1.  Processo amministrativo – Principi generali – Prova per testi  – In presenza di atto congruamente motivato – Inammissibilità  per non rilevanza


2. Processo amministrativo – Principi generali – Memoria non notificata contenente nuove domande – Ricorso per motivi aggiunti – Inconfigurabilità  – Inammissibilità  delle nuove domande

1.  Allorchè un provvedimento amministrativo sia adeguatamente motivato, alla stregua della previsione normativa di cui all’art. 3 legge n. 241/1990, in ordine ai presupposti che legittimano l’Amministrazione  alla sua adozione non è ammissibile perchè  non rilevante una richiesta di prova per testi attinente ai presupposti in fatto di tale provvedimento.


2. Nel processo amministrativo una  memoria contenente nuovi motivi di ricorso,  non  notificata alla controparte, non può qualificarsi alla stregua di ricorso per motivi aggiunti e le relative domande sono quindi inammissibili.

N. 01593/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2012, proposto da Grande Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Livrieri, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 472;

contro
Comune di Valenzano, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Totaro, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione prot. n. 6942/E/PM, prot. n. 21326/GEN emessa dal Comune di Valenzano – V^ Divisione – Area di Vigilanza – Servizi Ambientali – Sicurezza il 20.12.2011;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 per le parti i difensori avv.ti Vincenzo Livrieri e Francesco Totaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con provvedimento prot. n. 6942 del 20.12.2011 il Comune di Valenzano ingiungeva all’odierno ricorrente Grande Francesco di rilasciare l’immobile di proprietà  comunale dallo stesso abusivamente occupato.
Il Grande impugna in questa sede il citato provvedimento.
Rileva l’interessato di occupare detto immobile con la propria famiglia sin dal 1992 e che un funzionario comunale (di cui chiede ammettersi la prova per testi) gli aveva promesso la futura assegnazione dell’immobile de quo.
Deduce, quale vizio del gravato provvedimento, il difetto di motivazione.
Si costituiva l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, il censurato provvedimento, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, è adeguatamente motivato, alla stregua della previsione normativa di cui all’art. 3 legge n. 241/1990, in ordine ai presupposti che legittimano l’Amministrazione comunale alla sua adozione (i.e. abusiva occupazione dello stabile e non abitabilità  degli ambienti a causa delle gravi condizioni igieniche).
Ne consegue che l’ordine di sgombero dell’immobile per cui è causa non è in alcun modo viziato.
Non è, quindi, ammissibile, nè rilevante, la prova per testi richiesta dal Grande, finalizzata a dimostrare una asserita (ed eventualmente illecita) promessa effettuata da un funzionario comunale circa l’assegnazione dell’alloggio occupato sin dal 1992.
Con memoria depositata in data 16 marzo 2012 il ricorrente deduce nuovi motivi di ricorso.
Non essendo stata detta memoria notificata alla controparte, la stessa non può qualificarsi alla stregua di ricorso per motivi aggiunti.
Pertanto, la relativa domanda è inammissibile.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
Va, infine, rilevato che il ricorrente Grande Francesco è stato ammesso con determina n. 13/2012 al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Preliminarmente, va rilevato che non sussistono i presupposti di cui all’art. 136 d.p.r. n. 115/2002 per procedere alla revoca del beneficio.
Con istanza depositata in data 28 marzo 2012 l’avv. Vincenzo Livrieri ha chiesto la liquidazione dei compensi spettanti per l’attività  indicata come svolta quale difensore della parte ricorrente.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 82, d.p.r. n. 115/2002 (in tema di “Onorario e spese del difensore”) “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità  giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità , tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”.
Inoltre, in forza dell’art. 130 d.p.r. n. 115/2002, gli importi spettanti al difensore debbono essere ridotti della metà .
Pertanto, in relazione agli importi indicati dal difensore del Grande devono applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 82 e 130 d.p.r. n. 115/2002.
Ne deriva che, con riferimento alle singole voci riportate nella richiesta di liquidazione, sono riconoscibili € 769,00 per diritti ed € 1.690,00 per onorari da ridurre della metà  ex art. 130 d.p.r. n. 115/2002, tenuto conto dello scaglione applicabile ai sensi del d.m. n. 127/2004 (causa di valore indeterminabile); che, conseguentemente, spettano al difensore del ricorrente € 384,50 per diritti ed € 845,00 per onorari.
Deve, quindi, liquidarsi in favore del difensore del Grande la somma di € 1.229,50, oltre accessori come per legge, da porsi a carico dell’Erario.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Liquida in favore del procuratore di parte ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la somma di € 1.229,50, oltre accessori come per legge, da porre a carico dell’Erario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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