Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Graduatoria domande di contributo – Mancata valutazione di documentazione integrativa richiesta da p.A. – Difetto di istruttoria – Sussiste
E’ illegittimo per difetto di istruttoria l’atto con cui è stata approvata la graduatoria di ammissibilità delle domande di contributi comunitari, escludendo il progetto presentato dal ricorrente, qualora la p.A. non abbia valutato la documentazione da essa stessa richiesta ai fini dell’adeguata valutazione degli aspetti tecnici del progetto medesimo.
N. 01622/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01201/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da FEDERPESCA (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Venezia, n. 14;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Ugo Carletti e Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33;
nei confronti di
Leonardo Grimaldi Garganelle s.r.l., Maricoltura del Mar Grande soc. coop., A.S.Q. s.r.l., Acquabiotech s.r.l. – non costituiti;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
“della determinazione n. 29 del 25.3.2011 del dirigente del Servizio caccia e pesca dell’Assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Referente regionale l’Autorità di Gestione FEP, pubblicata sul B.U.R.P. n. 47 del 31.3.2011, di approvazione della graduatoria di ammissibilità delle domande di contributo relativo alla Misura 3.5 “Progetti Pilota” – Fondo Europeo per la Pesca FEP – Puglia 2007 – 2013, e degli atti e provvedimenti comunque connessi, con particolare riferimento alla DDS n. 66 del 14.7.2010 di nomina del “Gruppo di Lavoro” per la valutazione dei progetti; ai verbali (nn. 1 – 72) del medesimo “Gruppo di Lavoro”; delle relazioni istruttorie, comprensive di giudizio di ammissibilità e di punteggio di merito; della graduatoria dei progetti ammissibili e non ammissibili, trasmessa con nota prot. n. 1137 del 24.3.2011, ed approvata con la suindicata DDS n. 29 del 25.3.2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 47 del 31.3.2011 e poi ripubblicata (errata corrige) sul B.U.R.P. n. 50 del 7.4.2011.”
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 dicembre 2011:
“della Determinazione del Dirigente del Servizio (DDS) caccia e pesca dell’Assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia n. 133 del 14.10.2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 164 del 20.10.2011, avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1998/2006 Fondo Europeo per la pesca (FEP) 2007-2013, Delibera G.R. n. 1149/09, Misura 3.5. “Progetti Pilota”, Approvazione graduatoria definitiva progetti ammissibili a finanziamento” e della relativa graduatoria approvata; e degli atti e provvedimenti ad essa comunque connessi, con particolare riferimento alla DDS n. 29 del 25.3.2011 di approvazione della graduatoria di ammissibilità delle domande di contributo relativo alla Misura 3.5. “Progetti Pilota” – Fondo Europeo per la Pesca FEP – Puglia 2007-2013; alla DDS n. 65 del 12.7.2010 di annullamento della procedura di evidenza pubblica per la selezione di esperti esterni per la valutazione dei progetti; alla DDS n. 66 del 14.7.2010 di nomina del “Gruppo di Lavoro” per la valutazione dei progetti; ai verbali (nn. 1 – 72) del medesimo “Gruppo di Lavoro”; alle relazioni istruttorie, comprensive di giudizio di ammissibilità e di punteggio di merito; alla graduatoria dei progetti ammissibili e non ammissibili, trasmessa con nota prot. n. 1137 del 24.3.2011; nonchè degli atti e dei verbali redatti dal Dirigente del Servizio quale referente FEP successivamente alla DDS n. 29 del 25.3.2011 e richiamati nella DDS n. 133 del 14.10.2011; nonchè, ove occorra, alla DDS n. 50 del 19.5. 2010 di approvazione del bando FEP Puglia 2007-2013, e della stessa lex specialis nella parte in cui non detta criteri sufficientemente precisi per la valutazione dei progetti; infine, dei provvedimenti di erogazione delle somme impegnate.”
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato l’11 aprile 2012:
per l’annullamento
“della Determinazione del Dirigente del Servizio (DDS) caccia e pesca dell’Assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia n. 201 del 21.12.2011, pubblicata sul B.U.R.P. n.21 del 9.2.2012 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1998/2006 Fondo Europeo per la pesca (FEP) 2007-2013, Delibera G.R. n. 1149/09, Misura 3.5. “Progetti Pilota”, Scorrimento della graduatoria approvata con DDS 13372011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 164/2011. Integrazione di spesa, e degli atti e provvedimenti ad essa comunque connessi, con particolare riferimento a quelli richiamati e già gravati dalla ricorrente.”
Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;
Visti i ricorsi per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 44 del 13 gennaio 2012 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 7 giugno 2012 per la discussione del ricorso nel merito;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Marco Palieri e Marco Ugo Carletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone in fatto la FEDERPESCA (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca) che, con determinazione n. 50 del 19 maggio 2010 la Regione Puglia aveva approvato il bando di attuazione della Misura 3.5 “Progetti Pilota” (art. 41 reg. CE 1198/2006), Fondo Europeo per la Pesca (FEP) Puglia 2007-2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 105 del 17 giugno 2010, impegnando la somma complessiva di € 4.053.415,20.
Riferisce che essa Federazione aveva presentato, in data 12 agosto 2010, un progetto con una richiesta di contributo di € 300.000,00 da essa ritenuto assai innovativo, con grande ricaduta sul territorio e sul settore produttivo; che con nota prot. n. AOO43/21/3/11 n. 975 del 21 marzo 2011 il dirigente del competente Servizio caccia e pesca della Regione Puglia le aveva chiesto di fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta, assegnandole 10 giorni dal ricevimento della nota stessa quale termine ultimo per la produzione di quanto richiesto; che, ricevuta la suddetta nota il 25 marzo 2011, aveva tempestivamente prodotto quanto richiesto in data 31 marzo 2011.
Espone altresì che dalla pubblicazione sul B.U.R.P. n. 47 del 31 marzo 2011, aveva appreso che alla data del ricevimento della richiesta istruttoria, la Regione Puglia aveva già approvato la graduatoria definitiva dei progetti presentati con DDS n. 29 del 25 marzo 2011, graduatoria peraltro già definita in data 22 marzo 2011 dall’apposito “Gruppo di Lavoro” nominato con DDS n. 66 del 14 luglio 2010; che, pertanto, la valutazione dei progetti e l’approvazione della graduatoria sarebbe avvenuta prima che essa ricorrente ricevesse la richiesta istruttoria e, conseguentemente, fornisse la richiesta documentazione che, quindi, non era stata tenuta in considerazione; che il progetto, pur ammesso e positivamente valutato, non era risultato in posizioni utile nella suddetta graduatoria ed i contributi richiesti per gli interessati che l’avevano preceduta avrebbero esaurito le risorse disponibili.
La FEDERPESCA, dopo avere preso visione degli atti della procedura in data 11 maggio 2011 e ricevuto successivamente copia degli stessi, ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 27 maggio 2011 e depositato il 22 giugno 2011, con il quale ha chiesto l’annullamento della determinazione n. 29 del 25 marzo 2011 della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P. n. 47 del 31 marzo 2011, di approvazione della graduatoria di ammissibilità delle domande di contributo relativo alla Misura 3.5 “Progetti Pilota” – Fondo Europeo per la Pesca FEP – Puglia 2007 – 2013; ha chiesto altresì l’annullamento della DDS n. 66 del 14 luglio 2010 di nomina del “Gruppo di Lavoro” per la valutazione dei progetti, dei verbali (nn. 1 – 72) del medesimo “Gruppo di Lavoro”, delle relazioni istruttorie, comprensive dei giudizio di ammissibilità e dei punteggio di merito, della graduatoria dei progetti ammissibili e non ammissibili, trasmessa con nota prot. n. 1137 del 24 marzo 2011, ed approvata con la suindicata DDS n. 29 del 25 marzo2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 47 del 31.3.2011 e poi ripubblicata (errata corrige) sul B.U.R.P. n. 50 del 7 aprile 2011, riservandosi di proporre motivi aggiunti nei termini di legge decorrenti dall’avvenuto accesso agli atti, 11 maggio 2011.
A sostegno del gravame la ricorrente con un unico motivo di ricorso ha dedotto le seguenti censure: violazione e malgoverno dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, violazione e malgoverno dell’art. 7 del bando di attuazione della misura 3.5 “Progetti Pilota”, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.
Parte ricorrente lamenta che, come previsto dalla normativa che assume violata e come esposto in fatto, con nota del 21 marzo 2011 l’amministrazione regionale le aveva chiesto di fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta assegnandole il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la produzione di quanto richiesto; che, ricevuta la suddetta nota il 25 marzo 2011, aveva tempestivamente prodotto quanto richiesto in data 31 marzo 2011; che tuttavia la Regione Puglia senza rispettare il termine da essa stessa assegnato, aveva provveduto ad approvare la graduatoria definitiva dei progetti presentati già in data 25 marzo 2011, graduatoria peraltro già definita dall’apposito “Gruppo di Lavoro” in data 22 marzo 2011.
Ne conseguirebbe, ad avviso della ricorrente, un evidente, macroscopico difetto di istruttoria per non aver valutato la documentazione da essa stessa richiesta ai fini dell’adeguata valutazione del progetto presentato da essa Federazione.
Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Puglia eccependo l’inammissibilità del ricorso per insussistenza della lesività del provvedimento impugnato in quanto atto endoprocedimentale; la determinazione n. 29 del 25 marzo 2011 della Regione Puglia, oggetto di gravame, sarebbe infatti solo una determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento; ha dedotto comunque l’infondatezza del ricorso e chiesto il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 13 luglio 2011 il Presidente, vista l’istanza di rinvio per la proposizione di motivi aggiunti, depositata in Segreteria e confermata in camera di consiglio dal difensore di parte ricorrente, ha disposto il rinvio alla camera di consiglio del 22 settembre 2011.
La FEDERPESCA, a scioglimento della riserva contenuta nel ricorso, di proporre motivi aggiunti nei termini di legge decorrenti dall’avvenuto accesso agli atti, 11 maggio 2011, ha notificato in data 11 luglio 2011 e depositato il successivo 14 luglio, i seguenti motivi aggiunti con i quali ha dedotto: violazione e malgoverno dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione e malgoverno dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, illegittima composizione dell’organo collegiale di valutazione.
Parte ricorrente lamenta che i giudizi della Commissione sarebbero arbitrari siccome imperscrutabili; ciò in quanto all’estrema genericità dei criteri di valutazione non è seguita la motivazione, ritenuta necessaria in tali fattispecie dalla giurisprudenza prevalente; in particolare, premesso che il bando prevedeva l’assegnazione di punti 10 per il “Grado di innovazione” del progetto, non si capirebbe l’attribuzione del punteggio numerico 6,5 assegnatole in mancanza di esplicitazioni del relativo criterio di valutazione, doglianza aggravata dalla circostanza che fra la documentazione richiesta con la nota di cui al primo motivo di ricorso, vi era proprio quella riguardante il carattere innovativo del progetto stesso. Il punteggio, pertanto, le sarebbe stato attribuito persino senza la documentazione di riferimento.
La doglianza della inadeguata motivazione riguarderebbe tutti gli aspetti del progetto, non essendo precisi tutti i criteri di valutazione previsti dal bando in apposita tabella e ripresi dalla Commissione che sarebbe stata altresì priva dei necessari esperti previsti dalla normativa in materia.
Alla camera di consiglio del 22 settembre 2011 il Presidente, su istanza della parte ricorrente, ha disposto il rinvio alla camera di consiglio del 24 novembre 2011 per una definizione bonaria tra le parti; a quest’ultima camera di consiglio, però, il Presidente, vista l’istanza di rinvio per la proposizione di motivi aggiunti, depositata in Segreteria e confermata in camera di consiglio dal difensore di parte ricorrente, ha disposto un ulteriore rinvio alla camera di consiglio del 13 gennaio 2012.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 19 dicembre 2011 e depositato il 23 dicembre 2011, la FEDERPESCA ha chiesto l’annullamento della Determinazione del Dirigente del Servizio (DDS) caccia e pesca dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia n. 133 del 14 ottobre 2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 164 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1998/2006 Fondo Europeo per la pesca (FEP) 2007-2013 – Delibera G.R. n. 1149/09, Misura 3.5. “Progetti Pilota”, Approvazione graduatoria definitiva progetti ammissibili a finanziamento” e della relativa graduatoria approvata; ha chiesto inoltre l’annullamento della DDS n. 29 del 25 marzo 2011 di approvazione della graduatoria di ammissibilità delle domande di contributo relativo alla Misura 3.5. “Progetti Pilota” – Fondo Europeo per la Pesca FEP – Puglia 2007-2013, della DDS n. 65 del 12 luglio 2010 di annullamento della procedura di evidenza pubblica per la selezione di esperti esterni per la valutazione dei progetti, della DDS n. 66 del 14 luglio 2010 di nomina del “Gruppo di Lavoro” per la valutazione dei progetti, dei verbali (nn. 1 – 72) del medesimo “Gruppo di Lavoro”, delle relazioni istruttorie, comprensive dei giudizio di ammissibilità e dei punteggio di merito, della graduatoria dei progetti ammissibili e non ammissibili, trasmessa con nota prot. n. 1137 del 24 marzo 2011, degli atti e dei verbali redatti dal Dirigente del Servizio quale referente FEP successivamente alla DDS n. 29 del 25 marzo 2011 e richiamati nella DDS n. 133 del 14 ottobre 2011, nonchè, ove occorra, della DDS n. 50 del 19 maggio 2010 di approvazione del bando FEP Puglia 2007-2013, della stessa lex specialis nella parte in cui non detta criteri sufficientemente precisi per la valutazione dei progetti ed infine dei provvedimenti di erogazione delle somme impegnate.
Espone in fatto la ricorrente che, in pendenza del giudizio, con nota del 19 settembre 2011, aveva chiesto alla Regione Puglia di riesaminare la propria istanza alla luce delle doglianze formulate con i ricorsi giurisdizionali proposti; che, nelle more della fase cautelare, parte resistente aveva approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento; che anche in questa graduatoria il suo progetto non era stato collocato in posizione utile per accedere ai contributi comunitari, atteso che tutti i progetti che l’avevano preceduta avevano assorbito tutti i fondi impegnati pari a complessivi € 4.053.415,20.
Parte ricorrente riferisce che comunque la DDS n. 133 del 14 ottobre 2011 di approvazione della graduatoria definitiva aveva affrontato specificamente la questione per cui è causa nei seguenti termini: “considerato che l’Associazione di categoria FEDERPESCA, concorrente con il progetto avente il codice 037/OPI/010, ha presentato ricorso al T.A.R. di Bari in opposizione alla DDS n. 29 del 25.3.2011, in quanto ha ritenuto che la documentazione mancante, allegata al progetto e richiesta successivamente dalla Regione ad integrazione della domanda iniziale, fosse un elemento determinante ai fini del punteggio. La Regione, in merito, considera la documentazione integrativa ininfluente ai fini del punteggio in quanto lo stesso è determinato dalla valutazione qualitativa del progetto”; “Ad oggi il giudice non si è espresso in merito e non ha adottato alcun provvedimento di sospensione del bando, per cui onde evitare il disimpegno automatico delle somme da parte della Comunità europea, con grave danno per la Regione Puglia e le imprese beneficiarie selezionate, risulta necessario proseguire nella stesura della graduatoria definitiva. Nel caso in cui si configurasse la sussistenza del fumus boni iuris, sono disponibili le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura del finanziamento del progetto presentato dalla ricorrente FEDERPESCA”.
Avverso la DDS n. 133 del 14 ottobre 2011 di approvazione della graduatoria definitiva e gli ulteriori atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha dedotto profili di illegittimità articolando le seguenti censure: 1. violazione e malgoverno dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, violazione e malgoverno dell’art. 7 del bando di attuazione della misura 3.5 “Progetti Pilota”, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.
Parte ricorrente, premesso che nella determinazione impugnata la documentazione integrativa richiesta dalla stessa Regione e da essa prodotta è stata ritenuta “ininfluente ai fini del punteggio in quanto lo stesso è determinato dalla valutazione qualitativa del progetto”, lamenta innanzitutto che, nel rispetto del principio del contrarius actus, l’incidenza della documentazione integrativa sulla valutazione qualitativa del progetto avrebbe dovuto essere fatta dal Gruppo di lavoro, nominato con determinazione n. 66 del 14 luglio 2010, che aveva valutato il suo progetto in data 10 marzo 2011, come risulterebbe dal verbale n. 38; comunque se l’amministrazione aveva rappresentato che l’integrazione era richiesta “¦al fine di completare l’esame dell’istanza¦” sarebbe innegabile che non valutando quanto richiesto, l’esame dell’istanza sarebbe incompleto; a fortiori nel caso di specie in quanto la documentazione integrativa richiesta concerneva il grado di innovatività del progetto.
2. Violazione e malgoverno dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione e malgoverno dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, illegittima composizione dell’organo collegiale di valutazione, violazione della par condicio, disparità di trattamento; la FEDERPESCA ripropone le medesime doglianze di cui motivi aggiunti notificati, a scioglimento della riserva contenuta nel ricorso introduttivo, nei termini di legge decorrenti dall’avvenuto accesso agli atti, in data 11 luglio 2011 e depositati il 14 luglio 2011, alle quali si rinvia.
3. Violazione e malgoverno dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione e malgoverno dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, illegittima composizione dell’organo collegiale di valutazione, violazione della par condicio, disparità di trattamento.
La FEDERPESCA rappresenta che con determina n. 116 del 3 agosto 2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 130 del 24 agosto 2009 era stato approvato il bando per la selezione degli esperti esterni chiamati a valutare i progetti relativi all’attuazione del Fondo Europeo per la pesca 2007-2013 per la Puglia, in applicazione della normativa alla luce della quale tale valutazione avrebbe dovuto essere affidata a soggetti qualificati ed estranei all’Amministrazione erogante i contributi, a garanzia della indipendenza e della competenza; che con DDS n. 187 del 15 dicembre 2009 erano state approvate le relative graduatorie, ma con DDS n. 65 del 12 luglio 2010 tale procedura era stata annullata a causa di vincoli di bilancio derivanti dal patto di stabilità e con DDS n. 66 del 14 luglio 2010 erano stati nominati come componenti del Gruppo di Lavoro anche dipendenti regionali, privi di analoga competenza e per i quali lo stesso settore regionale in precedenti atti, indicati da essa ricorrente, ne aveva previsto l’oggettiva inutilizzabilità .
La Regione Puglia ha depositato una memoria per la camera di consiglio nella quale ha ribadito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso introduttivo ed ha chiesto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2012, con ordinanza n. 44 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare, ordinando alla Regione Puglia di accantonare le risorse finanziarie disponibili necessarie per il finanziamento del progetto presentato da parte ricorrente sino all’esame nel merito del presente ricorso; con la medesima ordinanza è stata fissata l’udienza pubblica del 7 giugno 2012 per la discussione del ricorso nel merito.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 10 aprile 2012 e depositato l’11 aprile 2012, la FEDERPESCA ha chiesto l’annullamento della Determinazione del Dirigente del Servizio (DDS) caccia e pesca dell’Assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia n. 201 del 21 dicembre 2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 21 del 9 febbraio 2012 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1998/2006 Fondo Europeo per la pesca (FEP) 2007-2013, Delibera G.R. n. 1149/09, Misura 3.5. “Progetti Pilota”, Scorrimento della graduatoria approvata con DDS 133/2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 164/2011. Integrazione di spesa, e degli atti e provvedimenti ad essa comunque connessi, con particolare riferimento a quelli richiamati e già gravati da essa ricorrente.
Espone in fatto la FEDERPESCA di aver preso conoscenza che sul B.U.R.P. n. 21 del 9 febbraio 2012 era stata pubblicata la DDS n. 201 del 21 dicembre 2011, peraltro precedente alla suddetta ordinanza cautelare ad essa favorevole, che seppure di mero scorrimento della graduatoria approvata ed essendo in essa ribadita la disponibilità della provvista finanziaria necessaria a garantire la copertura del finanziamento del suo progetto, essa aveva ritenuto di impugnare qualora si potesse ravvisare nella stessa determinazione una autonoma conferma dei precedenti provvedimenti.
Avverso questo successivo provvedimento la ricorrente ha riproposto le censure già dedotte con il primo ricorso per motivi aggiunti, riportare nello stesso successivo ricorso per motivi aggiunti.
Entrambe le parti hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione e parte ricorrente ha altresì depositato note di replica.
All’udienza pubblica del 7 giugno 2012 la causa è stata chiamata ed assunta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevata dalla Regione Puglia.
L’eccezione è infondata.
Parte resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per insussistenza della lesività del provvedimento impugnato in quanto atto endoprocedimentale; la determinazione n. 29 del 25 marzo 2011 della Regione Puglia, oggetto di gravame, sarebbe infatti solo una determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento.
La Regione Puglia sostiene che, alla luce di quanto previsto dal bando e con particolare riferimento al “Manuale delle Procedure e dei Controlli” che, per la “formulazione delle graduatorie” prevederebbe la possibilità della definizione di elenchi provvisori, risulterebbe evidente che l’iter procedimentale in questione riguarderebbe due fasi consequenziali tra loro; il punteggio conseguito nella graduatoria provvisoria dovrebbe necessariamente essere quindi, oggetto di una nuova valutazione da parte del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, sulla scorta delle deduzioni e memorie presentate dai soggetti partecipanti e la ricorrente non avrebbe presentato memorie ed osservazioni per il riesame del punteggio come sarebbe stato fatto da altre soggetti ammessi.
Innanzitutto occorre precisare che il “Manuale delle Procedure e dei Controlli”, cui fa riferimento la Regione Puglia, depositato in giudizio dalla stessa parte resistente ed approvato con deliberazione n. 82 del 3 novembre 2010, nella parte “formulazione delle graduatorie”, dispone: “La formulazione delle graduatorie può prevedere la definizione di elenchi provvisori”. Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili e l’elenco delle istanze ammissibili¦¦¦¦..saranno ufficializzati nei tempi e nelle forme previste dal bando. Tutti gli interessati, entro i tempi previsti dal bando, potranno richiedere, con apposite memorie, il riesame¦¦.. Nel caso di presentazione di memorie sulle graduatorie l’Amministrazione regionale dopo averle esaminate, o in mancanza di ricorsi presentati nei predetti termini, riterrà la graduatoria definitiva che sarà ufficializzata nei tempi e nei modi previsti dal bando.”
Da tutto quanto sopra emerge che le disposizioni del “Manuale delle Procedure e dei Controlli” rimandano al bando che, invece, non prevede nulla di tutto questo, nè peraltro poteva prevederlo essendo stato previsto con una deliberazione successiva al bando (n. 50 del 19 maggio 2010) che potrà , pertanto, trovare applicazione per le altre successive Misure, ove naturalmente prevista dai relativi bandi, come disposto dal Manuale stesso.
La deliberazione n. 82 del 3 novembre 2010 ha infatti per oggetto: “P.O. FEP 2007-2013 Approvazione Manuale delle Procedure e dei Controlli dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio Regione Puglia Versione novembre 2010.”
Il bando di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca 19 maggio 2010, n. 50 Regolamento (CE) n. 1998/2006 Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013, Delibera G.R. n. 1149/09. Misura 3.5. “Progetti Pilota”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 105 del 17 giugno 2010 non prevede invece due graduatorie, una provvisoria ed una definitiva e all’art. 16 recante norme finali, ai commi 2 e 3 rispettivamente prevede: ” Il bando costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.”; “Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali, allo Statuto ed ai Regolamenti della Regione Puglia.”.
Nè risulta in atti che il bando originario sia stato modificato al fine di consentire l’applicazione del suddetto Manuale e, comunque, dalla stessa delibera impugnata con il ricorso introduttivo, come condivisibilmente prospettato da parte ricorrente, in nessun punto della delibera impugnata essa viene qualificata provvisoria, qualifica che compare per la prima volta solo nella successiva determinazione impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Il ricorso introduttivo è pertanto ammissibile ed essendo anche fondato esso deve pertanto essere accolto.
Colgono nel segno le seguenti censure di cui all’unico motivo del ricorso introduttivo, con le quali la ricorrente ha dedotto: violazione e malgoverno dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, violazione e malgoverno dell’art. 7 del bando di attuazione della misura 3.5 “Progetti Pilota”, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.
Parte ricorrente lamenta che, come previsto dalla normativa che assume violata e come esposto in fatto, con nota del 21 marzo 2011 l’amministrazione regionale le aveva chiesto di fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta assegnandole il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la produzione di quanto richiesto; che, ricevuta la suddetta nota il 25 marzo 2011, aveva tempestivamente prodotto quanto richiesto in data 31 marzo 2011; che tuttavia la Regione Puglia senza rispettare il termine da essa stessa assegnato, aveva provveduto ad approvare la graduatoria definitiva dei progetti presentati già in data 25 marzo 2011, graduatoria peraltro già definita dall’apposito “Gruppo di Lavoro” in data 22 marzo 2011.
Ne conseguirebbe, ad avviso, della ricorrente un evidente, macroscopico difetto di istruttoria per non aver valutato la documentazione da essa stessa richiesta ai fini dell’adeguata valutazione del progetto presentato da essa Federazione.
Parte resistente, partendo dal presupposto, ritenuto, come detto, dal Collegio infondato, che la graduatoria impugnata sarebbe provvisoria, sostiene che gli atti integrativi richiesti per la completezza dell’istruttoria, non rileverebbero ai fini della graduatoria provvisoria che verrebbe redatta in base ad un punteggio assegnato sulla qualità del progetto, così come sarebbe previsto dal punto 9 del bando.
La prospettazione dell’Amministrazione non è condivisibile.
Occorre sempre partire dalle norme del bando, che costituisce la lex specialis che la stessa Amministrazione si è data (cfr. art. 16 del bando citato).
Al riguardo l’ultimo comma dell’art. 7 – Documentazione richiesta per accedere alla misura – che parte ricorrente assume violato, dispone: “L’Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, integrazioni alla documentazione presentata.”
L’art. 9 – Criteri di selezione – seppure distingue varie fasi, come è naturale peraltro che sia in ogni procedura concorsuale in quanto sarebbe stato irrazionale ed antieconomico non prevedere prima una verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità ; poi lo stesso articolo ha previsto una prima fase di valutazione, superata la quale i progetti dovevano essere selezionati sulla base dei parametri dell’art. 9, richiamato da parte resistente per la cui valutazione, però occorreva che fosse prima acquisita la documentazione integrativa, peraltro facoltativa, ma in tale fattispecie ritenuta necessaria dalla stessa amministrazione che ha provveduto a richiederla alla FEDERPESCA con nota del 21 marzo 2011.
Risulta in atti che la Regine Puglia aveva assegnato alla ricorrente il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la produzione di quanto richiesto; che, ricevuta la suddetta nota il 25 marzo 2011, la società ricorrente aveva tempestivamente prodotto quanto richiesto in data 31 marzo 2011; che tuttavia la Regione Puglia senza rispettare il termine da essa stessa assegnato, aveva provveduto ad approvare la graduatoria definitiva dei progetti presentati già in data 25 marzo 2011, graduatoria peraltro già definita dall’apposito “Gruppo di Lavoro” in data 22 marzo 2011.
Il Collegio non può che ravvisare l’illegittimità della graduatoria adottata per quanto di interesse dalla parte ricorrente per palese difetto di istruttoria per non aver valutato la documentazione da essa stessa richiesta ai fini dell’adeguata valutazione del progetto presentato da FEDERPESCA e precisamente per la valutazione del punto d) Grado di innovazione, di cui alla tabella dell’art. 9 richiamato da parte resistente.
Nè, dalla lettura del bando, ad avviso del Collegio, è possibile darne una diversa interpretazione essendo chiaro, nello stesso art. 9, che il punteggio dovesse essere assegnato dopo aver ricevuto e valutato la documentazione integrativa (di cui all’art. 7), laddove prevede che “Il punteggio totale assegnato a ciascun progetto ai fini della predisposizione della graduatoria di merito” (il bando usa il singolare) “sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati allo stesso per ognuno dei parametri di valutazione considerati¦”.
D’altro canto è particolarmente significativa e si ritiene pertanto opportuno riportarne il testo, la stessa deliberazione impugnata, alla fine della parte discorsiva, prima delle tabelle con i nominativi ed i relativi progetti ammessi: “Dalle relazioni istruttorie, comprensive di giudizio di ammissibilità , di punteggio di merito, dell’importo di spesa ritenuto ammissibile, deriva la seguente graduatoria di ammissibilità :”.
Conclusivamente il Collegio, ritiene che i profili di illegittimità dedotti con il suillustrato motivo di ricorso abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto alle altre censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti (classici), prodotto a seguito dell’istanza di accesso nell’ambito dello stesso ricorso introduttivo, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso stesso, e, conseguentemente, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, per quanto di ragione della FEDERPESCA, senza necessità di pronunziarsi sulle ulteriori censure di cui al suddetto ricorso per motivi aggiunti.
Passando al merito del ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 dicembre 2011, il Collegio ritiene che anch’esso sia fondato e, conseguentemente, meritevole di accoglimento.
Con tale ricorso parte ricorrente ha impugnato la DDS n. 133 del 14 ottobre 2011 di approvazione della graduatoria qualificata “definitiva” nonchè altri atti specificati in epigrafe.
Colgono nel segno le seguenti censure di cui al primo motivo di ricorso: violazione e malgoverno dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, violazione e malgoverno dell’art. 7 del bando di attuazione della misura 3.5 “Progetti Pilota”, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Parte ricorrente, premesso che nella determinazione impugnata la documentazione integrativa richiesta dalla stessa Regione e da essa prodotta viene ritenuta “ininfluente ai fini del punteggio in quanto lo stesso è determinato dalla valutazione qualitativa del progetto”, lamenta che se l’amministrazione aveva rappresentato che l’integrazione era richiesta “¦al fine di completare l’esame dell’istanza¦” sarebbe innegabile che non valutando quanto richiesto, l’esame dell’istanza sarebbe incompleto; a fortiori nel caso di specie in quanto la documentazione integrativa richiesta concerneva il grado di innovatività del progetto.
Nella deliberazione n. 133 del 14 ottobre 2011 la Regione infatti afferma: “Considerato che l’Associazione di categoria FEDERPESCA, concorrente con il progetto avente il codice 037/OPI/010, ha presentato ricorso al TAR di Bari in opposizione alla DDS n. 29 del 25/3/2011, in quanto ha ritenuto che la documentazione mancante, allegata al progetto e richiesta successivamente dalla Regione ad integrazione della domanda iniziale, fosse un elemento determinante ai fini del punteggio. La regione, in merito, considera la documentazione integrativa ininfluente ai fini del punteggio in quanto lo stesso è determinato dalla valutazione qualitativa del progetto¦..”;
Il Collegio, al riguardo, rinvia a quanto già sostenuto in sede di accoglimento del primo motivo di ricorso del ricorso introduttivo, concernente le medesime censure, e non può che confermare altresì quanto già sostenuto da questa Sezione nell’ordinanza 44 del 13 gennaio 2012, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta dal ricorrente.
Infatti non si comprende come l’Amministrazione possa prima chiedere, con nota prot. n. AOO43/21/3/11 n. 975 del 21 marzo 2011, in particolare una “Dichiarazione del carattere innovativo del progetto (art. 7, punto 5 del Bando)” ed altra documentazione dichiaratamente “al fine di completare l’esame della stessa” istanza presentata rappresentando altresì che, “in mancanza si procederà , con la definizione della pratica” e poi, una volta ricevuta la documentazione (la dichiarazione del carattere innovativo del progetto di cui all’art. 7 punto 5 del bando richiamato nella richiesta stessa), invece di prenderla almeno in considerazione, come peraltro aveva sostenuto che avrebbe fatto nella prima memoria del ricorso introduttivo per giustificare la provvisorietà della prima graduatoria, l’ha addirittura ritenuta ininfluente, in palese violazione dei parametri del punto d della tabella dell’art. 9 del bando concernente appunto il Grado di innovazione.
Il Collegio, conclusivamente, ritiene che i profili di illegittimità dedotti con il suillustrato motivo di ricorso abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso stesso e, conseguentemente, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, per quanto di ragione della FEDERPESCA, senza necessità di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.
Con il secondo ed ultimo ricorso per motivi aggiunti, depositato l’11 aprile 2012, la FEDERPESCA ha chiesto l’annullamento della Determinazione del Dirigente del Servizio (DDS) caccia e pesca dell’Assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia n. 201 del 21 dicembre 2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 21 del 9 febbraio 2012 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1998/2006 Fondo Europeo per la pesca (FEP) 2007-2013, Delibera G.R. n. 1149/09, Misura 3.5. “Progetti Pilota”, Scorrimento della graduatoria approvata con DDS 133/2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 164/2011. Integrazione di spesa.
Il Collegio, considerato l’accoglimento del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, considerato altresì che, come peraltro rappresentato dalla stessa ricorrente, trattasi di deliberazione di mero scorrimento della graduatoria approvata ed essendo in essa ribadita la disponibilità della provvista finanziaria necessaria a garantire la copertura del finanziamento del suo progetto, ritiene che il ricorso avverso tale deliberazione debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.
Quanto alle spese, si ritiene che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti stesse, tenuto conto della condanna già liquidata nella fase cautelare a favore di parte ricorrente e considerata la limitata ulteriore attività difensiva da parte di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, per quanto di ragione della FEDERPESCA;
2) accoglie il primo ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, per quanto di ragione della FEDERPESCA;
3) dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)