1. Giustizia e processo – Procedimento amministrativo – Giudizio impugnatorio – Comunicazione di avvio del procedimento – Impugnazione – Mancata conclusione del procedimento nel termine perentorio – Sopravvenuto difetto di interesse al ricorso


2. Tutela dei beni culturali bellezze naturali e del paesaggio – Tutela indiretta – Soprintendenza – Poteri di vigilanza e ispezione – Limiti

 1  1. Deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’impugnazione di avvio del procedimento se nelle more del giudizio il termine perentorio per la conclusione del procedimento è decorso infruttuosamente. 
   2. Ai sensi degli artt. 18  e 19 del D.Lgs. 42/2004 deve essere sempre riconosciuto il potere di vigilanza e ispezione della Soprintendenza sul vincolo indiretto, purchè esso non incida significativamente sulla tempistica del procedimento e sia improntato al dovere di collaborazione della stessa Soprintendenza obbligata ad adeguata istruttoria e a fornire le prescrizioni necessarie per rendere compatibile il progetto con l’imposizione del preesistente vincolo (nel caso di specie il ricorso avverso il parere negativo della Soprintendenza è stato accolto in quanto nulla è stato da essa dedotto in ordine allo specifico contenuto del vincolo indiretto a suo tempo apposto all’area di interesse).

N. 01573/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00628/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2009, proposto da: 
Società  Costruzioni Generali – S.C.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Agostino Meale, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Celentano n.27; 

contro
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n.97; Comune di Lucera, in persona del Sindaco p.t., Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia di Bari e Foggia;

per l’annullamento
a) del provvedimento del responsabile dell’ufficio urbanistico del Comune di Lucera, con il quale si comunica che la domanda di permesso di costruire non può essere accolta in quanto la Soprintendenza per i beni Archeologici e per il paesaggio della Puglia ha espresso parere non favorevole sul progetto di ristrutturazione edilizia dell’immobile di proprietà  della ricorrente;
b) del parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia prot. n. 10562/08 del 16 gennaio 2009;
c) dell’avviso dell’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale dell’ex Convento dell’Annunziata o di S. Anna della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio per le Province di Bari e Foggia prot. n. 1270 del 13.02.2009;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali in persona del Ministro e della Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. A. Meale e avv. dello Stato W. Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, notificato in data 7.4.2009 e depositato il successivo 27 aprile, la società  ricorrente ha impugnato il diniego di permesso di costruire inerente a progetto di ristrutturazione edilizia di immobile di sua proprietà , riportato in catasto al fg.29, part.200, sub 6-7.
La porzione in questione fa parte di un più vasto plesso immobiliare, composto da due nuclei edilizi autonomi, originariamente di proprietà  dell’IPAB Orfanotrofi riuniti e interamente acquistato all’asta nel 2002 dall’odierna proprietaria dopo che erano stati richiesti tutti i prescritti pareri alla Soprintendenza ed era stato escluso l’interesse storico dell’immobile in questione (cfr. nota prot.9591 del 17.7.2003).
La stessa Soprintendenza, però, nella richiamata nota aveva prospettato l’opportunità  di includere l’edificio in parola “¦in un vincolo di rispetto della Cattedrale¦così da non alterare l’effetto estetico complessivo della vista”.
Nell’aprile 2005, aveva quindi avviato il procedimento volto ad imprimere il preannunciato regime di tutela indiretta all’immobile in questione unitamente a tutti gli immobili prospicienti piazza Duomo; procedimento conclusosi per la porzione immobiliare che qui rileva con le seguenti prescrizioni: “In caso di costruzione i nuovi immobili dovranno avere un altezza massima pari a quella degli edifici contermini e riproporre pur nelle moderne linee architettoniche l’ideale prosecuzione di detti edifici , mediante l’utilizzo di materiali e tecniche che si pongono in armonia col tessuto urbanistico immediatamente circostante”. Soltanto per l’altra parte del plesso immobiliare (ossia part.200, sub 1-5) veniva imposto l’obbligo di immodificabilità  delle volumetrie e dei parametri esterni.
Orbene, presentato -come detto- progetto di ristrutturazione del plesso immobiliare in discussione, l’Amministrazione comunale chiedeva in fase istruttoria l’elaborazione di progetti alternativi tra i quali scegliere quello conforme alle prescrizioni di tutela indiretta da inviare alla Sovrintendenza.
Quello prescelto non ha tuttavia superato il vaglio in sede di controllo di conformità ; l’Amministrazione comunale si è limitata a recepire il parere della Sovrintendenza opponendo -a sua volta- un diniego.
Nel contempo la stessa Soprintendenza ha nuovamente avviato un procedimento per l’imposizione di vincolo culturale diretto sul bene.
Sia il diniego di nulla-osta, sia il diniego di permesso di costruire sia, infine, l’avvio del procedimento di cui si è appena detto sono stati impugnati dalla società  ricorrente e sono oggetto del presente gravame.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza del 27 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Nella parte in cui il ricorso è diretto a censurare l’avvio del nuovo procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale dell’ex convento dell’Annunziata (nota della Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio per le province di Bari e Foggia prot. n.1270 del 13.2.2009) deve esserne dichiarata l’improcedibilità .
In disparte infatti la configurabilità  stessa dell’interesse in relazione ad un atto endoprocedimentale quale la comunicazione di avvio del procedimento, in ogni caso la predetta nota non ha avuto seguito e il termine previsto per la conclusione del procedimento è decorso infruttuosamente (210 giorni); pertanto, alcuna utilità  oggi la ricorrente potrebbe ricavare da una pronunzia di annullamento del predetto atto in quanto ormai inefficace.
3.- Nella parte in cui è invece diretto a censurare il diniego di permesso di costruire e il sottostante parere negativo della Sovrintendenza che fonda il diniego stesso, il gravame può essere accolto in relazione alla dedotta censura di difetto di istruttoria con particolare riferimento al profilo della violazione del dovere di collaborazione, nonchè in relazione alla dedotta violazione dello stesso decreto di imposizione del vincolo di tutela.
I rilievi della Sovrintendenza si appuntano invero su due piani distinti. Per un verso sembra aver ritenuto quantitativamente eccessive le porte e le finestre sui prospetti del fabbricato nonchè esteticamente inadeguate per le previste caratteristiche architettoniche. Per altro verso, le critiche sembrano indirizzate alla prevista eliminazione delle volte e sostituzione delle stesse con una nuova struttura portante in calcestruzzo armato.
Orbene, nè la Soprintendenza nè l’Amministrazione comunale (che pure nel diniego stesso ha suggerito di variare il progetto) hanno fornito indicazione alcuna circa le modifiche da apportare specificamente ai prospetti ritenuti genericamente alterati dalla quantità  e qualità  di porte e finestre;ciò nonostante -come già  evidenziato- la società  ricorrente si fosse già  fatta carico, per espressa richiesta del Comune, di sottoporre diverse soluzioni progettuali.
Nè viene messo in discussione che l’immobile di cui si tratta sia fatiscente e parzialmente crollato (come in effetti attestato dalle ripetute ordinanze di sgombero e ripristino di cui l’immobile è stato fatto oggetto sin dal 1997, prodotte in giudizio). E senza trascurare che entrambi i rilievi effettivamente esulano dal controllo di conformità  rispetto al richiamato vincolo di tutela indiretta in quanto questo -si rammenta- è stato imposto in via esclusiva per salvaguardare l’armonia con il tessuto urbanistico immediatamente circostante ed impone all’uopo l’utilizzazione di materiali e tecniche che garantiscano la predetta continuità  “pur nelle moderne linee architettoniche”, espressamente previste e consentite.
Diversamente non possono essere condivise le censure di inammissibilità  in radice dell’intervento nel procedimento dell’Amministrazione statale, considerati i poteri di vigilanza e ispezione riconosciuti in capo al Ministero dagli artt.18 e 19 del d.lgs. n.42/2004 sui beni colpiti da vincolo indiretto.
Deve dunque in linea di principio ritenersi consentito l’intervento della Sovrintendenza su richiesta del Comune purchè non incida significativamente sulla tempistica procedimentale e aggravi oltremodo il procedimento. Nel caso di specie, a fronte delle richiesta di parere formulata nel dicembre 2008 il parere stesso è stato reso già  il 16 gennaio successivo.
4.- In sintesi il gravame deve in parte essere dichiarato improcedibile e in parte deve essere accolto. Il Collegio ritiene tuttavia opportuno procedere alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte lo accoglie. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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