Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata  – Costruzioni abusive –  Accertamento istruttorio abusività  opere – Presupposto ordinanza di demolizione

In tema di abusi edilizi, sussiste il dovere preliminare di concludere il procedimento d’accertamento dell’abusività  delle opere da parte dell’Amministrazione, prima di emettere un’ordinanza di demolizione ovvero definire i procedimenti relativi alle istanze di condono, sicchè vanno sospesi gli effetti del provvedimento sanzionatorio anzitempo emanato dal Comune.

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vedi TAR, ric. n. 1239 – 2012

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N. 00712/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01239/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2012, proposto da Pierino Serini, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto in Bari, via Abate Eustasio n. 5;

contro
Comune di Giovinazzo, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele De Gennaro, con domicilio eletto presso l’avv. Lorenzo Melchiorre in Bari, via Celentano, 27; 
Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 39 del 29.6.2012, notificata in data 9.7.2012, a firma del Responsabile del Settore gestione del territorio del Comune di Giovinazzo recante ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate nel compendio immobiliare sito in agro di Giovinazzo, alla strada vicinale vecchierella, identificato catastalmente in NCEU, al foglio 2 – particella 468, sub 1 e 2 e di ripristinazione dello stato dei luoghi;
– di ogni atto presupposto, consequenziale, o comunque, connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo, ivi compresi, le ordinanze di sospensione lavori nn. 51 e 13, rispettivamente del 15.11.2011 24.2.2012 – non comunicati, nè altrimenti conosciuti dal ricorrente – verbali di sopralluogo prot. n. 24941 del 31.10.2011, effettuato il 9.9.2011, e n. 1489 del 20.1.2012, effettuato il 13.12.2011 presso l’immobile in proprietà ; le relative (ignote) relazioni e la nota di precisazioni prot. n. 14201 del 25.6.2012, anch’essa sconosciuta, nonchè il parere del Responsabile del Servizio assetto del territorio ed ambiente del 26.6.2012, la nota dirigenziale prot. n. 18449/19535 del 25.8.2011 in riscontro alla nota del legale del ricorrente del 3.8.2011 e – ove occorra – la destinazione urbanistica impressa con il PRGC approvato dopo la trasformazione urbanistico-edilizia del suolo in ditta Pierino Serini e la delibera c.c. n. 28 del 23.7.2004, recante “approvazione definitiva del PP as.5” e quella di adozione dello stesso;
nonchè
– per l’accertamento dell’intervenuto silenzio -assenso formatosi ex lege sulle domande di condono edilizio inoltrate dal ricorrente o, in subordine, l’accertamento del diritto del medesimo ad ottenere l’esame delle domande ed il rilascio delle concessioni di condono edilizio, con eventuale assegnazione di un termine in favore del Comune di Giovinazzo ai fini dell’evasione delle stesse;
per la dichiarazione di illegittimità  o di irregolarità , inefficacia, invalidità  ovvero nullità  del piano particolareggiato della zona a.s.5. del Comune di Giovinazzo e per l’accertamento dell’intervenuta decadenza del vincolo preodrinato all’esproprio per pubblico interesse e per l’invalidità  e /o illegittimità  della sua eventuale reiterazione, anche implicita, mediante la predisposizione del piano in assenza dell’intervento appropriativo da parte della Regione Puglia;
– per la conseguente illegittimità  della destinazione urbanistica contenuta nel piano regolatore comunale per l’area e gli immobili di che trattasi, in quanto incompatibile con le domande di condono edilizio precedentemente inoltrate.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giovinazzo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Francesco Muscatello e Daniele De Gennaro;
 

Considerato che la definizione dei procedimenti relativi alle istanze di condono presentate ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 723/1994 sembra doversi ritenere presupposto al preciso accertamento dell’abusività  delle opere di cui il Comune di Giovinazzo ha ordinato la demolizione;
considerato che in ogni caso la conclusione di questi procedimenti è doverosa per l’Amministrazione;
considerato pertanto che si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato (ovvero in relazione all’ordine di demolizione e di riduzione in pristino), ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) accoglie la suindicata domanda cautelare, come da motivazione.
Fissa l’udienza di discussione per il giorno 6 giugno 2013.
Condanna il Comune di Giovinazzo in favore del ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)