Giurisdizione – Concorso per stabilizzazione di dirigente medico precario – Superamento della prova – Successivo accertamento dell’inidoneità  psicofisica all’impiego – Mancata assunzione in servizio – Impugnazione – Giurisdizione del G.O.

La controversia riguardante la mancata assunzione in servizio del dirigente medico precario, pur se vincitore dell’apposita procedura selettiva di  stabilizzazione, disposta a seguito delle risultanze negative della visita di inidoneità  psicofisica dell’interessato, rientra nella cognizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 D.Lgs.n. 165/2001, trattandosi di un provvedimento che si colloca nella fase successiva alla conclusione  del concorso, cioè nel momento dell’avvio all’impiego; nè il riparto di giurisdizione, in quanto regolato dalle  norme di legge,  può essere influenzato dalla circostanza di fatto che l’effettuazione della visita medica per i vincitori del concorso fosse stata suggerita dalla stessa Commissione della procedura concorsuale.

N. 01651/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00744/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 744 del 2011, proposto da: 
V. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paolo Bello e Vito Orlando, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paolo Bello in Bari, via P. Amedeo n.82/A; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Bari, al lungomare Starita n.6; Regione Puglia; 

per l’annullamento
-della nota prot. n. 26007/1 del 14.2.2011 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari avente ad oggetto “Cessazione Incarico a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Neuropsichiatria Infantile” con cui è stata comunicata al ricorrente l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione avviata giusta avviso di selezione pubblicato sul BURP n. 123 del 31.7.2008;
– della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari n. 207 del 8.2.2011 (allegata alla predetta nota prot. n. 26007/1 del 14.2.2011) avente ad oggetto “Stabilizzazione del personale precario dell’Area della Dirigenza Medica – Disciplina “Neuropsichiatria Infantile”. Esclusione del dott. S.V.” ;
– della nota prot. n. 520 del 23.12.2010 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari – Servizio di Sorveglianza Sanitaria ;
-del “verbale delle operazioni della commissione esaminatrice della selezione di natura concorsuale per titoli ed esami per la stabilizzazione del personale precario dell’area della dirigenza medica – disciplina “neuropsichiatria infantile, in applicazione della legge della Regione Puglia n. 40 del 31.12.2007” nella parte in cui rimette la verifica dell’idoneità  dei candidati agli organi medici preposti dall’Amministrazione;
-della deliberazione del direttore generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari n. 2358 del 13.12.2010 nella parte in cui subordina la stabilizzazione dei candidati dichiarati vincitori del concorso all’accertamento della idoneità  psicofisica dei candidati da parte degli organi medici preposti dall’amministrazione;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai provvedimenti impugnati, specie se menzionato nel presente atto e ancorchè non conosciuto;
e per il conseguente accertamento del diritto
del dott. V. S. ad essere assunto a tempo indeterminato presso la ASL BA con la qualifica di dirigente medico – disciplina “Neuropsichiatria Infantile” alla luce del positivo superamento delle prove selettive – di natura concorsuale – per la stabilizzazione del personale precario e dell’idoneità  all’impiego;
nonchè per il risarcimento del danno
subito dal ricorrente a causa dell’illegittimità  dei provvedimenti gravati e della condotta serbata dall’Amministrazione resistente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Saverio Nitti, su delega dell’avv. F. P. Bello e avv. C. Cagnazzo, su delega dell’avv. E. Trotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.-Con il gravame in epigrafe, notificato in data 5.4.2011 e depositato il successivo 14 aprile, il dott. S. ha impugnato la determinazione dell’Amministrazione sanitaria resistente di non stabilizzare l’odierno ricorrente e di far cessare il rapporto di lavoro a tempo determinato in corso.
Più precisamente siffatta determinazione è stata adottata a seguito della sottoposizione del dott. S. ad una visita medica preordinata all’accertamento dell’idoneità  psicofisica all’impiego, essendo risultato classificato tra i primi cinque nella graduatoria di merito redatta all’esito della procedura concorsuale di stabilizzazione esperita dall’Amministrazione stessa.
Il ricorrente sostiene che la sottoposizione a visita medica sia stata disposta sulla scorta delle indicazioni fornite dalla commissione di concorso nel verbale redatto in data 23.11.2010 a conclusione delle operazioni.
Con memoria depositata in data 14.5.2011 si è costituita in giudizio l’Asl resistente chiedendo la reiezione del gravame e formulando eccezioni preliminari. Tra queste il difetto di giurisdizione.
All’udienza del 28 giugno 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e va accolta.
Le determinazioni impugnate si collocano invero a valle della procedura esperita, dopo la conclusione delle prove concorsuali e la redazione della relativa graduatoria. Le censure si appuntano cioè sulla successiva fase di avviamento all’impiego rispetto alla quale il giudice amministrativo è sfornito di giurisdizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 d.lgs. n.165/2001.
Al di fuori invero delle specifiche e tassative ipotesi previste dalla legge con riferimento a talune categorie di pubblici dipendenti, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblico impiego risulta circoscritta ai sensi della richiamata norma unicamente alle procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione, risultando viceversa – e correlativamente – la giurisdizione riservata al giudice ordinario di carattere generale e residuale, estesa ad ogni fase del rapporto stesso, dalla sua instaurazione fino all’estinzione compresa qualsiasi vicenda modificativa; ciò quand’anche vengano in considerazione atti presupposti che il giudice ordinario può disapplicare.
Nè il riparto di giurisdizione, come legislativamente disciplinato, può essere influenzato dalla circostanza che l’Amministrazione sanitaria abbia fatto proprio il -mero- suggerimento della Commissione di concorso di disporre opportuni controlli sanitari sui vincitori del concorso stesso, prima di avviarli concretamente all’impiego; indicazione contenuta nel predetto verbale redatto a conclusione delle prove selettive.
Nel caso di specie gli esiti della procedura concorsuale erano già  stati approvati con deliberazione del Direttore generale n.2358 del 13.12.2010; e proprio con questa deliberazione era stato conferito mandato ai competenti uffici dell’Area Gestione Risorse umane di sottoscrivere i relativi contratti, previo accertamento dell’idoneità  psico-fisica dei candidati.
3.- Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale. In virtù della previsione normativa di cui all’art.11 c.p.a. si dispone pertanto la remissione della causa dinanzi al giudice ordinario competente, presso il quale il giudizio dovrà  essere riassunto nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) con conservazione degli effetti dell’originario ricorso. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, così provvede in ordine al ricorso in epigrafe:
-dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
-visto l’art.11 c.p.a., rimette alle parti di riassumere il giudizio avanti la competente Autorità  Giudiziaria Ordinaria nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
-compensa tra le parti le spese relative a questa fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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