1. Enti e organi p.A. – Comuni – Variazioni territoriali – Mancato accordo tra Enti interessati – Applicazione del regolamento regionale Puglia n. 18/2006


2. Enti e organi p.A. – Comuni – Variazioni territoriali – Mancato  accordo tra Enti interessati – Applicazione del regolamento regionale Puglia n. 18/2006 – Regime transitorio


3. Processo amministrativo – Giudicato amministrativo – Effetti – Fattispecie

1. Nell’ipotesi in cui tra gli Enti interessati dalle modifiche delle circoscrizioni, dalla costituzione di nuovi Comuni, dal distacco di frazioni, dalla riunione di Comuni contermini e dalla ridefinizione o rettifica dei confini, non si addivenga ad accordi, trova applicazione il regolamento della Regione  Puglia n. 18 del 2006, ove sono contenuti i criteri per la disciplina dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra gli enti stessi interessati. 


2. L’art. 15 del Regolamento regionale Puglia n. 18 del 2006 stabilisce, in via transitoria, l’incondizionata applicabilità  dei criteri di cui agli artt. 9 e ss. alle procedure in corso al momento della sua entrata in vigore, vale a dire alle fattispecie di mutamento dell’assetto dei Comuni che siano state originate da leggi regionali anteriori.


3. Atteso il giudicato di rigetto dell’impugnativa del contenuto del regolamento regionale con cui la Regione Puglia ha compiutamente enunciato i criteri per la disciplina dei rapporti patrimoniale ed economico-finanziari tra enti interessati dalle modifiche delle circoscrizioni, dalla costituzione di nuovi Comuni, dal distacco di frazioni, dalla riunione di Comuni contermini e dalla ridefinizione o rettifica dei confini, impugnativa già  proposta dal Comune interessato, detto contenuto, ivi compreso il descritto regime transitorio, non può pertanto, essere rimesso in discussione in sede di impugnativa del decreto con cui il commissario ad acta,  in legittima applicazione del regolamento regionale citato, ha regolato i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra enti interessati dalla variazione territoriale.
(Nella fattispecie, la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 6 del 1993, istitutiva del Comune di Statte – già  frazione del Comune di Taranto -, non ha regolamentato con proprio decreto adottato su conforme deliberazione della Giunta regionale, i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni – Taranto e Statte – interessati dall’avvenuta variazione territoriale, di talchè, in accoglimento del ricorso presentato dal Comune di Statte, il T.A.R. Puglia di Bari, Sez. III, con sentenza 6 settembre 2005, n. 3801, non appellata e passata in giudicato, aveva dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto della Regione Puglia sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra il Comune di Taranto ed il Comune di Statte, formatosi sulle diffide del 30 settembre 2004 e del 10 dicembre 2004, con obbligo della Regione Puglia di provvedervi entro 75 gg. dalla comunicazione della sentenza. Perdurando l’inerzia della Regione, è stato nominato dal Tribunale il Commissario ad acta, il quale ha adottato il decreto prot. n. 183 del 5 marzo 2007, impugnato dal Comune di Statte).

N. 01678/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2007, proposto dal Comune di Statte, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo 165; 

contro
Regione Puglia, non costituita;
Commissario ad acta per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra Comune di Statte e Comune di Taranto, non costituito;
Comune di Taranto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa De Tommaso e Ignazio Marcello Fischetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Roca in Bari, via Roberto da Bari, 56; 

per l’annullamento
del decreto prot. n. 183 del 5 marzo 2007 del Commissario ad acta (nominato per l’esecuzione della sentenza n. 3746/2006 del T.A.R. Puglia – Bari, Terza Sezione);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Domenico Emanuele Petronella e Luigi Roca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La Regione Puglia istituì, con legge regionale n. 6 del 1993, il Comune di Statte (già  frazione del Comune di Taranto).
Ai sensi dell’art. 2 della legge istitutiva, il Presidente della Regione Puglia avrebbe dovuto regolamentare, con proprio decreto adottato su conforme deliberazione della Giunta regionale, i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni (Taranto e Statte) interessati dall’avvenuta variazione territoriale.
Nonostante ripetute diffide, la Regione Puglia non ha mai provveduto.
In accoglimento del ricorso presentato dal Comune di Statte, la Terza Sezione di questo Tribunale (con sentenza 6 settembre 2005 n. 3801, non appellata e passata in giudicato) ha:
– dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto della Regione Puglia sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra il Comune di Taranto ed il Comune di Statte, formatosi sulle diffide del 30 settembre 2004 e del 10 dicembre 2004;
– dichiarato l’obbligo della Regione Puglia di provvedervi entro 75 gg. dalla comunicazione della sentenza.
Perdurando l’inerzia della Regione, questo Tribunale ha nominato il Commissario ad acta, nella persona del dirigente della Prefettura di Taranto dott. Cosimo Gigante, il quale ha adottato il decreto prot. n. 183 del 5 marzo 2007, impugnato in parte qua dal Comune di Statte con il ricorso in epigrafe.
Il Comune, con unico ed articolato motivo di censura, deduce violazione ovvero elusione della sentenza di questo Tribunale n. 3801/2005, violazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 15300/34 del 25 aprile 1915, violazione dei principi di proporzionalità  e buon andamento dell’azione amministrativa ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità , ingiustizia manifesta, contraddittorietà  ed irragionevolezza.
Contesta, in particolare, il contenuto del decreto commissariale nella parte in cui:
a) ha ripartito la proprietà  dei beni immobili tra il Comune di Taranto ed il Comune di Statte in base al solo criterio territoriale (attribuendo, cioè, a ciascun ente gli immobili ricadenti nel proprio territorio), invece di fare applicazione sull’intero patrimonio da dividere del criterio proporzionale (legato al numero degli abitanti dei Comuni risultanti dal distacco);
b) non ha accertato pro quota la spettanza dei tributi per l’anno 1993, pur se maturati e percepiti successivamente dal Comune di Taranto;
c) non ha attribuito le somme relative al contributo per disagio ambientale, di cui all’art. 10 della legge regionale n. 17 del 1993, per il periodo successivo al 14 agosto 2004;
d) ha dato atto del passaggio in capo al Comune di Statte di tutte le pendenze passive relative ai beni demaniali ed agli immobili acquisiti (e cioè mutui non estinti, indennità  di esproprio non pagate ed eventuali obblighi risarcitori connessi).
Si è costituito il Comune di Taranto, chiedendo con memoria di stile il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 2012 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento del commissario ad acta fa esplicito richiamo del regolamento regionale n. 18 del 2006 (pubblicato sul B.U.R.P. del 10 novembre 2006), intitolato “Criteri e procedure per la disciplina dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui all’articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 recante norme in materia di circoscrizioni comunali”, con il quale la Regione Puglia ha compiutamente enunciato i criteri per la disciplina dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra gli enti interessati dalle modifiche delle circoscrizioni, dalla costituzione di nuovi Comuni, dal distacco di frazioni, dalla riunione di Comuni contermini e dalla ridefinizione o rettifica dei confini, ove tra gli stessi enti non si addivenga ad accordi.
L’art. 15 del regolamento stabilisce, in via transitoria, l’incondizionata applicabilità  dei criteri di cui agli artt. 9-ss. alle procedure in corso al momento della sua entrata in vigore, vale a dire alle fattispecie di mutamento dell’assetto dei Comuni che siano state originate da leggi regionali anteriori (come nel caso in esame, in cui l’istituzione del Comune di Statte deve farsi risalire all’approvazione della legge regionale n. 6 del 1993).
La difesa di parte ricorrente ammette lealmente che il Comune di Statte ebbe ad impugnare il regolamento regionale n. 18 del 2006, con ricorso respinto da questo Tribunale con sentenza 18 febbraio 2007 n. 462, confermata in appello dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con decisione 7 aprile 2009 n. 2159.
Il contenuto del regolamento regionale n. 18 del 2006, ivi compreso il descritto regime transitorio, non può pertanto essere rimesso in discussione in questa sede da parte del Comune di Statte, nè tramite impugnativa diretta (che invero è soltanto accennata, a pag. 19 dell’atto introduttivo del giudizio, per il profilo della retroattività  ai procedimenti non ancora conclusi), nè tramite un’eventuale domanda subordinata di disapplicazione, vista l’esistenza al riguardo del giudicato di rigetto dell’impugnativa a suo tempo proposta dal medesimo Comune (che si incentrava proprio sui profili giuridici oggi posti nuovamente in discussione, a seguito dell’emanazione del decreto commissariale).
Orbene, il regolamento regionale stabilisce, per quanto rileva nel ricorso qui in esame:
a) che “devono trasferirsi al Comune successore tutti i diritti e gli obblighi che ineriscono al territorio staccato dal Comune, limitatamente alle effettive porzioni della parte di territorio disgregato”, con la precisazione che i beni demaniali e gli altri immobili in proprietà  pubblica seguono il territorio ove sono situati (art. 9), secondo un principio di stretta territorialità , in senso opposto al criterio di proporzionalità  (legato all’entità  numerica delle rispettive popolazioni) che, secondo la tesi di parte ricorrente, dovrebbe prevalere;
b) che “gli arretrati dei tributi, già  scaduti, relativi ad anni antecedenti la variazione territoriale, appartengono al Comune precedente” (art. 11, ultimo comma), come correttamente deliberato dal commissario nel provvedimento qui impugnato;
c) quanto alla indennità  per disagio ambientale, che tutti i “trasferimenti statali, regionali e provinciali” sono ripartiti dall’Amministrazione erogante, sulla base dell’entità  numerica delle rispettive popolazioni, soltanto in relazione all’anno solare in cui è avvenuta la costituzione del nuovo Comune (art. 12), talchè rimane priva di fondamento la pretesa del Comune di Statte di ottenere il riconoscimento del contributo di cui all’art. 10 della legge regionale n. 17 del 1993, per il periodo successivo al 14 agosto 2004;
d) infine, che gli oneri contratti per la formazione dei beni immobili, comprese le eventuali spese per liti pendenti e per la manutenzione, sono posti, per la parte non ancora estinta, esclusivamente a carico dell’ente al quale gli stessi beni vengono attribuiti (art. 9, ultimo comma), anche per tale aspetto in senso contrario a quanto preteso dal Comune ricorrente.
Per quanto detto, deve concludersi che il commissario ad acta nominato da questo Tribunale, nel regolare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni (Taranto e Statte) interessati dall’avvenuta variazione territoriale, ha dato pedissequa e legittima applicazione al sopravvenuto regolamento regionale n. 18 del 2006, con riferimento ai quattro distinti profili qui controversi (assegnazione della proprietà  degli immobili, computo pro rata dei tributi comunali, attribuzione dell’indennità  da disagio ambientale, ripartizione degli oneri connessi agli immobili).
Il ricorso è perciò infondato e va respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla novità  delle questioni trattate ed alla totale assenza di attività  difensiva da parte delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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