Pubblico Impiego  – Rapporto di servizio – Atti di macrorganizzazione – Dotazione organica – Personale docente scuola primaria e di sostegno – Fattispecie

E’ illegittimo il provvedimento contente le dotazioni organiche del personale docente della scuola primaria e dei docenti di sostegno di ogni ordine e grado, nella parte in cui, per quanto riguarda i posti di sostegno, è stato adottato senza alcuna preliminare considerazione della realtà  concreta e in assenza della preventiva audizione degli enti istituzionali interessati.
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Vedi TAR, ric. n. 975 – 2012
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N. 00702/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00975/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 975 del 2012, proposto da:

Gianfranco Palmariggi, Lucia Piccolo, Cinzia Martina, Giovanna Fusco, Rossella Stridi, Assunta Marra, Anna Nuzzo, Tommaso Di Castri, Anna Padula, Cristina Macchitella, Matteo Sacchi, Martino Semeraro, Antonio Mastromarini, Concetta Galasso, Vincenza De Fazio, Riccardo Montanaro, Martina Martalò, Daniela Paiano, Giuseppe Morfeo, Antonia Panna, Maria Carla Mattei, Maria Grazia Spalluto, Bernadette De Vitis, Gemma Clorinda Alessandri, Tommaso Putignano, Paola Macripò, Simona Guido, rappresentati e difesi dall’avv. Giorgio M Serafino, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;

contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. N. AOODRPU 2384 del 5.04.2012, conosciuto dai ricorrenti il 30.05.2012, emesso dal Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -Direzione Generale- Ufficio IV -Dirigenti scolastici e personale della scuola, avente ad oggetto: a.s. 2012/2013 – Dotazioni organiche del personale docente della scuola primaria e dei docenti di sostegno di ogni ordine e grado, nella parte in cui, per quanto riguarda i posti di sostegno, si conferma la attuale ripartizione a livello provinciale, ossia con l’assegnazione del seguente numero di posti: Bari 2.297; Brindisi 634; Foggia 1.341; Lecce 996; Taranto 801, per un totale regionale di 6.069, nonchè ogni altro atto presupposto o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giorgio M. Serafino e avv. dello Stato Lucrezia Principio;
 

-considerato che l’atto impugnato sembrerebbe adottato senza alcuna preliminare considerazione della realtà  concreta e in assenza della preventiva audizione degli enti istituzionali interessati;
-ritenuto sussistere il danno grave ed irreparabile per l’incidenza che la ripartizione dei posti de quibus su base provinciale ha sulle aspettative di stabile occupazione dei ricorrenti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale ai fini del riesame. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Laura Marzano, Primo Referendario
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)