domicilio eletto presso Alberto Coccioli, in Bari, via S.Francesco D’Assisi, 15; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– della determinazione n. 112 del 09.01.2012 del Dirigente del 5° Settore Attuazione politiche sociali e culturali e ricreative del Comune di Manfredonia con cui è stata pronunciata l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili;
– nonchè di ogni altro atto a questo connesso, conseguente o presupposto, ed in particolare dei verbali di gara, segnatamente nella parte in cui si è disposta l’ammissione alla procedura concorsuale dell’a.t.i. con capogruppo “Occupazione e Solidarietà  Società  cooperativa sociale ” e dell’a.t.i. con capogruppo “Coop Sociale Onlus San Bernardo”;
– nonchè occorrendo, degli atti recanti disciplina di gara limitatamente alle statuizioni meglio specificate in ricorso;
nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e di subentro nel medesimo
e in subordine, per il risarcimento dei danni ingiusti patiti
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia, della Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r.l. (capogruppo dell’a.t.i. in epigrafe indicata), della Occupazione e Solidarietà  Società  Cooperativa Sociale (capogruppo dell’a.t.i. in epigrafe indicata) e di Aranea Consorzio Cooperative Sociali (mandante);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti Gennaro Notarnicola, Alberto Coccioli, quest’ultimo anche in sostituzione dell’avv. to Teresa Totaro e Michele Calaprice, quest’ultimo per delega dell’avv. to Angelo Montesardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con bando approvato con deliberazione G.C. n. 199 del 5 luglio 2011, il Comune di Manfredonia ha indetto procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili” per la durata di due anni scolastici, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed importo a base d’asta di 504.840,00 euro.
All’esito della valutazione comparativa delle quattro offerte pervenute, si è classificata al primo posto l’associazione temporanea d’imprese (a.t.i.) capeggiata dalla Occupazione e Solidarietà  Società  Cooperativa Sociale, ottenendo un punteggio complessivo di 82,30 punti, successivamente dichiarata aggiudicataria in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 12 del 9 gennaio 2012.
L’odierna ricorrente ha partecipato alla gara, classificandosi al terzo posto con punti 57,75, mentre al secondo posto si è classificata l’a.t.i. capeggiata dalla Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r. l. con punti 68,50. La quarta impresa partecipante veniva invece esclusa dalla gara.
Con il ricorso in epigrafe, la Società  Cooperativa Sociale “San Giovanni di Dio”, impugna il suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva, unitamente agli ulteriori atti del procedimento di gara in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili:
I. violazione ed erronea applicazione del paragrafo del disciplinare di gara intitolato “per le riunioni dei concorrenti”, violazione dell’art. 41 Codice contratti pubblici e dell’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto: la Società  Cooperativa Sociale Aranea, mandante dell’a.t.i. dichiarata aggiudicataria, non raggiungerebbe nè la soglia minima del 20 % dei requisiti di qualificazione richiesta dall’art. 3 del capitolato d’appalto, nè avrebbe qualificazione adeguata rispetto alla parte del servizio che intendeva svolgere, indicata nella misura del 13,36 %, con conseguente necessaria esclusione dalla gara per carenza dei requisiti speciali richiesti; per ragioni del tutto analoghe avrebbe dovuto essere esclusa anche l’a.t.i. capeggiata dalla Coperativa sociale San Bernando, non essendovi corrispondenza quanto alla mandante Coop. Soc. Carmine, tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote del servizio da eseguire e non possedendo essa i requisiti speciali di qualificazione nella misura minima del 20 %;
II. violazione degli artt. 86 comma 3-bis e 87 comma 4 del Codice contratti pubblici; violazione e falsa applicazione del bando di gara, illegittimità  diretta e derivata: le due a.t.i. controinteressate dovevano essere altresì entrambe escluse per non aver indicato in sede di offerta gli oneri concernenti i costi della sicurezza c.d. “da rischio specifico” soggetti a ribasso e distinti rispetto agli indicati oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;
III. violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di buon andamento, ragionevolezza e trasparenza dell’azione amministrativa, violazione del principio di conservazione delle offerte nelle gare pubbliche, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illegittimità  diretta e derivata: la commissione avrebbe omesso di indicare nei verbali di gara, le modalità  osservate a garanzia della conservazione dell’integrità  dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti, con conseguente illegittimità  dell’intera procedura di gara, invocando al riguardo giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Si costituivano sia il Comune di Manfredonia che le cooperative sociali capogruppo delle a.t.i. classificatesi al primo ed al secondo posto della gara, evidenziando in necessaria sintesi, quanto alla I censura:
– i requisiti speciali prescritti dal bando di capacità  economico-finanziaria e di capacità  tecnico – organizzativa debbono essere posseduti, in ipotesi di a.t.i., dalla capogruppo e dalle mandanti in “misura adeguata”, non essendo all’uopo prescritta dal bando alcuna corrispondenza tra le percentuali dichiarate in sede di gara e quote di esecuzione del servizio;
– l’art. 3 del capitolato d’appalto, il quale richiede il possesso da parte delle mandanti dei requisiti speciali nella quota minima del 20 % sarebbe del tutto inapplicabile, perchè non diretto a disciplinare la fase di ammissione alla gara ma la sola esecuzione del contratto, conformemente alla funzione propria dei capitolati speciali;
– non sarebbe richiesta per l’appalto di che trattasi alcuna necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, quote del servizio da eseguire e requisiti di capacità  tecnica, non essendo l’art. 37 c. 4 Codice contratti pubblici applicabile al di fuori degli appalti di lavori; diversamente opinando vi sarebbe violazione dei principi comunitari di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità  e massima partecipazione;
quanto alla II censura:
– in mancanza di espressa previsione da parte del bando di gara, l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza dovrebbe dirsi consentita in sede di valutazione dell’anomalia delle offerte;
quanto alla III censura:
– la genericità  della doglianza circa l’inadeguata custodia dei plichi, non deducendo la ricorrente alcun elemento atto a far ritenere verificatasi, in concreto, alcuna manomissione dei medesimi.
Con successive memorie la Coop. Soc. San Bernardo evidenzia il possesso in capo alla mandante della costituenda a.t.i. di un fatturato pari al 24,82% e di aver svolto precedenti servizi analoghi in misura comunque superiore alla soglia minima del 20 %, pur avendo specificato la ripartizione del servizio in caso di aggiudicazione nella misura del 60 % e del 40 % tra capogruppo e mandante. La Coop. Soc. Aranea deduceva di aver conseguito nel triennio di riferimento un fatturato complessivo pari al 14,01 % dell’importo a base d’asta, percentuale da ritenersi più che “adeguata” ai sensi del bando e comunque superiore al 13,36 % indicata come quota di esecuzione del servizio.
All’esito della camera di consiglio del 7 marzo 2012, con ordinanza n. 169/2012 veniva accolta l’istanza cautelare, rilevandosi, pur ad un sommario esame tipico della fase cautelare, la fondatezza della prima censura, sul presupposto della portata integrativa dell’art. 3 del capitolato d’oneri in ordine ai requisiti speciali richiesti dal disciplinare di gara, non risultando le imprese mandanti dei raggruppamenti controinteressati in possesso delle prescritte quote minime.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 27 giugno 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che si diranno.
3. Ritiene il Collegio prioritario, in senso logico, l’esame delle censure di cui al III ed ultimo motivo – pur espressamente qualificate dalla ricorrente come subordinate al mancato accoglimento delle censure dirette al conseguimento dell’aggiudicazione (di cui al I e II motivo) – le quali evidenziano in astratto una più radicale illegittimità  del provvedimento, comunque idonee, ove accolte, a soddisfare l’interesse sostanziale dedotto in giudizio (in questo senso Consiglio Stato sez. V 6 aprile 2009, n. 2143; id. sez. V sent. 11 gennaio 2012 n. 82; T.A.R. Lombardia Brescia sez. II 10 giugno 2010, n. 2297; T.A.R. Lazio – Roma sez II 28 gennaio 2012, n. 93) atteso che non si può ottenere un’aggiudicazione a seguito di una selezione la cui procedura sia integralmente invalida.
Infatti, come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (sez. V sent. 11 gennaio 2012, n. 82) il principio dispositivo, cui è ispirato anche il processo amministrativo, postula che il ricorrente abbia il potere di scegliere le domande da proporre ed anche la possibilità  di indicare l’ordine con il quale ritiene che i motivi, all’interno della domanda, debbano essere esaminati (potendo dichiarare l’interesse all’accoglimento di alcuni di essi solo in via subordinata, per l’ipotesi in cui altri non vengano accolti), pur rientrando nel potere del giudice amministrativo, in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato all’esercizio della funzione pubblica, decidere l’ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico -giuridico, non alterabile dalla semplice richiesta dell’interessato; in particolare il giudice deve procedere all’esame dei motivi di censura nell’ordine logico segnato da quelli che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità  del provvedimento, senza che il ricorrente possa, di contro, pretendere l’esame in via prioritaria della censura preordinata all’aggiudicazione e, solo in caso di mancato accoglimento, del motivo di illegittimità  riguardante l’intera procedura (così anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII 9 dicembre 2010, n. 27132 ).
3.1. La censura di cui al III motivo è infondata e va respinta.
L’obbligo di predisporre cautele a tutela dell’integrità  delle buste concernenti le offerte delle imprese partecipanti a gare pubbliche, in mancanza di apposita previsione da parte del legislatore, discende necessariamente dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l’individuazione del contraente nei contratti delle Pubbliche amministrazioni, in quanto l’integrità  dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti all’incanto è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi, consacrati dall’art. 97 cost., di buon andamento ed imparzialità  cui deve uniformarsi l’azione amministrativa (per tutte Consiglio Stato sez. V 29 dicembre 2009, n. 8817).
Sulla questione dedotta, relativa agli oneri di custodia degli atti di gara, esistono invero due contrastanti orientamenti giurisprudenziali.
Un primo orientamento (invocato dall’Amministrazione resistente nonchè dalle controinteressate) considera irrilevante la doglianza con cui si lamenta l’inadeguata custodia delle buste contenenti l’offerta, quando non sia proposto alcun elemento atto a far ritenere che possa essersi verificata, in concreto, la sottrazione o la sostituzione dei plichi o un qualche altro fatto rilevante ai fini della regolarità  della procedura di gara, a causa di tale asserito difetto di custodia (in questo senso Consiglio di Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973; id. 29 dicembre 2009, n. 8817; id. 2 ottobre 2009, n. 6002; T.A.R. Lombardia – Milano 27 giugno 2012, n. 1794).
Un secondo orientamento (invocato dalla ricorrente) ritiene invece che la mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità  di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte, costituisce di per sè, in astratto, motivo di illegittimità  dell’attività  posta in essere dalla commissione di gara per garantire la custodia di plichi, senza la necessità  di fornire elementi idonei a far ipotizzare che si siano verificate in concreto manomissioni o alterazione dei documenti, anche per la difficoltà  per l’interessato di provare tale concreto “evento di danno”, essendo invece sufficiente una situazione di “mero pericolo” (Consiglio di Stato sez V 6 marzo 2006, n. 1068; id. sez V 21 maggio 2010, n. 3203).
Ritiene il Collegio, in ossequio alla giurisprudenza consolidata di questa Sezione (sent. 2 febbraio 2010, n. 244) preferibile il primo dei due suesposti opinamenti, in quanto la censura in merito all’inadeguata custodia dei plichi contenenti le offerte, se priva quantomeno di elementi indiziari idonei almeno a far sospettare in concreto l’avvenuta alterazione o manomissione, si traduce in doglianza del tutto generica ed inammissibile (T.A.R. Lombardia – Milano 27 giugno 2012, n.1794) e comunque infondata.
Nel caso di specie, la ricorrente non allega alcun elemento idoneo a far anche solo sospettare l’avvenuta alterazione o manomissione, circostanza che rende l’attività  di gara immune dalla censura, pur limitandosi la commissione nei verbali di gara ad accertare “l’integrità  e la regolarità  dei plichi pervenuti” senza quindi recare menzione, neppur in via successiva, delle cautele predisposte per assicurare la custodia e la segretezza delle offerte
3.2. Conclusivamente, la censura di cui al III motivo è infondata.
3.3. E’ invece fondata e merita accoglimento l’assorbente censura di cui al I motivo.
Dalla documentazione di gara depositata in giudizio, risulta che il disciplinare di gara, dopo aver previsto la possibilità  di presentazione delle offerte anche da parte di associazioni temporanee di imprese, stabilisce l’indicazione “a pena di esclusione delle parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; i requisiti di qualificazione posseduti da ciascun soggetto devono essere adeguati alle attività  che saranno eseguite dagli stessi”.
Quanto ai requisiti di qualificazione, viene richiesto ai concorrenti di attestare “di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale di impresa in servizi sociali, domiciliare e/o educativi, per un importo non inferiore ad euro 1.500.000,00 complessivi” nonchè “di aver gestito, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando servizi di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili, in regime di convenzione con enti pubblici, per un importo complessivo, non inferiore all’importo a base di gara, con buon esito e senza incorrere in risoluzione anticipata, con l’indicazione dei soggetti pubblici per i quali sono stati resi, la data e l’importo netto fatturato”.
L’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, a sua volta, recita “i requisiti relativi al fatturato ed all’importo di integrazione scolastica devono essere posseduti dal capogruppo nella misura minima del 60 % e dalle mandanti nella misura minima del 20 %; il raggruppamento deve comunque dimostrare il possesso del 100 % dei requisiti richiesti”
Ancora, sia il disciplinare (pag. 7) che il capitolato (pag. 8) stabiliscono “l’obbligo di indicare, a pena di esclusione, le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”.
Ritiene il Collegio che le richiamate disposizioni del disciplinare circa il possesso dei requisiti speciali debbano giocoforza integrarsi con l’art. 3 del capitolato, laddove viene concretamente specificata la misura percentuale in cui tali requisiti debbano essere posseduti dalle componenti dell’a.t.i.; con il termine “adeguato” di cui al disciplinare di gara, la stazione appaltante ha inteso stabilire la corrispondenza tra misure fissate dal bando, percentuali dichiarate in sede di gara e quote di esecuzione del servizio.
Sul punto, non può condividersi la tesi difensiva dell’Amministrazione e delle controinteressate, circa l’estraneità  del capitolato rispetto alla disciplina dell’ammissione alla gara: se infatti è pacifico che il capitolato abbia di norma la funzione di regolare soltanto le condizioni del futuro rapporto negoziale (ex multis Consiglio di Stato sez. V 10 novembre 2005, n. 6286) nulla vieta, come nel caso di specie, che sia proprio il capitolato a dettare disposizioni integrative in merito al possesso dei requisiti speciali di partecipazione stabiliti dal bando, in ipotesi di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei, esplicando il concetto generico ed indeterminato di “adeguatezza”.
Infatti, tale pur contestata lettura integrativa, come visto incentrata sulla corrispondenza tra quote di esecuzione del servizio e percentuale di titolarità  dei requisiti speciali, pare assolutamente conforme al dettato normativo in tema di raggruppamenti temporanei, ed in particolare al comma 13 dell’art. 37 Codice contratti pubblici, secondo cui “i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento” nonchè allo stesso comma 4 secondo cui “nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”.
Infatti, ai sensi dell’art. 37 comma 13, D.Lgs. 14 aprile 2006 n. 163, le imprese partecipanti alle gare d’appalto in forma associata hanno l’obbligo di indicare già  nell’offerta le quote di partecipazione non soltanto al raggruppamento, costituendo o costituito, ma anche dei lavori, atteso che una dichiarazione ex post in sede di esecuzione non potrebbe assolvere allo stesso modo alle esigenze di trasparenza ed affidabilità  che caratterizzano la gara, e “deve sussistere anche una perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e l’una e l’altra devono essere stabilite e manifestate dai componenti del raggruppamento all’atto della partecipazione alla gara, costituendo ambedue le dichiarazioni requisiti di ammissione alla gara, e non contenuto di obbligazione da far valere in sede di esecuzione del contratto” (ex multis Consiglio di Stato sez. V 06 maggio 2011 n. 2715; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III – quater 18 maggio 2010, n. 11994).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Comune e delle controinteressate, la previsione di cui all’art. 37 c. 13 risulta espressione di un principio generale, prescindente dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria o alla tipologia delle prestazioni principali o secondarie, scorporabili o unitarie, come tale applicabile anche al settore delle forniture e dei servizi (Consiglio di Stato sez. III 16 febbraio 2012, n. 793; id. sez III 16 novembre 2011, n. 6048; id. sez. V 8 novembre 2011, n. 5892; id. sez. V 27 ottobre 2011, n. 5736).
Pur limitatamente alla questione dell’obbligo di specificare in sede di offerta le parti di servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa, è intervenuta di recente anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 13 giugno 2012 n. 22.) affermando la vigenza di tale obbligo anche negli appalti di servizi, secondo la previsione contenuta nell’art. 11, comma 2 del D.Lgs n. 157 del 1995 ed indistintamente per tutte le a.t.i. siano esse verticali od orizzontali, sia costituite che costituende, quale generale principio preordinato a garantire la serietà , affidabilità , determinatezza e completezza dell’offerta.
Non ritiene infine il Collegio condivisibile l’assunto della difesa comunale circa il contrasto con il diritto comunitario conseguente all’estensione del citato art. 37 c. 13 Codice contratti pubblici agli appalti di servizi, giacchè la disapplicazione dell’art. 3 del capitolato, a tacer d’altro, rimetterebbe sostanzialmente all’arbitrio della stazione appaltante la valutazione dell'”adeguatezza” del possesso dei requisiti di partecipazione, al di fuori di qualsivoglia parametro oggettivo di riferimento, in spregio peraltro allo stesso invocato principio di “tassatività  delle cause di esclusione” previsto dall’art 46 comma 1-bis Codice contratti pubblici, come introdotto dal D.L. 13 maggio 2011 n.70, di chiara matrice comunitaria. (T.A.R. Lazio Roma sez. III 07 ottobre 2011, n. 7785, Consiglio di Stato sez. V 22 agosto 2003, n. 4750. T.A.R. Lombardia Milano sez III 11 giugno 2003, n. 3077).
Tutto ciò premesso, sia l’a.t.i capeggiata dalla Soc. Coop. Occupazione e Sviluppo, prima classificata, sia l’a.t.i. seconda classificata, dovevano essere escluse, non avendo dimostrato il possesso dei requisiti di capacità  tecnica ed economico-finanziaria prescritti dalla lex specialis, e non sussistendo la necessaria corrispondenza tra quote possedute all’interno del raggruppamento e quote di qualificazione ed esecuzione del servizio oggetto della gara.
Quanto alla prima classificata, il mandante Consorzio Aranea ha dichiarato una quota di accollo del servizio, in caso di aggiudicazione, pari al 13,36 %, non corrispondente al fatturato specifico dichiarato, ammontante nel triennio di riferimento (2008, 2009 e 2010) ad euro 66.110,11, corrispondente al 13,09 % dell’importo a base d’asta, nè corrispondente al requisito minimo del 20 %, richiesto dalla disciplina di gara, come integrata dal capitolato.
Per quanto riguarda l’a.t.i. seconda classificata, la mandante Coop. Soc. Carmine a fronte di una quota di ripartizione del servizio, in caso di aggiudicazione, espressa in misura del 40 %, ha dichiarato un fatturato globale pari al 24,82 %, quindi parimenti violando la richiesta corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di prestazioni da eseguire all’interno del raggruppamento. Anche volendo all’uopo considerare il fatturato maturato dalla mandante fino alla data del 20 agosto 2011, si otterrebbe pur sempre una quota pari al 29,01 % del fatturato globale, assai distante e comunque non corrispondente alla soglia dichiarata del 40 %.
3.4. Per le suesposte ragioni la I censura, è pertanto fondata e merita accoglimento, con l’effetto di annullare l’impugnata ammissione alla gara delle due a.t.i. controinteressate e la conseguente aggiudicazione definitiva in favore dell’a.t.i. Soc. Coop. Occupazione e Solidarietà ; per effetto del detto annullamento – non risultando allo stato stipulato il contratto – l’Amministrazione dovrà  riaggiudicare l’appalto, subordinatamente alla verifica di rito del possesso di tutti i requisiti prescritti.
4. Non può essere accolta la consequenziale domanda di accertamento dell’inefficacia del contratto e di subentro nel medesimo, ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm., non risultando stesso questo, allo stato, stipulato; deve ugualmente respingersi, per gli stessi motivi, la domanda di condanna al risarcimento in forma generica per il mancato conseguimento dell’utile contrattuale, permanendo per il ricorrente la possibilità  di conseguire l’aggiudicazione all’esito del parziale rinnovo delle operazioni di gara.
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
– accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, come da motivazione;.
– respinge la domanda risarcitoria sia in forma specifica che per equivalente;
Condanna il Comune di Manfredonia, la Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r.l., la Occupazione e Solidarietà  Società  Cooperativa Sociale e la Coop. Soc. Aranea Consorzio Cooperative Sociali alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, ciascuno in misura di 2.000 euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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