Giurisdizione – Criterio di riparto – Pubblica istruzione – Utilizzazione interprovinciale – Inquadramento in ruolo – Giurisdizione del G.O. – Sussiste

Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti l’applicazione degli istituti afferenti al rapporto di servizio del personale docente secondo le previsioni della contrattazione collettiva di settore. Nel caso di specie, infatti, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione proposta dalla ricorrente avverso l’inquadramento in ruolo nella classe di concorso conversazione in lingua inglese della controinteressata, atto che ha comportato la revoca da parte del competente USR della assegnazione per utilizzazione interprovinciale in favore della prima della relativa cattedra.

N. 01559/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2012, proposto da: Rosaleen Duffy, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Chiara Vimborsati, con domicilio eletto presso Anna Chiara Vimborsati in Bari, c.so Vittorio Emanuele, 52; 

contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Liceo Statale Aristosseno – Taranto, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Jessica Deborah Cox, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Carrozzo, con domicilio eletto presso Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B; 

per l’annullamento
– nota prot. n. 1497 del dirigente Dell’ufficio VII Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ambito territoriale per la provincia di bari, di revoca per sopraggiunti motivi di interesse pubblico il d.d. n. 1163 in data 30.03.2012 con il quale ha conseguente statuito che la prof.ssa Cox Jessica Deborah è inserita a pieno titolo nell’elenco definitivo approvato con d.d. n. 2993 del 28.04.2005 degli ammessi al corso speciale di cui al d.m. 21/05 finalizzato al conseguimento dell’idoneità  all’insegnamento per la cl. conc. 3/c conversazione in lingua inglese;
– di ogni altro atto comunque preordinato, connesso e conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, Liceo Statale Aristosseno e di Jessica Deborah Cox;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Anna Chiara Vimborsati, avv. dello Stato Giovanni Cassano e avv. Giuseppe Rascazzo, su delega dell’avv. F. Carrozzo;
 

Va delibata, preliminarmente, la questione di difetto di giurisdizione sollevata d’ufficio dal Collegio e sottoposta alle parti in udienza.
L’art. 63, d.lg. n. 165 del 2001 assegna al g.o., in funzione di giudice del lavoro, fatta esclusione degli atti inerenti alle procedure concorsuali tese alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, ogni altra controversia in cui venga in discussione lo sviluppo e la gestione del rapporto di pubblico impiego in base a disposizioni di legge, di regolamento e del C.C.N.L., a partire dall’atto di assunzione e fino alla liquidazione dell’indennità  di fine rapporto, ivi compresi gli atti di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali e la responsabilità  dei dirigenti . (T.A.R. Roma Lazio sez.II, 04 marzo 2009, n. 2240)
Sono state devolute, invece, al Giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative al rapporto di lavoro di alcune categorie, elencate nell’art. 3 del citato D. Lgs. n. 165 del 2001 (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia ed altro).
Orbene, la controversia sub judice attiene all’inquadramento in ruolo nell’anno scolastico 2011-2012 della controinteressata prof. Jessica Cox, cui è stata assegnata la cattedra disponibile presso il liceo Ginnasio Aristosseno in Taranto, cui aspirava l’odierna ricorrente con l’utilizzazione interprovinciale.
In conclusione va dichiarato, quindi, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione che declina in favore del Giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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