Edilizia e urbanistica – Conferenza di servizi ex art. 5, D.P.R. n. 447/1998 – Variante urbanistica per insediamento impianti produttivi – Parere regionale negativo – Difetto di motivazione – Conseguenze
In tema di conferenza di servizi ex art. 5, D.P.R. n. 447/1998, deve ritenersi illegittimo, il provvedimento conclusivo che neghi la variante urbanistica necessaria per l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto produttivo, unicamente sulla base del parere negativo espresso dalla Regione Puglia, laddove detto parere risulti sfornito di adeguato apparato motivazionale, atteso che, alla luce delle Linee Guida per l’applicazione del D.P.R. n. 447 del 1998, solo il dissenso della Regione “motivato” impedisce l’ulteriore iter di approvazione della variante.
N. 01623/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01975/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1975 del 2011, proposto da Eusebia S.a.s. di De Pasquale Michele Antonio & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Angelo P. Masucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, n. 114;
contro
Comune di San Severo, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Carlino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Petrocelli in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 52;
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso la sede Regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“- del verbale del tavolo di concertazione del 14.07.2011 indetto dal Comune di San Severo – Area V – Urbanistica e Attività Produttive – Servizio S.U.A.P. – e convocato con nota prot. n. 10065 del 29.06.2011 a seguito dell’Ordinanza interlocutoria del TAR Puglia – Bari, Sez. III, n. 795/2011, nell’ambito del Giudizio R.G. n. 257/2011 nella parte lesiva per la ricorrente;
– del parere reso dal rappresentante dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia Arch. Fernando Di Trani, così come rappresentato nel verbale del Tavolo di concertazione, del 14.07.2011;
– delle conclusioni del detto tavolo così come espresse nel verbale del 14.07.2011;
– nonchè di ogni altro (atto) presupposto, conseguente e/o connesso anche se all’attualità sconosciuto alla ricorrente e, segnatamente, ove occorra, del provvedimento, protocollo n. 340/Suap, del 17.11.2010, notificato alla ricorrente in data 19.11.2010, a firma del Responsabile P.O. geom. Biagio Pietro Grifa, p. il Dirigente Area V, del Comune di San Severo – Urbanistica e Attività Produttive – Servizio S.U.A.P. – avente ad oggetto: “Conclusione procedimento relativo alla richiesta di variante urbanistica presentata dalla ditta “Eusebia s.a.s. di De Pasquale Michele Antonio & C.”, e con il quale si comunica che il procedimento di indizione della Conferenza di servizi per l’esame dell’istanza di variante urbanistica indicata in oggetto ed inerente l’autorizzazione con le procedure di cui all’art. 5 D.P.R. n. 447/98 e ss. mm. ed ii., per la delocalizzazione di un complesso aziendale di logistica e gestione trasporti, in agro di San Severo, si è concluso negativamente con il rigetto della proposta; nonchè del parere reso dal rappresentante dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia Arch. Fernando Di Trani, così come rappresentato nel verbale della Conferenza di servizi del 08.10.2010, nonchè del verbale medesimo nella parte de qua, lesiva per la ricorrente.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Severo e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 1015 del 15 dicembre 2011 con la quale si dà atto della rinuncia all’istanza incidentale di sospensione cautelare e si fissa l’udienza pubblica del 21 giugno 2012 per la discussione del ricorso nel merito;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Angelo P. Masucci, Mario Carlino e Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il 31 ottobre 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 24 novembre 2011, la Eusebia s.a.s. di De Pasquale Michele Antonio & C. ha chiesto l’annullamento del verbale del tavolo di concertazione del 14 luglio 2011 indetto dal Comune di San Severo – Area V – Urbanistica e Attività Produttive – Servizio S.U.A.P., convocato a seguito dell’ordinanza del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione III, n. 795 del 25 maggio 2011, nell’ambito del ricorso numero di registro generale n. 257 del 2011, nella parte lesiva per essa ricorrente, del parere reso dal rappresentante dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia, così come rappresentato nel verbale del tavolo di concertazione del 14 luglio 2011, delle conclusioni del suddetto tavolo così come espresse nel citato verbale.
La società ricorrente ha chiesto altresì, ove occorra, l’annullamento del provvedimento, protocollo n. 340/Suap, del 17 novembre 2010, notificato alla ricorrente in data 19 novembre 2010, del Comune di San Severo avente ad oggetto: “Conclusione procedimento relativo alla richiesta di variante urbanistica presentata dalla ditta “Eusebia s.a.s. di De Pasquale Michele Antonio & C.”, e con il quale si comunicava che il procedimento di indizione della Conferenza di servizi per l’esame dell’istanza di variante urbanistica indicata in oggetto ed inerente l’autorizzazione con le procedure di cui all’art. 5 D.P.R. n. 447/98 e ss. mm. ed ii., per la delocalizzazione di un complesso aziendale di logistica e gestione trasporti, in agro di San Severo, si era concluso negativamente con il rigetto della proposta, nonchè del parere reso dal rappresentante dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia, così come rappresentato nel verbale della Conferenza di servizi dell’8 ottobre 2010, nonchè del verbale medesimo nella parte de qua, lesiva per la ricorrente.
Con istanza acquisita in data 3 settembre 2009 al protocollo n. 14601 del Comune di San Severo, la Eusebia s.a.s. di De Pasquale Michele Antonio & C. aveva richiesto l’autorizzazione alla realizzazione di un complesso per servizi di logistica e gestione trasporti giustificata, come esposto in fatto da parte ricorrente, dalla necessità di ampliamento-delocalizzazione della propria attività ubicata nell’abitato della medesima città .
Il Comune di San Severo, riscontrato in sede di istruttoria il contrasto tra il progetto presentato e la destinazione di zona, in quanto l’area dell’intervento ricadeva in zona destinata dal vigente P.R.G. a “verde agricolo”, aveva comunicato alla società ricorrente la possibilità di valutare la percorribilità della procedura di cui all’art. 5 del d.p.r. n. 447 del 1998, previa richiesta formale di convocazione della conferenza di servizi e produzione di ulteriore documentazione.
La suddetta richiesta è stata oggetto di controversia presso questo Tribunale, come esposto in ricorso dalla stessa società ricorrente, assunta al numero di registro generale n. 257 del 2011.
In tale ricorso la stessa ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale, all’esito della conferenza di servizi exart. 5 del d.p.r. n. 447 del 1998, le è stata denegata la variante urbanistica necessaria per l’autorizzazione alla realizzazione del complesso aziendale di logistica e gestione trasporti e specificatamente il provvedimento, protocollo n. 340/Suap, del 17 novembre 2010, notificato alla ricorrente in data 19 novembre 2010, del Comune di San Severo avente ad oggetto: “Conclusione procedimento relativo alla richiesta di variante urbanistica presentata dalla ditta “Eusebia s.a.s. di De Pasquale Michele Antonio & C.”, e con il quale si comunicava che il procedimento di indizione della Conferenza di servizi per l’esame dell’istanza di variante urbanistica indicata in oggetto ed inerente l’autorizzazione con le procedure di cui all’art. 5 D.P.R. n. 447/98 e ss. mm. ed ii., per la delocalizzazione di un complesso aziendale di logistica e gestione trasporti, in agro di San Severo, si era concluso negativamente con il rigetto della proposta, nonchè, ove occorra, del parere reso dal rappresentante dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia, così come rappresentato nel verbale della Conferenza di servizi dell’8 ottobre 2010, nonchè del verbale medesimo nella parte de qua, lesiva per la ricorrente stessa.
Nell’ambito di tale giudizio, con ordinanza n. 795 del 25 maggio 2011, la Sezione III aveva ritenuto la necessità di ordinare l’attivazione di un tavolo di concertazione, in contraddittorio tra le parti, per la verifica degli aspetti controversi del giudizio e dello stato del procedimento relativo all’istanza della ricorrente, tavolo da convocare a cura del Dirigente dello Sportello unico per l’edilizia del Comune di San Severo con procedimento da concludersi entro gg. 40 dalla comunicazione della ordinanza medesima; era stato altresì disposto che ogni decisione in ordine alla richiesta di sospensione del provvedimento impugnato dovesse essere riservata sino all’acquisizione dell’esito di tale procedimento nonchè il rinvio per il prosieguo alla camera di consiglio del 6 ottobre 2011.
A seguito della suddetta ordinanza di questo Tribunale, con la quale era stato disposto un tavolo di concertazione tra le amministrazioni coinvolte, alla conferenza di servizi del 14 luglio 2011 il responsabile della Regione Puglia aveva ribadito il proprio diniego, evidenziando che il Comune di San Severo era dotato di una zona D e di una zona ASI che consentivano l’insediamento del complesso.
Considerato che il verbale della conferenza del 14 luglio 2011 era stato depositato dal Comune di San Severo nel precedente giudizio in data 28 settembre 2011, alla camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 il ricorso n. 257 del 2011 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con sentenza n. 1601 del 21 ottobre 2011; il suddetto verbale è stato ritenuto, infatti, un nuovo provvedimento sull’istanza della ricorrente, autonomamente lesivo, per cui la stessa ricorrente non avrebbe potuto più ottenere alcun effetto favorevole dall’accoglimento del ricorso, dovendo semmai impugnare il citato verbale.
La Eusebia s.a.s. ha quindi proposto il presente ricorso avverso il verbale della conferenza del 14 luglio 2011 nonchè, ove occorra, avverso gli altri atti sopra specificati; nella parte in fatto del ricorso stesso parte ricorrente non solo ha ripercorso l’iter della precedente controversia, ma ha anche richiamato i motivi di censura già dedotti nel primo giudizio.
A sostegno del presente gravame la ricorrente ha poi articolato le seguenti censure: 1. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 447 del 1998 e dell’art. 14 ter, comma 6 bis della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per erroneo presupposto di diritto, carenza di motivazione, contraddittorietà , ingiustizia manifesta.
Parte ricorrente lamenta che il Comune di San Severo avrebbe ritenuto e continuerebbe a ritenere acriticamente ed oggettivamente insuperabile il parere espresso e confermato dal rappresentante della Regione Puglia, benchè in assoluto e lapalissiano contrasto con i pareri in atti e soprattutto con le risultanze dell’istruttoria svolta proprio dal Comune medesimo; la eccepita contraddittorietà e carenza di motivazione sarebbero evidenti laddove il Comune, pur illustrando le ragioni tecniche e di opportunità espressioni di un parere favorevole, avrebbe ritenuto comunque conclusi i lavori del tavolo concertativo “non potendosi addivenire ad una soluzione condivisa” e, pertanto, ritenendo insuperabile il parere della Regione.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 447 del 1998 sotto diversi profili, degli artt. 11 e 12 della legge n. 20 del 2001, eccesso di potere per erroneo presupposto di diritto, erroneo presupposto di fatto, carenza di motivazione, contraddittorietà , contraddittorietà fra più atti, difetto di attribuzioni, ingiustizia manifesta.
La società Eusebia pone in evidenza che la valutazione positiva circa l’assenza di aree idonee destinate all’insediamento produttivo, nella corretta interpretazione delle norme che essa assume violate, costituirebbe prerogativa del Dirigente ed attività preliminare, nonchè evidentemente necessaria perchè si proceda alla indizione della conferenza di servizi, come sarebbe avvenuto nel caso di specie e specificato dal Comune nella conferenza del 14 luglio 2011; pertanto, ad avviso di parte ricorrente, i poteri che la Regione potrebbe legittimamente esercitare in tale sede sarebbero quelli necessariamente limitati alla verifica di compatibilità della variante con la programmazione urbanistica di livello regionale contenuta nei rispettivi piani, mentre nella fattispecie oggetto di gravame, dall’esame degli atti emergerebbe una portata totalmente difforme del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi; le obiezioni sollevate sarebbero, oltre che estranee alla suddetta finalità istituzionale, concretamente generiche, pretestuose e prive di pregio giuridico, oltre che in contrasto con quanto emerso in sede procedimentale e con le valutazioni del Comune di San Severo.
Per quanto concerne il contenuto delle opposizioni sollevate dalla Regione, la società Eusebia pone in evidenza che, per quanto concerne la zona D, la circostanza che non vi sarebbe alcuna cubatura disponibile all’attualità risulterebbe ribadita ed attestata dal Comune di San Severo nella stessa conferenza di servizi del 14 luglio 2011.
In relazione alla zona ASI, inoltre, richiamando quanto già rappresentato nel precedente ricorso, parte ricorrente sostiene che i destinatari di tale zona sarebbero sempre stati ritenuti gli importanti insediamenti industriali, tanto che all’attualità l’area sarebbe deserta; la posizione della Regione sarebbe contraddittoria in quanto se le ASI fossero destinatarie naturali del tipo di insediamento di cui trattasi, non avrebbero ragione di esistere i P.I.P. che costituirebbero la normale collocazione programmatico-urbanistica e tuttavia il P.I.P. del Comune di San Severo sarebbe stato dichiarato decaduto con sentenza del Consiglio di Stato , Sezione IV , n. 6378/2008, passata in giudicato; nè la Regione avrebbe tenuto conto che nel caso di specie non trattasi di nuovo insediamento produttivo, ma di delocalizzazione di una attività già in essere che, come risulterebbe i atti, oltre che necessitare di collegamenti viari spediti e periferici, necessiterebbe di un’area minima prevalentemente adibita a piazzale operativo e, pertanto, sarebbe sproporzionato ed ingiustificato l’utilizzo di un’area destinata allo sviluppo industriale (circa 38.000 mq.); parte ricorrente ha inoltre richiamato le ulteriori motivazioni favorevoli del Comune rappresentate nella stessa conferenza di servizi del 14 luglio 2011.
Infine, in riferimento oltre alla difformità dal P.R.G., ma anche all’asserito contrasto con il P.U.G. in itinere, ha precisato che le norme di salvaguardia conseguenti all’adozione del P.U.G. non sarebbero più efficaci per essere spirato il relativo termine di legge e che la Regione Puglia avrebbe restituito al suddetto Comune il citato strumento urbanistico con circa cento osservazioni.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di San Severo che ha rappresentato di essere titolare, nella presente vicenda, di un vero e proprio interesse pubblico alla realizzazione del complesso produttivo, più volte espresso dal dirigente in sede di istruttoria e di espletamento della conferenza di servizi, interesse pubblico strettamente correlato all’interesse del privato ricorrente.
In riferimento al primo motivo di ricorso il Comune ha difeso, comunque, il proprio operato ritenendo di essersi conformato alle Linee Guida per l’applicazione del d.p.r. n. 447 del 1998, approvate dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale del 27 novembre 2007 n. 2000 pubblicata nel B.U.R.P. n. 4 del 9 gennaio 2008, alla luce delle quali ” Il motivato dissenso espresso dalla Regione in sede di conferenza di servizi impedisce l’ulteriore iter di approvazione della variante.”; pertanto, a suo avviso, pur avendo dichiarato l’interesse pubblico del Comune e confutato nel merito e osservazioni della Regione non si sarebbe potuto sottrarre alla conclusione oggetto di impugnazione.
In relazione al secondo motivo di ricorso il Comune ha rappresentato che la lesività per la ricorrente sarebbe derivata esclusivamente dal parere del rappresentante della Regione che non sarebbe supportato nè da elementi di fatto, nè da elementi di diritto.
Si è altresì costituita a resistere in giudizio la Regione Puglia che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in riferimento agli atti impugnati già con il precedente ricorso e definito con la sentenza n. 1601 del 21 ottobre 2011 che lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto, a suo avviso, parte ricorrente avrebbe dovuto chiedere un rinvio della camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011, fissata per verificare le conclusioni raggiunte nel tavolo di concertazione disposte con ordinanza da questo Tribunale, al fine di impugnare con ricorso per motivi aggiunti le suddette conclusioni, prestando in tal modo acquiescenza o incorrendo comunque in decadenza.
La Regione Puglia ha comunque dedotto l’infondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Tutte le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2011 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda incidentale di sospensione cautelare; il Collegio ne ha preso atto ed il Presidente, ritenuta l’urgenza, al fine di una sollecita definizione del giudizio, ha disposto la fissazione del ricorso nel merito per l’udienza pubblica del 21 giugno 2012.
Il Comune di San Severo e la Regione Puglia hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 21 giugno 2012 la causa è stata chiamata ed assunta in decisione.
Il Collegio deve in primo luogo esaminare le due eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Regione Puglia.
La Regione Puglia ha innanzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso in riferimento agli atti impugnati già con un precedente ricorso.
L’eccezione è fondata.
Con il presente gravame, infatti, la Eusebia s.a.s. di De Pasquale Michele Antonio & C. non si è limitata ad impugnare il verbale del tavolo di concertazione del 14 luglio 2011, il parere reso dal rappresentante della Regione Puglia in tale sede e le conclusioni di detto tavolo, così come espresse nel verbale, ma ha altresì impugnato, anche se usando la dicitura, ove occorra, i medesimi atti già oggetto di impugnazione della precedente controversia, assunta al numero di registro generale n. 257 del 2011 di questo Tribunale e decisa da questa stessa Sezione con sentenza n. 1601 del 21 ottobre 2011 che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso stesso per sopravvenuto difetto di interesse.
Ciò in quanto il Collegio giudicante ha ritenuto che il verbale della conferenza del 14 luglio 2011, depositato dal Comune nel giudizio in data 28 settembre 2011 rappresentasse un “nuovo provvedimento sull’istanza della ricorrente, autonomamente lesivo” e, conseguentemente, che la società ricorrente non potesse più ottenere “alcun effetto favorevole dall’accoglimento del presente ricorso, dovendo semmai impugnare il verbale citato”.
L’interesse della società Eusebia deve, quindi, ritenersi traslato sul nuovo provvedimento lesivo rappresentato dal verbale del tavolo di concertazione, disposto con ordinanza di questo Tribunale n. 795 del 25 maggio 2011, nell’ambito del ricorso numero di registro generale n. 257 del 2011.
La Regione Puglia ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto, a suo avviso, parte ricorrente avrebbe dovuto chiedere un rinvio della camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011, fissata per verificare le conclusioni raggiunte nel suddetto tavolo di concertazione disposte con la citata ordinanza da questo Tribunale, al fine di impugnare con ricorso per motivi aggiunti le suddette conclusioni, avendo in tal modo prestato acquiescenza o essendo incorsa comunque in decadenza.
L’eccezione è infondata.
Ciò in quanto il ricorrente aveva la facoltà di proporre motivi aggiunti o di proporre un autonomo ricorso avverso il nuovo provvedimento autonomamente lesivo, come qualificato nella sentenza n. 1601/2011.
La giurisprudenza amministrativa, già prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo era giunta a tale conclusione, ma attualmente, tale facoltà è espressamente prevista dall’art. 43 del d.lgs. n. 104 del 2010.
Passando al merito del ricorso il cui esame, alla luce dell’accoglimento della prima eccezione sollevata dalla Regione Puglia, deve essere limitato alla domanda di annullamento del verbale del tavolo di concertazione del 14 luglio 2011 indetto dal Comune di San Severo – Area V – Urbanistica e Attività Produttive – Servizio S.U.A.P., convocato a seguito dell’ordinanza del TAR Puglia – Bari, Sezione III, n. 795 del 25 maggio 2011, nell’ambito del ricorso numero di registro generale n. 257 del 2011, nella parte lesiva per essa ricorrente, del parere reso dal rappresentante dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia, così come rappresentato nel verbale del tavolo di concertazione del 14 luglio 2011, delle conclusioni del suddetto tavolo così come espresse nel citato verbale e circoscritta ai relativi vizi dedotti dalla società ricorrente stessa, è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Colgono nel segno le censure di cui al primo e secondo motivo di ricorso con le quali la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 447 del 1998 ed il vizio di carenza di motivazione.
Il Collegio ritiene di dover prendere le mosse dalla circostanza che l’odierno provvedimento oggetto di gravame è frutto di un ordine del giudice che, nell’ambito del precedente ricorso n. 257 del 2011, con ordinanza n. 795 del 25 maggio 2011, aveva ravvisato la necessità di ordinare l’attivazione di un tavolo di concertazione, in contraddittorio tra le parti, per la verifica degli aspetti controversi del giudizio e dello stato del procedimento relativo all’istanza della ricorrente, tavolo da convocare a cura del Dirigente dello Sportello unico per l’edilizia del Comune di San Severo.
Come espressamente rappresentato nello stesso verbale, la conferenza di servizi del 14 luglio 2011 era la prosecuzione di quella dell’11 luglio 2011, convocata a seguito della suddetta ordinanza con nota prot. n. 10065 del 29 giugno 2011, ed era volta a riesaminare la determinazione dirigenziale negativa n. 1512 del 3 novembre 2010 adottata sulla base del dissenso del rappresentante della Regione Puglia.
L’attivazione del tavolo di concertazione era stata disposta in quanto, come rappresentato dal Comune di San Severo in entrambe le memorie depositate, lo stesso Comune, con determinazione n. 405 del 1° aprile 2011, versata in atti, aveva ritenuto di avviare il procedimento di riesame del suddetto provvedimento negativo conclusivo, riaprendo “i termini della CdS conclusa il giorno 8/10/2010 con la convocazione di una nuova riunione, al fine di procedere ad una nuova valutazione in ordine a quanto indicato ai punti precedenti”; in particolare il Comune aveva ampiamente indicato le motivazioni che l’avevano indotta a riesaminare il provvedimento, menzionando anche la pendenza del ricorso presso questo Tribunale.
A fronte delle ampie motivazioni addotte dal Comune ai fini del riesame e riferite anche in sede di conferenza di servizi, come emerge in atti, dal verbale impugnato risulta invece che il rappresentante della Regione Puglia si sia limitato a “ribadire quanto espresso nella conferenza di servizi conclusiva in data 8/10/2010¦..atteso che il Comune di San Severo era dotato di una zona D, nonchè di una zona ASI” che consentivano l’insediamento dell’impianto ed in riferimento alle motivazioni addotte per il riesame si è limitata a rappresentare che “in realtà confermano la sussistenza nella pianificazione comunale di aree idonee al citato impianto”, senza esprimersi specificatamente su nessuna delle motivazioni addotte dal Comune a sostegno della ammissibilità dell’intervento.
Il Collegio ritiene che il parere reso dal rappresentante della Regione Puglia nell’ambito del tavolo di concertazione, oltre che non essere rispettoso di quanto disposto da questo Tribunale, che con l’ordinanza n. 795 del 25 maggio 2011, aveva ordinato di “verificare gli aspetti controversi del giudizio” in contraddittorio tra le parti, ritiene che debba comunque ritenersi non adeguatamente motivato e come tale non conforme alle Linee Guida per l’applicazione del d.p.r. n. 447 del 1998, approvate dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale del 27 novembre 2007 n. 2000 pubblicata nel B.U.R.P. n. 4 del 9 gennaio 2008, alla luce delle quali solo ” Il motivato dissenso espresso dalla Regione in sede di conferenza di servizi impedisce l’ulteriore iter di approvazione della variante.”, circostanza non sussistente nella fattispecie oggetto di gravame.
Il Collegio, rilevato che tale punto di diritto deve ritenersi risolutivo, ritiene che i profili di illegittimità dedotti con le su illustrate censure abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso stesso, senza necessità di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione e, conseguentemente, l’annullamento degli atti, limitato, ovviamente, a quelli per i quali il ricorso è stato ritenuto ammissibile e nella parte lesiva per la parte ricorrente.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, limitatamente al verbale del tavolo di concertazione del 14 luglio 2011, indetto dal Comune di San Severo, al parere reso dal rappresentante dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia, così come rappresentato nel verbale del tavolo di concertazione del 14 luglio 2011, alle conclusioni del tavolo di concertazione così come espresse nel verbale del 14 luglio 2011 e, per l’effetto, li annulla nella parte lesiva per la parte ricorrente.
Lo dichiara in parte inammissibile avverso gli altri atti impugnati, specificati in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di San Severo e la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) ciascuno in favore della Eusebia s.a.s. di De Pasquale Michele Antonio & C..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)