1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Contratti pubblici – Impugnazione avviso via internet riapertura termini per la presentazione offerte – Individuazione dies a quo – Fattispecie


2. Risarcimento del danno – Illegittimità  provvedimento gravato – Insufficienza – Necessità  prova puntuale del danno
 

1. Il termine per impugnare l’avviso di riapertura dei termini relativi alla presentazione delle offerte in una gara d’appalto, a cui la ricorrente sia rimasta estranea per mancata conoscenza dell’avviso in parola, in quanto oggetto di mera pubblicazione a mezzo internet e non già  di comunicazione individuale alle concorrenti, decorre dal momento in cui la ricorrente stessa abbia avuto concreta e chiara percezione della riapertura della procedura e, pertanto, dei termini di presentazione delle offerte (momento, nella specie, coincidente con la conoscenza dell’avvenuta apertura delle offerte medesime). 


2. Va disattesa la domanda volta a ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito dell’impossibilità  di concorrere a una gara di appalto per non aver l’impresa avuto conoscenza dell’avviso di riapertura dei termini relativi alla presentazione delle offerte, ove tale domanda si fondi esclusivamente sull’illegittimità  delle modalità  di comunicazione della disposta riapertura dei suddetti termini, essendo, infatti, necessaria anche la prova puntuale del danno asseritamente patito.

N. 01679/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00751/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2010, proposto dall’Istituto Meridionale di Vigilanza – Imevi s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Cifarelli e Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;

nei confronti di
Istituto di Vigilanza Metronotte Città  Bisceglie, rappresentato e difeso dagli avv.ti Onofrio Musco e Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Bavaro in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;
Vigilanza Notturna Tranese coop. a r.l.;

per l’annullamento
– della nota prot. n. 63849 del 5.11.2009, con la quale il Direttore Unità  Appalti e Contratti della ASL BAT ha riaperto i termini di presentazione delle offerte con riferimento alla gara per l’affidamento del servizio di vigilanza presso i Presidi Ospedalieri e Strutture Territoriali della predetta ASL;
– della deliberazione del Direttore Generale n. 583 del 7.4.2010, con la quale il Direttore Generale ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria dei vari lotti costituenti l’oggetto dell’appalto;
– di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, compresa l’aggiudicazione definitiva ove intervenuta, nonchè le note prot. n. 17610 del 9.3.2010 e prot. n. 18990 del 12.3.2010, entrambe a firma del Direttore dell’Area Patrimonio della stessa ASL BAT;
nonchè, infine, per la condanna dell’ASL BAT al risarcimento del danno subito dal ricorrente per non aver potuto concorrere alla procedura di cui è causa;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto di Vigilanza Metronotte Città  Bisceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 per le parti i difensori avv.ti Antonio L. Deramo e Fabrizio Lofoco, su delega dell’avv. Gabriele Bavaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente Istituto Meridionale di Vigilanza – Imevi s.r.l. è stato destinatario dell’invito (a mezzo missiva raccomandata a.r. del 29 giugno 2009) a partecipare ad una procedura ristretta ex art. 55 dlgs 12 aprile 2006, n. 163 per l’affidamento del servizio di vigilanza nelle strutture dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani.
Il termine originariamente previsto per la presentazione delle offerte era il 27 luglio 2009.
In data 22 luglio 2009 l’Imevi presentava domanda di partecipazione, depositando due distinte offerte in plico sigillato: una per il lotto n. 1 relativo ad immobili della ASL insistenti nel Comune di Andria; ed una per il lotto n. 5 relativo ad immobili della ASL insistenti nel Comune di Trani.
Con nota prot. n. 43081 del 22 luglio 2009 l’ASL avvisava gli Istituti di vigilanza invitati alla gara in ordine alla temporanea sospensione della procedura a causa della richiesta di chiarimenti presentata da parte di alcuni concorrenti. La stessa nota precisava che sarebbe stata cura della ASL rispondere ai chiarimenti richiesti e comunicare i nuovi termini di scadenza per la presentazione delle offerte.
Il Direttore dell’Area Patrimonio dell’ASL BAT con nota prot. n. 17610 del 9 marzo 2010 comunicava al difensore della Imevi (avv. Francesco Cifarelli) che in precedenza con nota prot. n. 63849 del 5 novembre 2009 l’ASL aveva risposto ai quesiti posti da alcuni concorrenti, riaperto i termini di presentazione delle offerte, modificato l’oggetto dell’appalto. La predetta nota precisava che la riapertura dei termini era stata resa pubblica unicamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale della ASL.
Successivamente, la gara veniva aggiudicata in via provvisoria con delibera n. 583 del 7 aprile 2010, quanto al lotto n. 1, all’Istituto di Vigilanza Metronotte Città  Bisceglie e, quanto al lotto n. 5, alla Vigilanza Notturna Tranese coop. a r.l.
L’Istituto deducente contesta in questa sede le modalità  (i.e. pubblicazione sul sito internet della ASL e non già  a mezzo di comunicazione individuale) con cui l’Amministrazione ha provveduto alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte.
Deduce un unico motivo di ricorso così sinteticamente riassumibile:
– Violazione di legge (artt. 2, comma 1, 56, comma 3 e 67 dlgs n. 163/2006; principi generali in tema di pubblicità  e di massima concorrenza nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici); eccesso di potere per difetto di presupposto; ingiustizia manifesta: la modalità  seguita dalla stazione appaltante – in asserita violazione dell’art. 67 dlgs n. 163/2006 – per avvisare le imprese partecipanti della riapertura dei termini di presentazione delle offerte non avrebbe consentito alla Imevi di conoscere il nuovo termine; la comunicazione (cui con precedente nota prot. n. 43081 del 22 luglio 2009 la ASL si sarebbe impegnata, nei confronti delle imprese invitate alla gara, a dare notizia circa i nuovi termini di scadenza per la presentazione delle offerte) deve essere intesa – secondo la prospettazione di parte ricorrente – nel senso di comunicazione scritta individuale; l’Amministrazione, all’opposto, avrebbe deciso di avvisare della riapertura dei termini a mezzo di pubblicazione sul sito internet, con una modalità  che ha, di fatto, escluso l’Imevi dalla partecipazione alla gara; l’avviso di riapertura dei termini di partecipazione avrebbe, altresì, modificato sia l’oggetto dell’appalto (includendo immobili in precedenza omessi), sia il relativo quadro economico (maggiorazione degli importi e differenti caratteristiche dei servizi).
Si è costituito il controinteressato Istituto di Vigilanza Metronotte Città  Bisceglie, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che la domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo (notificato in data 12 maggio 2010) debba essere dichiarata irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) cod. proc. amm., in accoglimento dell’eccezione di tardività  formulata dalla difesa del controinteressato.
Come correttamente evidenziato dall’Istituto di Vigilanza Metronotte, il ricorso è tardivo poichè notificato in data 12 maggio 2010 e quindi oltre il termine di sessanta giorni (all’epoca vigente) decorrente, nel caso di specie, dal 4 febbraio 2010.
In tale data, infatti, il difensore della Imevi (nella nota dell’8 febbraio 2010 sottoscritta anche dal Presidente del C.d.A. della stessa Imevi, Patruno Filippo, e costituente l’allegato sub 5 della produzione documentale di parte ricorrente) dichiara esservi stata la conoscenza, da parte della propria assistita, dell’apertura delle offerte.
Si deve ritenere che la data suddetta coincida con il momento in cui lo stesso Istituto ricorrente ha avuto concreta e chiara percezione della riapertura della procedura e, pertanto, dei termini di presentazione delle offerte, come era stato preannunciato dall’Amministrazione con la citata nota prot. n. 43081 del 22 luglio 2009, e che, conseguentemente, da tale momento decorreva il termine per impugnare.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di irricevibilità  della domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo.
Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa va disattesa.
Invero, nonostante che la pubblicità  a mezzo internet della riapertura dei termini di presentazione delle offerte non possa considerarsi mezzo idoneo, ai sensi dell’art. 67 dlgs n. 163/2006, a consentire alle imprese partecipanti la piena conoscenza della stessa, essendo a tal fine necessaria una comunicazione individuale per iscritto, la domanda risarcitoria è rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio.
In considerazione della natura, della peculiarità  e dell’esito della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara irricevibile la domanda impugnatoria;
2) respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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