Processo amministrativo  – Misura cautelare ex art. 55 c.p.a. – Provvedimento di sospensione sine die  del procedimento  – Ammissibilità 

Deve essere accolta la misura cautelare avverso un  provvedimento del Comune che rechi una sospensione sine die del procedimento (in tema di sospensione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire nonostante che, a seguito di sentenza della Cass. penale,  fosse stato disposto il dissequestro dell’immobile).

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Vedi TAR, ric. n. 736 – 2012

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N. 00710/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00736/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2012, proposto da Edil Ambiente S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Francario, Nicola Lo Muzio e Massimiliano Cristino, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaella Romano in Bari, via San Francesco d’Assisi, 43;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

nei confronti di
Aedilia Costruzioni S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n.28083 del 21.3.2012, a firma del Dirigente del Servizio urbanistica del Comune di Foggia, con cui è stato negato il rilascio dei permessi di costruire e sospesa, sine die, ogni attività  procedimentale conseguente alle istanze di rilascio del permesso di costruire del 22-26-29/4/2010, nonchè alla lettera di sollecito, sempre a firma del ricorrente, del 27.2.2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Fabio Francario e Michele Barbato;
 

Considerato che il provvedimento impugnato, così come motivato, sembra rappresentare una mera sospensione procedimentale sine die;
considerato che peraltro dalla vicenda penale è scaturita la sentenza della Cassazione, Sez. VI penale, n. 31382/2011, la quale non ha condiviso la ricostruzione della fattispecie operata dal GIP, cui è seguito il motivato dissequestro dell’immobile;
considerato pertanto che nella fattispecie si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la discussione della causa l’udienza del 23 maggio 2013.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento delle spese della presente fase in favore della ricorrente, nella misura di euro 1.500,00.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)