1. Pubblico impiego – Graduatoria – Scorrimento – Previsione espressa – Necessità  – Esclusione
 
2. Pubblico impiego – Mobilità  – Graduatoria – Scorrimento – Istanza – Accoglimento – Presupposti 

1. Lo scorrimento della graduatoria è un principio che, salva l’incompatibilità  con ragioni organizzative e specifiche indicate dalla p.A., trova generale applicazione. Pertanto è illegittimo il diniego allo scorrimento opposto dalla p.A. in ragione della mancata espressa previsione in una circolare, non potendosi questa considerare quale fonte esclusiva dell’azione amministrativa, che, invece, deve esser improntata anzitutto all’applicazione delle norme e dei principi generali in materia.
 
2. Il ricorso allo scorrimento della graduatoria di mobilità  non implica l’automatico accoglimento dell’istanza di trasferimento, dovendosi prioritariamente accertare che la sede vacante richiesta non sia stata prescelta in via subordinata da altro avente titolo, collocato in graduatoria in una posizione avanzata rispetto a  quella ricoperta dal ricorrente.

N. 01657/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2010, proposto da: 
Giuseppe Giorgino, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Massimo Malena in Bari, via Amendola, 170/5, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Mastropierro, con domicilio eletto presso Ida Maria Dentamaro in Bari, via De Rossi, 16; 

contro
Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall’avv. Avvocatura Distr.le Lecce, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’avv. Avvocatura Distr.le Lecce, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Comando Generale della Guardia di Finanza; 

per l’annullamento
del foglio n. 251563/10 del 13.05.2010 con cui il Comando Regionale Puglia – Ufficio Personale, ha dichiarato inammissibile la domanda del ricorrente di “scorrimento” delle graduatorie formulate a seguito del piano di impiego, in quanto “non contemplata dalla circolare 11.11.09” del Comando Generale, nonchè di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. C. Mastropierro e avv. dello Stato G. Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame Giorgino Giuseppe impugna il provvedimento di cui in epigrafe, con cui il Comando Regionale Puglia ha dichiarato inammissibile l’istanza del ricorrente di scorrimento della graduatoria di mobilità  del personale.
Il ricorrente ha chiesto di essere trasferito nella provincia di Brindisi nell’ambito della programmazione della mobilità  per l’anno 2010 e sulla base della circolare del Comando Generale dell’11/11/2009, collocandosi nella relativa graduatoria in posizione non utile, ma subito dopo i dipendenti aventi titolo al trasferimento.
Successivamente il ricorrente, avendo appreso che uno dei dipendenti trasferiti aveva rinunciato al trasferimento, ha proposto l’istanza di scorrimento, cui ha fatto seguito l’impugnato provvedimento di diniego.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
eccesso di potere per difetto di istruttoria, irrazionalità  manifesta, sviamento;
difetto di motivazione e illogicità  sotto altro profilo;
violazione e falsa applicazione della circolare n. 379389 dell’11/11/09, violazione dei principi di buona amministrazione;
travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
A seguito di ordinanza TAR Lecce sez. III n. 121/2010 è stata disposta la trasmissione del fascicolo al TAR Bari per competenza territoriale e su eccezione della difesa dell’Amministrazione.
Dopo l’atto di riassunzione, seguito da atto di nomina di nuovo difensore, con ordinanza di questo Tribunale n. 538/2010 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza del 31/5/2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Il Comando Regionale della Guardia di Finanza ha dichiarato inammissibile l’istanza di scorrimento della graduatoria proposta dal ricorrente in quanto non contemplato dalla richiamata circolare dell’11/11/09.
Rileva in proposito il Collegio che è anzitutto fondato il dedotto vizio di eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, per manifesta irrazionalità  dei principi generali, manifesta ingiustizia e difetto di motivazione.
Ed invero la circolare del Comando Generale non può ritenersi fonte esaustiva delle norme e dei criteri dell’azione amministrativa, dovendosi ritenere viceversa l’obbligo dell’Amministrazione di operare in conformità  anche e soprattutto delle norme e dei principi generali in materia.
In difetto di motivata ed espressa esclusione, il principio dello scorrimento della graduatoria deve ritenersi di generale applicazione.
In assenza di una precisa disposizione interna avrebbe pertanto dovuto trovare piena applicazione nella fattispecie in esame, fatta salva l’eventuale incompatibilità  con ragioni organizzative specifiche, che non ricorrono nella fattispecie in esame e che non sono state comunque neanche allegate dall’Amministrazione (come ad esempio l’eventuale mutamento delle esigenze di servizio poste a base della copertura del posto reso disponibile per il trasferimento).
Peraltro in tal senso è ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cui deve conformarsi l’operato dell’Amministrazione ( in particolare: TAR Lazio – sez. III n. 6304/08, confermata da C.d.S. sez. IV n. 1764/2010); tale orientamento, condiviso dal Collegio, trova conforto anche in specifici precedenti di questo Tribunale (TAR Puglia Bari sez. I n. 273/2012 e 571/2012; ordinanze 404/2011 e 686/2011).
L’Amministrazione, nella relazione depositata in data 2/7/2010, dopo aver ribadito l’inammissibilità  dello scorrimento della graduatoria in quanto non previsto dalla citata circolare, ribadisce la legittimità  del proprio operato, frutto – a suo dire – di una ponderata valutazione sia di quanto rilevato dal Consiglio di Stato sia di quanto previsto dalle norme interne, ovvero dalla circolare richiamata (pagina 3).
Appare superfluo evidenziare la evidente subalternità  della circolare rispetto ad un orientamento giurisprudenziale che può ritenersi ormai consolidato e senza altresì considerare che la circolare di che trattasi non contiene alcuna norma che preveda espressamente l’esclusione dello scorrimento di graduatoria.
Deve tuttavia rilevarsi che l’applicazione del principio dello scorrimento della graduatoria al caso di specie non comporta di per sè e in via automatica l’accoglimento dell’istanza di trasferimento del ricorrente nella Provincia di Brindisi, atteso che – in caso di rinuncia di altro soggetto avente titolo – occorre preliminarmente valutare se per caso la vacanza in tal modo determinatasi non risulti indicata come sede di trasferimento subordinata da altro dipendente collocato in graduatoria prima del ricorrente.
Il ricorso va dunque accolto nei termini sopra precisati.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2000,00 per spese, diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno poste dunque a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Condanna le Amministrazioni resistenti al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2000,00 per spese, diritti e onorari, oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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