1. Sanità  – Servizio sanitario – Pianificazione – Scelta di soppressione di un reparto – In assenza di adeguata istruttoria – Illegittimità 
 
2. Processo amministrativo – Tutela cautelare – Periculum in mora – In caso di soppressione di reparto ospedaliero – Sussiste

1. Risulta prima facie illegittimo il piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario della Regione Puglia 2010-2012 nella parte in cui ha effettuato la scelta della conservazione del reparto di ostetricia e ginecologia tra due presidi ospedalieri senza operare qualsiasi analisi comparativa secondo criteri predeterminati.


2. Sussiste il danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione, in parte qua, del piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario della Regione Puglia 2010-2012, ove la scelta immotivatamente operata in favore del reparto di ginecologia ed ostetricia di un presidio ospedaliero vanifichi gli investimenti pubblici sostenuti per la ristrutturazione di altro presidio, oltre a prevedere la imminente disattivazione del reparto in questione.


* * * 


Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 30 novembre 2012 4710 – 20124711 – 2012 n.  ricc. n. 7952 – 20127942 – 2012


* * * 

N. 00707/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01197/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2012, proposto da:

Comune di Casarano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Abate Eustasio n. 5;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Triggiani e Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare N.Sauro n.33; Comune di Scorrano, Azienda Sanitaria Locale Lecce; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
nei limiti dell’interesse del Comune ricorrente, del Regolamento regionale n. 11 “Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 – Modifica ed integrazione al Regolamento regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia” pubblicato sul Bollettino ufficiale 7 giugno 2012, 83 straord.;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la deliberazione di Giunta regionale n. 1110 del 5 giugno 2012 di adozione del regolamento nonchè di ogni atto della ASL LE, -se e in quanto emesso- anche esecutivo del Regolamento di riordino, attinente la disattivazione del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale civile “Francesco Ferrari” di Casarano;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori prof. avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, avv. Adriana Shiroka e avv. Vittorio Triggiani;
 

-ritenuto prima facie fondate le censure articolate con il secondo motivo di gravame, risultando in effetti assente qualsiasi analisi comparativa tra il presidio di Casarano e quello di Scorrano alla luce dei criteri che avrebbero dovuto guidare la scelta della conservazione del reparto di ostetricia e ginecologia nell’uno o nell’altro, tenuto peraltro conto che il primo è risultato -all’esito dello studio condotto a monte della riorganizzazione della rete ospedaliera- tra le 12 strutture che assorbono il 50% dei complessivi ricoveri a livello regionale e avuto riguardo anche alla dislocazione geografica di entrambi;
-considerato che il dato numerico dei parti non risponde in nessuno dei due casi ai parametri prestabiliti ma che per il presidio di Casarano la circostanza parrebbe giustificata -dati storici alla mano- dalla temporanea compressione dei posti letto dovuta ai lavori di ristrutturazione in corso;
-considerato peraltro che la scelta immotivamente operata in favore di Scorrano ha altresì vanificato gli investimenti pubblici sostenuti per la ristrutturazione del presidio di Casarano e che la stessa si pone in contraddizione con le risultanze del report sviluppato dall’agenzia regionale a monte dell’attuazione della seconda fase del piano di ristrutturazione in esame, versato in atti (doc.20 del deposito in data 7.9.2012;
-ritenuto infine sussistere il periculum in mora, considerata la previsione di imminente disattivazione del reparto in questione;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale e per l’effetto sospende gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del Comune ricorrente. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Laura Marzano, Primo Referendario
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)