Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Documenti e certificati – D.U.R.C. – Art. 13 bis, comma 5 decreto legge n. 52/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 94/2012 – Applicabilità  immediata

La previsione normativa di cui all’art. 13 bis, comma 5, decreto legge n. 52/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 94/2012, secondo la quale  il documento unico di regolarità  contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, può ritenersi immediatamente operativa anche in mancanza di decreto ministeriale attuativo.

Vedi TAR, ric. n. 1124 – 2012

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N. 00677/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01124/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2012, proposto da Avvenire s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Bia, Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via Celentano, 27;

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Cosimo Nicola Punzi, Chiara Contursi, Antonino Sgroi, Franco Monaco, Lelio Maritato, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Distrettuale dell’Istituto in Bari, via Putignani, 108;
Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, rappresentato e difeso dall’avv. Vitantonio Caruso, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale INAIL in Bari, via Lungomare Trieste, 29;

per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
– del DURC irregolare rilasciato al Comune di Lizzano in data 24.7.2012;
– del DURC irregolare rilasciato al Comune di Zapponeta in data 5.7.2012;
– del provvedimento INPS con il quale si nega la compensazione dei debiti richiesta dalla odierna istante;
nonchè per il risarcimento di tutti i danni cagionati alla ricorrente dagli atti gravati;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell’Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Angelo Giuseppe Orofino, Cosimo Nicola Punzi e Vitantonio Caruso;
 

Rilevato che la previsione normativa di cui all’art. 13 bis, comma 5 decreto legge n. 52/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 94/2012 può ritenersi immediatamente operativa anche in mancanza di decreto ministeriale attuativo;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il credito della società  ricorrente verso i Comuni appare di importo superiore al suo debito verso gli Enti previdenziali;
Rilevato, inoltre, che sussiste il presupposto cautelare del periculum in mora, in considerazione delle difficoltà  (i.e.impossibilità  di pagare i propri lavoratori) cui andrebbe incontro la società  Avvenire, a seguito dell’emissione di un DURC irregolare, nell’incassare i corrispettivi d’appalto;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, della novità  delle questioni affrontate, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti impugnati.
Fissa la discussione del ricorso nel merito per l’udienza pubblica del 23 gennaio 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Laura Marzano, Presidente FF
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)