1. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia dell’offerta – Commissione giudicatrice – Discrezionalità  tecnica – Sindacabilità  – Limiti 


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Esclusione – Segnalazione all’AVCP – Impugnazione – Interesse – Non sussiste

1. Il giudice amministrativo deve limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dalla stazione appaltante, se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità  del provvedimento impugnato e non emergono indizi tali da giustificare una ripetizione delle indagini specialistiche secondo la tecnica del sindacato intrinseco.


2. La segnalazione all’autorità  di vigilanza dei contratti pubblici da parte della stazione appaltante è un atto di mero impulso del relativo procedimento di iscrizione nel casellario, con l’effetto che, non essendo idonea a produrre una lesione ad una situazione di interesse coperto da tutela non costituisce condizione dell’azione con conseguente inammissibilità  della sua impugnazione.

N. 01572/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00980/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 980 del 2012, proposto da Puliedil s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Corrado Diaco, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6; 

contro
Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Ditta Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Eustasio, 5; 

per l’annullamento
del decreto n. 458 del 28 maggio 2012, con cui la ricorrente è stata esclusa dalla procedura ristretta per l’affidamento del servizio di ristorazione nelle mense per il personale della Polizia penitenziaria (per la circoscrizione della Regione Puglia), a causa della presunta anomalia dell’offerta;
della comunicazione prot. n. 16426 del 31.5.2012, con cui è stata comunicata l’avvenuta aggiudicazione della gara alla Ditta Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l.;
del decreto n. 465 del 5 giugno 2012, con cui la ricorrente è stata esclusa per l’ulteriore circostanza della presunta produzione di documentazione non veritiera;
del verbale di aggiudicazione definitiva del 30 maggio 2012;
del bando di gara, del capitolato speciale e di tutti gli allegati;
della nota prot. n. 17760 del 13.6.2012, di segnalazione del fatto ai fini dell’eventuale iscrizione nel casellario informatico dell’Autorità  di vigilanza sui contratti pubblici;
per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato con altra concorrente;
per la declaratoria del diritto della ricorrente a non essere menzionata nel casellario informatico dell’Autorità  di vigilanza sui contratti pubblici;
e per il risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente a causa dell’indebita esclusione dalla procedura di gara;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Riccardo Moschetta (per delega di Corrado Diaco) e Walter Campanile;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e constatata l’integrità  del contraddittorio;
 

Considerato che, con due distinti provvedimenti adottati in sequenza, l’Amministrazione ha escluso la Puliedil s.r.l. per l’anomalia del ribasso offerto e per la falsità  delle referenze bancarie prodotte;
Ritenuto, quanto al primo motivo di esclusione, che la commissione di gara ha congruamente motivato la propria decisione, in specie con riferimento al monte ore giornaliero preventivato dalla società  ricorrente (83,5 ore lavorative giornaliere per 8 sedi di servizio, aumentate a 92,5 ore nel corso delle giustificazioni in contraddittorio), giudicato insufficiente in relazione alla quantità  di prestazioni richieste, agli orari di apertura e chiusura delle mense ed agli organici effettivi di personale;
Ritenuto, in proposito, di dover ribadire il principio secondo il quale il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni amministrative in tema di anomalia delle offerte consiste nel verificare se l’utilizzo delle regole tecniche, da operare comunque in conformità  a criteri di logicità , congruità  e ragionevolezza, sia avvenuto sulla base di un corretto apprezzamento del fatto, cosicchè il giudice amministrativo deve limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dalla stazione appaltante, se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità  del provvedimento impugnato e non emergono indizi tali da giustificare una ripetizione delle indagini specialistiche secondo la tecnica del sindacato intrinseco (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2005 n. 7059);
Ritenuto che, nella fattispecie controversa, la motivazione dell’esclusione appare nel suo complesso immune dai vizi denunciati con il primo motivo di gravame, che perciò deve essere respinto;
Ritenuto, quanto al secondo motivo di esclusione, che la società  ricorrente non è riuscita a confutare con adeguato supporto probatorio quanto emerso dalla verifica d’ufficio (legittimamente) avviata dall’Amministrazione, e cioè il disconoscimento delle lettere di referenze da parte del Banco di Napoli e del Monte dei Paschi di Siena;
Ritenuto, viceversa, di dover dichiarare inammissibile l’impugnativa in relazione alla segnalazione all’Autorità  di vigilanza sui contratti pubblici, che costituisce atto di mero impulso non immediatamente lesivo, dal momento che l’Autorità  è titolare del potere di rilevare la pertinenza della notizia segnalata dalle stazioni appaltanti, ai fini dell’iscrizione nel casellario (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 782; Id., sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243; TAR Puglia, Bari, sez. I, 26 giugno 2012 n. 1252);
Ritenuto, infine, di dover respingere la domanda risarcitoria, essendo accertata la legittimità  del provvedimento di esclusione;
Ritenuto di dover parzialmente compensare le spese di giudizio, in ragione della complessità  della vicenda trattata, liquidandole a favore del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, nella misura forfetaria indicata in dispositivo, e disponendo l’integrale compensazione nei confronti delle altre parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente Puliedil s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, nella misura di euro 3.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge se dovuti).
Compensa le spese nei confronti della Ditta Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l. e dell’Autorità  di vigilanza sui contratti pubblici.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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