1. Contratti pubblici – Gara – Commissione Giudicatrice – Composizione – Criteri


2. Processo amministrativo – Sospensione del provvedimento impugnato – Periculum in mora – Fattispecie

1. Appare prima facie incongrua la composizione della commissione di gara per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato, laddove risulti che, su tre componenti complessivi, siano stati nominati due geometri, trattandosi di figure professionali che non sarebbero abilitate a redigere gli elaborati che dovrebbero esaminare e valutare.


2. Sussiste il periculum in mora ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare di sospensione nel caso in cui oggetto della impugnazione sia l’aggiudicazione di lavori tali da comportare una irreversibile modifica dello stato dei luoghi, ciò che renderebbe estremamente difficoltoso ed oneroso un eventuale subentro nell’esecuzione da parte della ditta ricorrente.


Vedi TAR, ric. n. 1115 – 2012

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N. 00660/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01115/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2012, proposto da:

Nikante Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;

contro
Comune di Roseto Valfortore, non costituito in giudizio; 

nei confronti di
Impresa Edile F.lli Antonio e Pasquale Picciuto S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“della determinazione n. 23 del 14 marzo 2012, con la quale il comune di Roseto Valfortore ha stabilito di indire una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato in zona Vadangillo – via Coste”;
“del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale di appalto e schema di contratto, nonchè dei relativi allegati, prot. n. 1387 del 19 marzo 2012”;
“della determinazione di nomina della commissione giudicatrice n.42 del 20 aprile 2012”;
“dei verbali di gara n.1, 2, 3 e rispettivi allegati”;
“della determinazione n. 45 del 26 aprile 2012 recante aggiudicazione provvisoria dell’appalto”;
“della comunicazione di aggiudicazione provvisoria prot. n.2041 del 30 aprile 2012”;
“della nota prot. n. 2417 del 17 maggio 2012”;
“della richiesta per la verifica dei requisiti prot. n.2776 del 6 giugno 2012”;
“della determinazione recante l’aggiudicazione definitiva n. 82 del 14 giugno 2012”;
“della nota prot. n. 3338 del 2 luglio 2012 del comune di Roseto Valfortore”;
“dell’eventuale diniego, tacito e/o espresso, opposto dall’amministrazione al preavviso di ricorso ex art. 243bis d.lgs. 163/2006”;
“dell’eventuale contratto di appalto qualora già  stipulato”;
“di ogni atto consequenziale,connesso, presupposto, anche di contenuto non conosciuto”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Impresa Edile F.lli Antonio e Pasquale Picciuto S.n.c.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012, i difensori avv.ti Vito Aurelio Pappalepore, per delega dell’avv. Giuliano Di Pardo e Giuseppe Mescia;
 

Considerato:
che le questioni introdotte con il primo ordine di censure presentano profili di complessità  incompatibili con la sommarietà  propria della cognizione cautelare richiedendo un approfondimento nel merito;
che, viceversa, ad un primo sommario esame appare fondata la censura, formulata in via subordinata, riguardante la composizione della commissione di gara e, segnatamente, l’incongruità  della designazione di due geometri su tre componenti atteso che la complessità  dei lavori appaltati postulerebbe competenze di spessore superiore a quelle possedute da questi ultimi professionisti i quali, sulla base della vigente normativa, non sarebbero abilitati a redigere gli elaborati che nella specie sono stati chiamati ad esaminare;
Valutata la natura dei lavori appaltati che, comportando una irreversibile modifica dello stato dei luoghi, renderebbe estremamente difficoltoso ed oneroso un eventuale subentro nell’esecuzione configurandosi, pertanto, un potenziale pregiudizio in capo alla ricorrente qualificabile in termini di gravità  ed irreparabilità ;
Ritenuto, per quanto precede, che sussistano i presupposti per la concessione della misura cautelare, pur potendosi compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 9 gennaio 2013.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Laura Marzano, Presidente FF, Estensore
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)