1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Istanza di permesso di costruire – Art. 20 D.P.R. n. 380/2001 – Silenzio inadempimento della p.A. –  Sussiste


2. Leggi, decreti, regolamenti – Attività  edilizia privata – Istanza di permesso di costruire – Art. 20 D.P.R. n. 380/2001 – Silenzio inadempimento della p.A. – Novella legislativa – Silenzio accoglimento – Conseguenze

1. In relazione al procedimento di rilascio del  permesso di costruire, ai sensi  dell’art. 20, co.9,  del D.P.R. n. 380 del 2001 (nel testo in vigore prima della novella attuata con  D.L. n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011), si prevede la formazione del silenzio-rifiuto quale  espressione, secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente, del cd. “silenzio inadempimento”, sicchè, in siffatta prospettiva, il silenzio esprime l’inerzia della p.A. rispetto al suo obbligo di concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento espresso.


2. In caso di perdurante silenzio inadempimento del Comune in relazione ad un’istanza di rilascio del permesso di costruire presentata allorchè era vigente l’istituto del silenzio rifiuto di cui all’art.20, co.9, del D.P.R. n. 380/2001 e protrattasi a seguito della novella introdotta dal D.L. n. 70/2011, convertito nella L.n. 106/2011 che ha viceversa introdotto il silenzio-assenso in caso di omessa pronunzia sull’istanza nel temine di legge, salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, dev’essere dichiarato l’obbligo del Comune di pronunziarsi espressamente su detta istanza, tenendo altresì conto degli effetti derivanti dall’entrata in vigore della normativa sul silenzio assenso.

N. 01677/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00733/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31, 117 e 74 del codice del processo amministrativo sul ricorso numero di registro generale 733 del 2012, proposto da Nicola Pio Pasquale Prioletti, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Caggiano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Paparella in Bari, via Venezia, n. 14; 

contro
Comune di Lucera, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Prospero Petroni, n. 15; 

avverso
il “silenzio – rifiuto sull’istanza di permesso di costruire, avanzata dal sig. Prioletti in data 11 marzo 2011.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Chiara Caggiano e Ignazio Lagrotta;
 

CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 9 maggio 2012 e depositato nella Segreteria del Tribunale in data 24 maggio 2012, il sig. Nicola Pio Pasquale Prioletti, proprietario di un suolo nel Comune di Lucera, in località  Valle Cruste, distinto in catasto al fg. n. 82, p.lla n. 70, ha chiesto l’annullamento del silenzio – rifiuto sull’istanza di permesso di costruire dallo stesso presentata in data 11 marzo 2011 e, nelle conclusioni, che sia dichiarata l’illegittimità  del silenzio stesso e, per l’effetto, che sia dichiarato l’obbligo del Comune di Lucera di provvedere sull’istanza medesima;
CONSIDERATO che a sostegno del gravame sono state articolate le seguenti censure:
– 1). violazione dell’art. 20 del d.p.r. n. 380 del 2001, omessa istruttoria, difetto assoluto di motivazione; in particolare parte ricorrente lamenta che non avrebbe ricevuto nè avviso di completamento dell’istruttoria, nè comunicazione di provvedimento negativo e che pertanto la formazione del silenzio, in quanto provvedimento negativo implicito, non consentirebbe di comprendere le motivazioni con conseguente impossibilità  di valutare l’iter logico seguito dall’Amministrazione;
– 2) violazione e malgoverno dell’art. 2 della legge n. 1187 del 1968, così come confermato dall’art. 9 del d.p.r. n. 327 del 2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti in quanto il rifiuto non potrebbe essere giustificato dalla mancanza di uno strumento attuativo;
VISTA la costituzione a resistere in giudizio del Comune di Lucera;
VISTA la memoria depositata in data 16 luglio 2012 nella quale il Comune resistente ha chiesto che siano verificati i presupposti per la sospensione dell’odierno gravame, avendo parte ricorrente già  presentato una precedente istanza sul medesimo suolo, oggetto di una precedente controversia, all’attualità  pendente presso il Consiglio di Stato, e/o che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse ed ha comunque concluso per l’infondatezza della domanda in quanto, per l’incompletezza della domanda stessa, non si sarebbe formato alcun silenzio rigetto;
RILEVATO che l’art. 20 del d.p.r. n. 380 del 2001, nel testo in vigore al momento della proposizione della domanda da parte del ricorrente (11 marzo 2011), al comma 9 prevedeva, per quello che in questa sede interessa, la formazione del silenzio – rifiuto (espressione ritenuta dalla giurisprudenza amministrativa prevalente, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, come silenzio inadempimento, e cioè quale silenzio che esprime l’inerzia della P.A. quanto al suo obbligo generale di concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento espresso) decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento finale da parte del dirigente o del responsabile dell’ufficio (ovvero allo scadere dei trenta giorni dalla proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento che deve completare l’istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda);
RILEVATO altresì che, nelle more, è entrata in vigore una successiva normativa il quale prevede, al comma 8 dell’art. 20, così sostituito dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 3), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, che “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10”, ipotesi queste ultime in cui invece si forma il silenzio-rifiuto;
RILEVATO che il Comune di Lucera non si è pronunciato sull’istanza di permesso di costruire presentata in data 11 marzo 2011 dal sig. Prioletti;
RITENUTO, conseguentemente, che il ricorso è fondato e dev’essere accolto dichiarando l’obbligo del Comune di Lucera di pronunciarsi espressamente sulla suddetta istanza, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, tenendo altresì conto degli effetti derivanti dall’entrata in vigore della normativa sul silenzio assenso sopra richiamata;
RITENUTO quanto alle spese che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente nell’importo equitativamente liquidato nel dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di Lucera di pronunciarsi espressamente sull’istanza di permesso di costruire, presentata in data 11 marzo 2011 dal sig. Nicola Pio Pasquale Prioletti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Condanna il Comune di Lucera al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) in favore del sig. Nicola Pio Pasquale Prioletti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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