Processo amministrativo – Giudizio impugnatori – Motivi aggiunti – Omessa notifica al controinteressato – Inammissibilità 

Il ricorso per motivi aggiunti della ditta che abbia subito l’esclusione da una gara d’appalto in seguito aggiudicata ad altra ditta, deve essere notificato anche a quest’ultima quale controinteressata/parte sostanziale del giudizio, pena l’inammissibilità  dei motivi aggiunti.

N. 01420/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da Desario s.a.s. di Desario Francesco & C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Costantino Palmitessa, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Cuocci Martorano e Giuseppe Caruso, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele de’ Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale n. 611 del 29.3.2007 con la quale il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Barletta ha revocato alla ditta Desario l’aggiudicazione dei lavori di costruzione dell’impianto di pubblica illuminazione per le vie del centro urbano – stralcio quadro 2 e 4 e quadro via Carducci;
– nonchè della nota dell’Agenzia delle Entrate dell’Ufficio di Barletta in data 7.3.2007 contenente la verifica delle cause di esclusione ex art. 75, lett. g) d.p.r. n. 557/1999 nella parte in cui dichiara che, alla data del 3.7.2006, non era pendente alcuna impugnazione in appello;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente anche se non conosciuto;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 novembre 2007, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale n. 1644 del 19.9.2007 con la quale il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Barletta ha “confermato la revoca alla ditta Desario dell’aggiudicazione dei lavori di costruzione dell’impianto di pubblica illuminazione per le vie del centro urbano – stralcio quadro 2 e 4 e quadro via Carducci” ed ha confermato l’aggiudicazione della gara alla ditta Mascolo Damiano;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente anche se non conosciuto;
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate e del Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 per le parti i difensori avv.ti Aldo Loiodice, Ines Sisto e Domenico Cuocci Martorano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Desario s.a.s. di Desario Francesco & C. impugna con il ricorso introduttivo la determinazione dirigenziale n. 611/2007 del Comune di Barletta con cui le veniva revocata l’aggiudicazione dei lavori di costruzione dell’impianto di pubblica illuminazione per le vie del centro urbano.
Rileva che la revoca dell’aggiudicazione si fonda sulla asserita esistenza di una violazione tributaria definitiva, non risultando – a dire della Amministrazione intimata – alcuna impugnazione in sede di appello del ruolo; che, tuttavia, un’impugnazione, sia pure tardiva, vi è stata, come dimostrato dalla costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Agenzia delle Entrate al fine di opporsi all’atto di appello; che, conseguentemente, la violazione tributaria non è definitiva; che è stato, altresì, violato l’art. 7 legge n. 241/1990, non avendo ricevuto comunicazione di avvio del provvedimento di revoca; che, infatti, se tale comunicazione vi fosse stata, avrebbe potuto dimostrare la pendenza del giudizio di appello quale circostanza ostativa alla definitività  della violazione tributaria.
Evidenzia, infine, di aver rateizzato il proprio debito tributario, così provvedendo all’eliminazione di qualsiasi irregolarità .
Con ordinanza n. 485/2007 questo T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare formulata nel ricorso introduttivo, ritenendo fondato il dedotto vizio procedimentale (i.e. violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990).
Successivamente il Comune di Barletta con determina n. 1644/2007 dava adempimento all’ordinanza cautelare del T.A.R. n. 485/2007, confermando tuttavia la revoca dell’aggiudicazione.
Con ricorso per motivi aggiunti la società  ricorrente contesta la menzionata determina n. 1644/2007, reiterando le censure contenute nel ricorso introduttivo.
Si costituivano le Amministrazioni intimate, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti debba essere dichiarato inammissibile.
Invero, le argomentazioni esposte dalla interessata nell’atto introduttivo sono ormai definitivamente superate dalla successiva determina n. 1644/2007 gravata con motivi aggiunti.
Peraltro, parte ricorrente nella memoria depositata in data 28 aprile 2012 (pag. 3) dichiara di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati.
Il ricorso per motivi aggiunti deve essere tuttavia dichiarato inammissibile per omessa notifica dello stesso alla ditta controinteressata Mascolo Damiano.
Invero, detto soggetto è espressamente menzionato nel corpo motivazionale della determina n. 1644/2007 in quanto nuovo aggiudicatario della gara per cui è causa.
E’, altresì, evidente che lo stesso ha un interesse alla conservazione della determina n. 1644/2007.
Pertanto, ricorrono contestualmente gli elementi formale e sostanziale che caratterizzano la figura del “controinteressato”.
Come rilevato da Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3754, “Il riconoscimento della qualità  di controinteressato in senso tecnico a un soggetto presuppone due elementi: il primo elemento è che tale soggetto sia nominativamente indicato nel provvedimento e sia agevolmente individuabile (c.d. elemento formale); il secondo è che esso sia portatore di un interesse esattamente speculare, ossia uguale e contrario rispetto a quello fatto valere dal ricorrente (c.d. elemento sostanziale). I due requisiti devono essere intesi come tra loro complementari, non bastando la semplice menzione di un soggetto nel provvedimento perchè lo stesso assuma la veste di controinteressato, ma occorrendo che egli vanti un interesse opposto a quello del ricorrente, ed essendo inoltre necessario che siffatto interesse derivi dal provvedimento impugnato. In particolare, l’interesse del controinteressato alla conservazione dell’atto deve ricollegarsi direttamente e immediatamente all’atto stesso, e non ad atti diversi, precedenti e/o successivi.”.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo e di inammissibilità  di quello per motivi aggiunti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse;
2) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente Desario s.a.s. di Desario Francesco & C. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Desario s.a.s. di Desario Francesco & C. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Barletta, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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