1. Tutela dei beni culturali e paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Potere istruttorio Soprintendenza – Esercizio – Fattispecie 


2. Tutela dei beni culturali e paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Potere istruttorio Soprintendenza – Esercizio –   Potere annullamento nullaosta paesaggistico – Esercizio – Termine – Interruzione – Condizioni e limiti


3. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Comunicazione invio autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza   – Omissione – Conseguenze


4. Procedimento amministrativo – Partecipazione –  Principio del raggiungimento dello scopo


5. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Obbligo di comunicazione ex art. 7, L. n. 241/1990 – Omissione – Attività  interamente vincolata – Conseguenze


6. Tutela dei beni culturali e paesaggio – Autorizzazione paesaggistica –   Potere annullamento nullaosta paesaggistico – Esercizio – Motivazione specifica – Necessità  – Fattispecie

1. L’omessa o incompleta trasmissione della documentazione relativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica  ex art. 159, D.Lgs. n. 42/2004, legittima la richiesta istruttoria della Soprintendenza; detta richiesta può riguardare oltre all’ipotesi di documentazione non trasmessa e utilizzata in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, anche accertamenti, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, che la Soprintendenza ritenga utili al fine del controllo di legittimità .


2. Nel corso di un procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, soltanto la richiesta della Soprintendenza di  documentazione integrativa  realmente necessaria  è idonea a interrompere il termine perentorio di sessanta giorni per la pronunzia definitiva; onde, il termine perentorio di 60 giorni previsto per l’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche, decorrere solo dal momento in cui la Soprintendenza riceve la documentazione completa nei termini sopra specificati.


3. La comunicazione all’interessato dell’invio alla Soprintendenza dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata, posto a carico dell’Amministrazione procedente dall’art. 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (applicabile anche nel caso di rilascio di autorizzazione paesaggistica nell’ambito di un procedimento di condono edilizio), costituisce un onere la cui omissione non può non influire sulla legittimità  complessiva dell’atto definitivo.


4. Le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7, 8 e 10, L. 7 agosto 1990, n. 241, non vanno applicate meccanicamente e formalisticamente, nel senso che è necessario annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, ma vanno interpretate nel senso che non sono annullabili i procedimenti che hanno comunque raggiunto lo scopo al quale la comunicazione di avvio tende, in quanto, in caso contrario, si farebbe luogo ad una inutile ripetizione del procedimento, con aggravio sia per l’Amministrazione sia per l’interessato.


5. Poichè l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della citata legge n. 241 del 1990 è strumentale a esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all’azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l’atto conclusivo è destinato a incidere – in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento – l’omissione di tale formalità  non vizia il procedimento quando il contenuto di quest’ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonchè tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, da ritenere in tal modo già  raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione.


6. àˆ legittimo il provvedimento della Soprintendenza di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, allorquando indichi in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze istruttorie, come prescrive l’art. 3 della legge generale sul procedimento amministrativo.

N. 01624/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01841/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2006, proposto da Trotta Nicola Elia & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Natale Clemente, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Dante, n. 193; 

contro
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
“- del decreto prot. n. 5808 del 26.7.2005, notificato il 31 luglio 2006, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia, ha annullato l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 18643/96 del 21.2.2005, rilasciata dal Comune di Vieste, in favore della società  ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Antonella Iacobellis, su delega dell’avv. Natale Clemente e l’avv. dello Stato Lucia Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espone in fatto la società  Trotta Nicola Elia & C. s.n.c. di avere presentato istanza di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 724 del 1994 e n. 47 del 1985 per appartamenti per vacanze e V.T., realizzati nel Comune di Vieste in località  La Chianca, su terreno identificato in catasto al fg.1, p.lle 7, 210, 212, 213 e 253; aggiunge che in data 21 febbraio 2005 il suddetto Comune le aveva rilasciato il nulla osta paesaggistico ex post prot. n. 18643/96, successivamente inviato alla Soprintendenza per il controllo di legittimità ; che la Soprintendenza con nota del 27 aprile 2005 aveva richiesto al Comune di Vieste ulteriore documentazione che, puntualmente inviata , veniva da essa ricevuta in data il 6 giugno 2005.
Riferisce che con decreto prot. n. 5808 del 26 luglio 2005 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia aveva annullato il citato nulla osta paesaggistico ritenendolo viziato da “eccesso di potere per carenza di istruttoria e da violazione di legge perchè in contrasto con le Norme Tecniche di attuazione del P.U.T.T./P.”.
La società  Trotta Nicola Elia & C. s.n.c. ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 13 novembre 2006 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 23 novembre 2006, con il quale ha chiesto l’annullamento del suddetto decreto prot. n. 5808 del 26 luglio 2005, notificato il 31 luglio 2006, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia, aveva annullato l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 18643/96 del 21 febbraio 2005, rilasciata dal Comune di Vieste, in suo favore.
A sostegno del gravame parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: 1. violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, violazione del principio di trasparenza e pubblicità  e buona amministrazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost.; 2. violazione e falsa applicazione dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, nonchè dell’art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999, violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti; 3. violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42 del 2004, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 45 del 1985, anche in riferimento alla violazione e falsa applicazione delle norme del P.U.T.T./P., eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con una mera costituzione formale, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
La società  Trotta Nicola Elia & C. ha depositato una memoria per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 21 giugno 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Il Collegio ritiene opportuno esaminare congiuntamente il primo ed il secondo motivo di ricorso, iniziando da quest’ultimo, di natura sostanziale, al fine di una più esaustiva analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso la Trotta Nicola Elia & C. ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, nonchè dell’art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999, violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.
La società  ricorrente rileva due profili di illegittimità .
Per quanto concerne il primo, essa pone in evidenza che il Comune di Vieste aveva inviato alla Soprintendenza, in data 26 maggio 2005, oltre il nulla osta comunale anche copia di tutto il progetto; che il 6 giugno 2005 la Soprintendenza aveva ricevuto l’ulteriore documentazione richiesta e che il decreto di annullamento era stato adottato il 26 luglio 2005; che nella nota di richiesta documentale integrativa la Soprintendenza aveva dichiarato che la pratica era “sospesa” ad ogni effetto di legge, ma anche se fosse stato sospesa, come sostenuto da parte resistente, alla data del 17 giugno 2005 la Soprintendenza non avrebbe più avuto il potere di provvedere essendo decorso comunque il termine decadenziale di 60 giorni previsto per provvedere in merito; ad avviso di parte ricorrente non tutti i termini darebbero luogo ad interruzione, ma solo nella ipotesi di documentazione utile ai fini del controllo di legittimità .
Riguardo al secondo profilo di illegittimità  parte ricorrente è dell’avviso che l’acquisizione di ulteriore documentazione sarebbe dilatoria e pretestuosa come dimostrerebbe il fatto che il decreto di annullamento sarebbe stato adottato per presunta carenza di istruttoria già  in sede di esame della documentazione originaria e, pertanto, non vi sarebbero stati i presupposti per chiedere l’integrazione documentale.
Con il primo motivo di ricorso la società  ricorrente ha articolato le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, violazione del principio di trasparenza e pubblicità  e buona amministrazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost..
Parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 in quanto l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria rilasciata dal Comune di Vieste sarebbe stata trasmessa il 3 marzo 2005 solo alla Soprintendenza, e da questa ricevuta il 9 marzo 2005, ma non contestualmente ad essa società ; tale invio sarebbe stato necessario in quanto costituente avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, avendo tale fase non carattere endoprocedimentale ma autonomo, nè la società  sarebbe venuta a conoscenza della richiesta di integrazione documentale entro il termine per l’esercizio del potere di annullamento.
Il secondo motivo di ricorso è privo di pregio.
L’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, nella versione vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato, prevedeva ai commi 2 e 3: “L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta…. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. ¦3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.”
Per quanto concerne il potere di richiesta della Soprintendenza, il Collegio non condivide la giurisprudenza più rigorosa, peraltro minoritaria, (tesi prospettata da parte ricorrente) che limita tale potere ritenendo che il termine di sessanta giorni previsto per l’esercizio del potere di annullamento del nullaosta paesaggistico decorra dalla ricezione da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione, la cui omessa o incompleta trasmissione legittima una richiesta istruttoria, ma solamente nel caso in cui si riferisca proprio a quella sulla cui base l’autorizzazione è stata rilasciata, e non già  di altra documentazione ritenuta utile dalla Soprintendenza (Consiglio Stato, Sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4313).
Si ritiene invece di aderire alla giurisprudenza prevalente alla luce della quale, oltre all’ipotesi di documentazione non trasmessa ed utilizzata in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, tali richieste possono riguardare anche accertamenti, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.
Ciò non significa che ogni richiesta istruttoria sia idonea ad interrompere il termine perentorio, in quanto resta anche ferma la possibilità  di dedurre in giudizio l’insussistenza del presupposto, potendo la richiesta istruttoria ritenersi legittima solo quando la documentazione sia effettivamente necessaria per esercitare il controllo di legittimità .
Analizzando la fattispecie oggetto di gravame, risulta in atti ed è ammesso dalla stessa ricorrente, che la documentazione completa risulta pervenuta alla Soprintendenza il 6 giugno 2005; tale documentazione concerne le tavole dello stralcio planimetrico del P.U.T.T. con l’indicazione dell’area di intervento e, pertanto, contrariamente da quanto prospettato da parte ricorrente non può dirsi pretestuosa o defatigatoria, ma deve ritenersi documentazione utile ai fini del controllo di legittimità  da effettuarsi da parte della Soprintendenza stessa, come emerge dalla motivazione del provvedimento che, oltre per carenza di istruttoria, ha ritenuto il provvedimento viziato perchè in contrasto con il P.U.T.T.; nè dalla nota del Comune di Vieste risulta che tali tavole fossero già  state inviate unitamente alla autorizzazione rilasciata.
Considerato pertanto che il termine di sessanta giorni è stato interrotto per una volta sola e che il decreto di annullamento della Soprintendenza è del 26 luglio 2005 e quindi è stato reso entro i sessanta giorni dalla recezione della documentazione richiesta con l’istanza istruttoria dall’Amministrazione, ne consegue il rigetto del motivo di ricorso relativo al mancato rispetto del termine per provvedere al controllo (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, n. 2660 del 7 maggio 2010 e n. 6032 del 15 novembre 2011).
Passando al primo motivo di ricorso, parte ricorrente, come detto, lamenta la mancata partecipazione procedimentale, in particolare che l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione comunale sarebbe stata inviata unicamente alla Soprintendenza e non contestualmente ad essa società  e che non sarebbe venuta a conoscenza della richiesta di integrazione documentale entro il termine per l’esercizio di potere di annullamento.
Quest’ultima doglianza è smentita in punto di fatto alla luce di quanto sopra illustrato in ordine al termine per l’esercizio del potere di annullamento che, come detto, inizia a decorrere solo dal momento in cui la Soprintendenza riceve la documentazione completa nei termini sopra specificati.
In relazione alla prima doglianza, il Collegio ben conosce la giurisprudenza amministrativa alla luce della quale l’onere di comunicare all’interessato l’invio alla Soprintendenza della autorizzazione paesaggistica rilasciata, posto a carico dell’amministrazione procedente dall’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (applicabile anche nel caso di rilascio di autorizzazione paesaggistica nell’ambito di un procedimento di condono edilizio), è onere la cui omissione non può non influire sull’illegittimità  complessiva dell’atto definitivo (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3347 del 6 giugno 2011), tuttavia nella fattispecie oggetto di gravame deve innanzitutto ritenersi infondata in punto di fatto la circostanza, sostenuta da parte ricorrente, che essa società  non sarebbe venuta a conoscenza della richiesta di integrazione documentale.
La nota prot. n. 4487 del 27 aprile 2005, depositata in giudizio dalla stessa parte ricorrente, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia – ha richiesto al Comune di Vieste ulteriore documentazione ad integrazione degli elaborati prodotti, risulta inviata per conoscenza anche “Alla Ditta Trotta Nicola Elia e C. s.n.c. c/o geom. Antonio RAGNO Piazza Roma, 4 VIESTE (FG)” cioè alla società  ricorrente presso l’indirizzo del tecnico risultante dalla relazione tecnica descrittiva inviata alla suddetta Soprintendenza, allegata alla domanda di condono per cui è causa.
Al riguardo il Collegio, condividendo la giurisprudenza amministrativa formatasi sulle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo (artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241), ritiene che esse non debbano essere applicate meccanicamente e formalisticamente nel senso che sia necessario annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, ma debbano essere interpretate nel senso che non sono annullabili i procedimenti che hanno comunque raggiunto lo scopo cui la comunicazione di avvio tende, in quanto, in caso contrario, si farebbe luogo ad una inutile ripetizione del procedimento, con aggravio sia per l’Amministrazione sia per l’interessato (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, n. 2630 del 3 maggio 2011e n. 3224 del 21 maggio 2010).
Poichè infatti l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della citata legge n. 241 del 1990 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all’azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l’atto conclusivo è destinato ad incidere – in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento – l’omissione di tale formalità  non vizia il procedimento quando il contenuto di quest’ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonchè tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, da ritenere in tal modo già  raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, n. 2286 del 18 aprile 2012).
Considerato che, nella fattispecie oggetto di gravame, la richiesta di integrazione documentale di cui alla nota prot. n. 4487 del 27 aprile 2005 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia risulta inviata anche alla società  ricorrente, quest’ultima era comunque a conoscenza del procedimento e poteva comunque intervenire.
Anche tale censura, pertanto, deve ritenersi infondata.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso la Trotta Nicola Elia & C. ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42 del 2004, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 45 del 1985, anche in riferimento alla violazione e falsa applicazione delle norme del P.U.T.T./P., eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Parte ricorrente lamenta che, se è pur vero che si dovrebbe tener conto del vincolo imposto dal P.U.T.T./P., anche se intervenuto successivamente alla costruzione dell’opera, questo non significherebbe affatto che l’intervento non possa per ciò solo ottenere il nulla osta paesaggistico; il punto centrale sarebbe dato dalla circostanza che le norme di tutela del P.U.T.T./P., seppure operano per il futuro, non precluderebbero il condono ai sensi della legge n. 47 del 1985; nel provvedimento impugnato, invece, non sarebbe stato individuato da parte della Soprintendenza alcun elemento concreto effettivo ostativo al rilascio del nulla osta paesaggistico e la Soprintendenza avrebbe considerato le disposizioni del P.U.T.T./P. alla stregua di un vincolo di inedificabilità  assoluta senza alcuna motivazione, circostanza ad avviso di parte ricorrente ancor più grave, essendo il provvedimento impugnato un provvedimento di secondo grado.
Il motivo è privo di pregio.
Il Collegio ritiene opportuno riportare di seguito il testo del primo Considerato del provvedimento impugnato: “Considerato che la località  interessata dall’intervento autorizzato con il provvedimento citato nelle premesse del presente decreto ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del predetto dec..lgs. 42/2004 e possiede le seguenti pregevoli caratteristiche: “¦con il centro abitato che si affaccia e si protende sul mare, costituisce un insieme paesaggistico di grande suggestività , quale nota essenziale di complessi di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, in cui è evidente la spontanea concordanza e fusione tra l’espressione della natura e quella del lavoro umano”;”
Da una attenta lettura di tale parte del provvedimento non può condividersi la prospettazione di parte ricorrente che si sarebbe in presenza di un “simulacro di motivazione” in quanto il sopra riportato considerato virgolettato non costituisce la motivazione del provvedimento ma costituisce il contenuto della dichiarazione di notevole interesse pubblico che la Soprintendenza ha ritenuto di richiamare nel provvedimento.
Nè la motivazione è contenuta nella parte in cui si ravvisa il mero contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P., ma laddove è specificato in modo chiaro che “l’intervento realizzato non risulta conforme alle prescrizioni di base dettate dall’art. 3.07.4 del P.U.T.T./P. il quale, per l’ambito distinto “Area litoranea”, autorizza le sole seguenti trasformazioni” di seguito specificate nel provvedimento stesso.
Conseguentemente la Soprintendenza ha annullato il provvedimento comunale con il quale era stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria in favore della ricorrente in quanto viziato da eccesso di potere per carenza di istruttoria e da violazione di legge perchè in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P..
Il Collegio ritiene, quindi, che il provvedimento impugnato indichi in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, come prescrive l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e che, quindi, abbia legittimamente annullato il provvedimento impugnato.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Trotta Nicola Elia & C. s.n.c. al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) in favore di parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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