Processo amministrativo  – Giudizio sul silenzio – Obbligo di provvedere – In genere – Su istanza di approvazione definitiva PUE – Ex art. 16 L.R. Puglia n. 20 del 2001 – Sussistenza

Sussiste l’obbligo del Consiglio comunale ovvero della Giunta (in forza dell’articolo 5, punto 13-b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall’articolo 10 della legge regionale I agosto 2011, n. 21) di deliberare sull’approvazione definitiva del piano urbanistico esecutivo proposto ai sensi dell’art. 16 L.R. Puglia n. 20/2001, configurandosi, in difetto, la formazione di silenzio inadempimento giustiziabile con il rito ex att. 31 e 117 c.p.a..

Le sentenza n. 1596 e 1957/2012 sono identiche nella massima.

N. 01595/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31, 117 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 591 del 2012, proposto da: 
Interedil s.a.s. dei Fratelli Azzollini e De Girolamo s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avv. Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B; 

contro
Comune di Trani, non costituito; 

“per la declaratoria di illegittimità 
– del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di approvazione definitiva del PUE (presentato dalle ricorrenti in data 08.10.2009 e già  adottato dal CC di Trani il 14.12.2010 con delibera n. 71), a seguito dell’avvenuto adempimento delle ultime prescrizioni, verificatosi con la presentazione degli atti di cui alla nota accompagnatoria dell’08.03.2012, prot. n. 7818;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, con riserva di formulare, all’uopo, appositi motivi aggiunti,
nonchè per l’accertamento del diritto delle(a) ricorrenti(e)
ad ottenere la conclusione del procedimento di approvazione definitiva del predetto PUE,
con conseguente ordine
al Comune di Trani di concludere il procedimento de quo e con espressa istanza, ove occorra e per il caso di perdurante inerzia dell’Organo competente, di nomina di un Commissario ad acta.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, avv. Emanuele Tomasicchio;
 

CONSIDERATO che le società  Interedil s.a.s. dei Fratelli Azzollini e la De Girolamo s.r.l., con ricorso ritualmente notificato il 17 aprile 2012 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 23 aprile 2012, hanno chiesto la declaratoria d’illegittimità  del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di approvazione definitiva del P.U.E., presentato da esse ricorrenti in data 8 ottobre 2009 e già  adottato dal C.C. di Trani il 14 dicembre 2010 con delibera n. 71, a seguito dell’avvenuto adempimento delle ultime prescrizioni, verificatosi con la presentazione degli atti di cui alla nota accompagnatoria acquisita al protocollo comunale n. 7818 del giorno 8 marzo 2012; che hanno chiesto altresì l’accertamento del diritto di esse società  ricorrenti ad ottenere la conclusione del procedimento di approvazione definitiva del predetto P.U.E., con conseguente ordine al Comune di Trani di concludere il procedimento de quo e con espressa istanza, ove occorra e per il caso di perdurante inerzia dell’Organo competente, di nomina di un Commissario ad acta;
CONSIDERATO che la Interedil s.a.s. e la De Girolamo s.r.l. hanno esposto in fatto:
– di essere proprietarie di un compendio edificatorio, ubicato in Trani alla confluenza tra via Istria, via delle Forze Armate, via Falcone e linea FF.SS., identificato in catasto al fg. 25B, p.lle n. 96 e 2172, individuato nel vigente Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Trani come comparto Bs.ad/23,”zona B speciale ad alta densità  – Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità “;
– di avere presentato, in data 8 ottobre 2009, all’indomani dell’approvazione definitiva del suddetto P.U.G., istanza per l’approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.), relativo al comparto di loro proprietà , depositando tutta la prescritta documentazione;
– che dopo un iter procedimentale condotto, ad avviso di esse ricorrenti, in modo laborioso e dilatorio, si sarebbero comunque verificate le ultime due condizioni necessarie per poter procedere all’approvazione definitiva del richiesto P.U.E., e specificatamente: il pronunciamento della Regione in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui alla determinazione n. 31 del 13 febbraio 2012, che sarebbe stata pubblicata sul B.U.R.P. il 19 febbraio 2012 e la presentazione al Comune intimato da parte di esse società  ricorrenti, in data 8 marzo 2012, degli ultimi elaborati tecnici aggiornati richiesti dalla Regione in sede di valutazione di assoggettabilità  alla V.A.S. del progetto presentato;
– che nonostante fosse trascorso il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 16 della legge regionale n. 20 del 2001, sia dalla data di esecutività  della suddetta determinazione regionale, dichiarata immediatamente esecutiva ed adottata 13 febbraio 2012, che dalla data di presentazione dell’ulteriore documentazione prescritta dalla determinazione stessa a loro carico, in data 8 marzo 2012, il Comune di Trani non aveva ancora approvato il P.U.E. presentato il giorno 8 ottobre 2009;
CONSIDERATO che, pertanto, la Interedil s.a.s. e la De Girolamo s.r.l. hanno proposto il presente ricorso;
RILEVATO che a sostegno del gravame sono state articolate le seguenti censure: violazione di legge, violazione dell’art. 16 della legge regionale n. 20 del 2001 e delle N.T.A. del P.U.G. del Comune di Trani, violazione dei principi generali della legge n. 241 del 1990 in materia di giusto procedimento e di silenzio, violazione dell’art. 97 Cost., violazione dei principi generali in materia urbanistica ed edilizia in quanto il termine perentorio entro cui approvare in via definitiva il P.U.E. sarebbe spirato infruttuosamente il 7 aprile 2012.
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 21 giugno 2012 il Presidente, vista l’istanza di rinvio avanzata dal Comune di Trani per proporre costituzione, pervenuta a mezzo fax, ha disposto il rinvio della causa alla camera di consiglio del 19 luglio 2012;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 19 luglio 2012 il difensore di parte ricorrente, l’avv. Emanuele Tomasicchio, ha dichiarato che le formalità  di cui all’art. 16 della legge regionale n. 20 del 2001 erano state pienamente osservate dal Comune di Trani; che alla stessa camera di consiglio del 19 luglio 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
CONSIDERATO che l’art. 16 della legge regionale n. 20 del 2001, recante Norme generali di governo e uso del territorio, al comma 7, per quello che in questa sede interessa, dispone: “Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il P.U.E., pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini”;
CONSIDERATO che l’art. 10 – Formazione dei piani attuativi – della legge regionale n. 21 del 2011, recante Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonchè disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede: “1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti all’attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi. 2. A seguito di apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, il piano attuativo è adottato e approvato dal Consiglio comunale anzichè dalla Giunta”;
CONSIDERATO che le società  Interedil s.a.s. e De Girolamo s.r.l. hanno presentato in data 7 agosto 2009 l’istanza per l’approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo relativo al comparto di loro proprietà  Bs.ad/23, che il suddetto P.U.E. è stato adottato dal C.C. di Trani, che a seguito del pronunciamento della Regione Puglia in sede di valutazione di assoggettabilità  alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del progetto presentato, di cui della determinazione n. 31 del 13 febbraio 2012, esse società  ricorrenti hanno provveduto a presentare al Comune intimato, in data 8 marzo 2012, gli ultimi elaborati tecnici aggiornati richiesti dalla Regione con la citata determinazione;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 19 luglio 2012 il difensore di parte ricorrente, l’avv. Emanuele Tomasicchio, ha dichiarato che le formalità  di cui al suddetto art. 16, relative alle osservazioni presentate, erano state pienamente osservate dal Comune di Trani;
RILEVATO che, quindi, il termine perentorio di trenta giorni previsto dal comma 7 dell’art. 16 della legge n. regionale n. 20 del 2001 per l’approvazione in via definitiva del P.U.E. da parte del Consiglio comunale è spirato il 7 aprile 2012, senza che il Comune di Trani abbia provveduto;
RITENUTO, pertanto, che la condotta silente del Comune di Trani violi altresì i principi di buon andamento dell’azione amministrativa, correttezza e buona fede, di cui all’art. 97 della Costituzione, ai quali deve uniformarsi la P.A. allorchè entra in un rapporto amministrativo, come tale qualificato, con il cittadino;
RITENUTO, conseguentemente, che il ricorso è fondato e dev’essere accolto, dichiarando l’obbligo del Consiglio ovvero della Giunta del Comune di Trani (in forza dell’articolo 5, punto 13-b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall’articolo 10 della legge regionale I agosto 2011, n. 21) di deliberare sull’approvazione definitiva del Piano Urbanistico Esecutivo presentato dalle società  Interedil s.a.s. dei Fratelli Azzollini e De Girolamo s.r.l. per il comparto Bs.ad/23, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
RITENUTO che merita altresì accoglimento la domanda formulata in ricorso volta ad ottenere la nomina di un commissario ad acta che, in caso di ulteriore inerzia del Comune di Trani, provveda in via sostitutiva nei successivi 60 giorni;
RITENUTO quanto alle spese che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte intimata, nell’importo equitativamente liquidato nel dispositivo;
RITENUTO di riservarsi sulla determinazione, con apposito atto, del compenso in favore del commissario ad acta, da porre a carico del Comune di Trani.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) dichiara l’obbligo del Consiglio ovvero della Giunta del Comune di Trani, nei sensi di cui in motivazione, di deliberare sull’approvazione definitiva del Piano Urbanistico Esecutivo presentato dalle società  Interedil s.a.s. dei Fratelli Azzollini e De Girolamo s.r.l. per il comparto Bs.ad/23, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
2) nomina commissario ad acta l’arch. Francesco Ciccarelli, Via Biagi, n. 4/F, c.a.p. 71121, Foggia, affinchè, nell’ipotesi di ulteriore inerzia del Comune intimato, provveda in via sostitutiva entro 60 giorni dalla scadenza del temine di cui al punto 1);
3) condanna il Comune di Trani al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore delle società  ricorrenti;
4) si riserva sulla determinazione del compenso in favore del commissario ad acta, da porre a carico del Comune di Trani.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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