Sanità  – Servizio sanitario regionale – Soppressione reparti – L.r. n. 2/2011 – Tutela cautelare – Non sussiste -Ragioni

E’ esclusa la tutela cautelare in riferimento alle determinazioni circa la soppressione di particolari reparti del locale presidio ospedaliero di cui al regolamento regionale n.11 del 7.6.2011, di modifica del precedente regolamento regionale n.18/2010, in quanto esse sono meramente attuative del piano di riordino della rete ospedaliera già  approvato  con l.r. n.2/2011.

*
Vedi TAR, ric. n. 879 – 2012

*

N. 00699/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00879/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Ostuni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Cecilia R. Zaccaria e Alfredo Tanzarella, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Daloiso in Bari, alla via Putignani n. 75;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Adriana Shiroka e Mariangela Rosato, con domicilio eletto in Bari presso la sede dell’Avvocatura regionale, al lungomare N. Sauro nn. 31-33; Comune di Fasano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio Carparelli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pierandrea Piccinni, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanna Corrente in Bari, alla via M. Celentano, 27; Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla Melo, n.97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del regolamento regionale n. 18 del 16.12.2010, pubblicato sul B.U.R.Puglia n. 188 suppl. del 17.12.2010, denominato “regolamento di riordino della rete ospedaliera della regione Puglia per l’anno 2010” limitatamente alle previsioni che riguardano lo stabilimento ospedaliero di Ostuni;
– della sottostante deliberazione di giunta regionale n. 2791 del 15.12.2010, non pubblicata sul B.U.R.P., di adozione del predetto regolamento, sempre limitatamente alle previsioni che riguardano lo stabilimento ospedaliero di Ostuni;
per quanto occorrere possa:
– del regolamento regionale n. 19 del 22.12.2010, pubbl. sul burp n. 191 suppl. del 23.12.2010 e della sottostante deliberazione G.R. n. 2865 del 20.12.2010 di rettifica del R.R. n. 18/10;
– dell’accordo tra il ministro della salute, il ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Puglia per l’approvazione del piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sempre nei limiti dell’interesse;
– della deliberazione G.R. n. 2624 del 30.11.2010, non pubbl. sul burp, avente ad oggetto la ratifica dell’accordo di cui al comma precedente;
e con motivi aggiunti:
– della deliberazione n. 650 del 7.3.2011 del direttore generale della azienda sanitaria locale della provincia di brindisi, modificata ed integrata con provvedimento n. 808 del 21.3.2011 di rideterminazione della dotazione organica della asl br;
– del parere favorevole della III commissione consiliare regionale, rilasciato in data 7.3.2011, a chiusura dell’iter di approvazione del r.r. 18/10;
– di ogni altro atto, anche non conosciuto, comunque connesso, preordinato o conseguente a quelli oggetto di specifica impugnativa;
2° atto di motivi aggiunti:
– del regolamento regionale n. 11 del 7.6.2011, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione puglia n. 83 straord. del 7.6.2011, denominato “piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2012-modifica ed integrazione al regolamento regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della regione Puglia” limitatamente alle previsioni che riguardano lo stabilimento ospedaliero di Ostuni;
-della sottostante deliberazione di giunta regionale n. 1110 del 5.6.2012, non pubblicata sul burp, di adozione del predetto regolamento, sempre limitatamente alle previsioni che riguardano lo stabilimento ospedaliero di Ostuni;
– della nota prot. 40158 del 21.6.2012, con la quale la direzione strategica aziendale della asl br ha predisposto il piano delle emergenze estate 2012, nella parte relativa alla soppressione del reparto di pediatria dell’ospedale di Ostuni;
– di ogni altro atto, anche non conosciuto, comunque connesso, preordinato o conseguente a quelli oggetto di specifica impugnativa;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Comune di Fasano, dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. A. Tanzarella, avv. A. Shiroka, avv. M. Rosato, avv. P. Piccinni;
 

-considerato che ogni determinazione circa la soppressione dei reparti di ostetricia e ginecologia e pediatria presso il presidio ospedaliero di Ostuni di cui al regolamento regionale n.11 del 7.6.2011, di modifica del precedente regolamento regionale n.18/2010, sono meramente attuative del piano di riordino della rete ospedaliera legificato con l.r. n.2/2011, sicchè rispetto alle stesse non vi è spazio per la tutela cautelare;
-rilevato altresì che sussistono dubbi circa l’ammissibilità  dell’impugnazione del cd. Piano emergenze estate 2012 con motivi aggiunti nel presente gravame, difettando il presupposto della connessione ex art.43 comma 1, c.p.a. con gli atti impugnati a mezzo del ricorso introduttivo e dovendosi conseguentemente riconoscere la competenza territoriale alla Sezione di Lecce;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Laura Marzano, Primo Referendario
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)