Pubblica sicurezza – Patente di guida – Revisione – Motivazione – Carenza – Illegittimità 

E’ illegittimo il provvedimento con cui si dispone la revisione della patente di guida, qualora tale atto non dia conto, in alcun modo, della sussistenza del presupposto richiesto dalla legge per l’adozione di un simile provvedimento e quando lo stesso risulti viziato da difetto di istruttoria e carenza di motivazione (nel caso di specie, nel provvedimento impugnato il difetto di motivazione emergeva palese dalla interruzione della frase riportata come parte motiva, senza che tale periodo trovasse alcuna successiva conclusione).

N. 01600/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00997/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 997 del 2012, proposto da Luciana Pertosa, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Contegreco, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Del Medico in Bari, via Francesco Crispi 6; 

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento n. 5819/75 del giorno 11.4.2012, a firma del Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione civile, dott. ing. Antonio Ottaviano, e del funzionario responsabile del procedimento, Giovanni Ricci, avente ad oggetto: “Revisione della patente di guida categoria B n. u18024094 Pertosa Luciana nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 13/12/1984” con cui si dispone la revisione della patente di guida, di cui la sig.ra Pertosa Luciana è titolare, mediante nuovo esame d’idoneità  psicofisica;
nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso anche se all’attualità  sconosciuto alla ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Motorizzazione Civile Foggia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti l’avv. Lorenzo Contegreco e l’avv. dello Stato Ines Sisto;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
 

Considerato che con il ricorso in epigrafe Luciana Pertosa ha impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta nei suoi confronti la revisione della patente di guida mediante nuovo esame dell’idoneità  psicofisica;
considerato che a sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost., dell’art. 128 d.lgs. 285/92, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e del principio di ragionevolezza, in quanto la revisione della patente è stata disposta per fatti verificatisi quasi quattro anni prima; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 7 della L. n. 241/90, degli artt. 128 e 187 del d.lgs. 285/92 e 75 del d.p.r. 309/90, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti in fatto e in diritto, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, in quanto la ricorrente al momento in cui è stata trovata in possesso di una esigua quantità  di stupefacente non era alla guida di alcun veicolo ma a piedi;
rilevato che si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Direzione territoriale dell’Ufficio della Motorizzazione civile di Foggia chiedendo il rigetto del ricorso;
visto che all’esito della camera di consiglio del 19 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
considerato che i vizi di istruttoria e motivazione dedotti risultano sussistenti;
considerato, infatti, che l’art. 128 del d.lgs. 285/1992 prevede che “Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonchè il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità  i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità  tecnica”;
considerato che il provvedimento impugnato non dà  conto in alcun modo della sussistenza del presupposto richiesto dalla legge per la revisione della patente (i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti), limitandosi a richiamare la nota n. 0825/2008 della Prefettura di Foggia, senza operare alcuna effettiva valutazione delle circostanze del caso concreto;
che il difetto di motivazione emerge peraltro palesemente dall’interruzione della frase riportata come parte motiva del provvedimento, nel quale si legge: “vista la comunicazione n. 0825/08 pref fg in data 11.4.2012 dalla quale risulta che la s.v. ¦”, senza che tale periodo trovi alcuna successiva conclusione;
che il ricorso deve quindi essere accolto in quanto fondato;
che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna le Amministrazioni resistenti alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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