Giurisdizione – Riparto – Impugnazione della revoca di concessione per gestione parcheggi –  Criterio del petitum sostanziale – Giurisdizione G.O. – Sussiste

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie insorte tra le parti, nella fase di esecuzione del contratto, susseguente al procedimento pubblicistico di selezione del concessionario, in applicazione del criterio di riparto generale del petitum sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti dell’Amministrazione pubblica (nel caso di specie il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di revoca della concessione per il servizio di gestione di aree di sosta di un Comune).

N. 01591/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2011, proposto da Società  Vigeura s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Marcuccio e Maria Antonietta Nigro, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Capasso in Bari, via Ettore Fieramosca, 32;

contro
Comune di Gioia del Colle, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eugenio Matarrese e Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paolo Bello in Bari, via Principe Amedeo, 82/a;

per l’annullamento
della determina dirigenziale n. 407 del 25.11.2010 portata a conoscenza il 6.12.2010, con la quale è stata revocata la concessione per la gestione di aree di sosta del Comune di Gioia del Colle e risolto il rapporto di cui alla convenzione n. 23 del 1° marzo 2007;
e per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni conseguenti, oltre rivalutazione ed interessi legali;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti Antonietta Maria Nigro, Paolo Francesco Bello e Eugenio Matarrese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente Vigeura s.r.l. espone di aver stipulato in data 1° marzo 2007 con il Comune di Gioia del Colle, all’esito di procedura di evidenza pubblica, una convenzione per il servizio di gestione di aree di sosta di detto Comune.
Con il gravato provvedimento di revoca della concessione il Comune contestava alla società  asseriti gravi inadempimenti contrattuali.
In particolare, la revoca veniva giustificata per l’omessa assunzione di ausiliari del traffico in numero idoneo, per l’omessa fornitura della centrale dati modem, per l’omesso versamento del canone minimo garantito.
La società  deducente impugna il suddetto provvedimento, negando la sussistenza di detti inadempimenti.
Propone, altresì, domanda di risarcimento danni sub specie di lucro cessante e di danno emergente.
Si costituiva l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.
Alla pubblica udienza del 13 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione del presente ricorso in favore della magistratura ordinaria.
La controversia insorta tra le parti si colloca nella fase dell’esecuzione del contratto, susseguente al procedimento pubblicistico di selezione del concessionario, conclusosi con l’aggiudicazione e la stipula della convenzione. Essa non attiene alla procedura di scelta del contraente nè ad atti comunque posti in essere dall’Ente nell’esercizio di poteri autoritativi, afferendo piuttosto alle vicende esecutive del rapporto paritetico tra Amministrazione ed affidatario, e come tale è estranea alla sfera di giurisdizione che residua al giudice amministrativo alla stregua degli artt. 6 e 7 legge n. 205/2000 (cfr. attualmente art. 133, comma 1, lett. c) e lett. e.1) cod. proc. amm.), vieppiù dopo l’intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 6.7.2004 (cfr., tra molte, Cons. Stato, Sez. V, n. 4440 del 28.2.2006; Id., n. 699 del 20.2.2006; Cass. Civ., Sez. Un., n. 20116 del 18.10.2005; Id., n. 13033 del 1.6.2006).
Il criterio di riparto da applicare, pertanto, non può che essere quello generale del petitum sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti dell’Amministrazione pubblica. E tale situazione giuridica altro non è che il diritto soggettivo all’esatto e puntuale adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione.
Da quanto esposto discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso, in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà  essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione del presente ricorso, ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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