1. Commercio, industria, turismo – Concessione di rivendita di generi di monopolio per aree di servizio per carburanti – Rivendita speciale – Presupposti


2. Commercio, industria, turismo – Concessione di rivendita di generi di monopolio per aree di servizio per carburanti- Rivendita speciale- Attività  non oil- Presupposti normativi   


3. Commercio, industria, turismo – Concessione di rivendita di generi di monopolio per aree di servizio per carburanti – Circolare Regione Puglia n.2/06 -Limiti, natura e presupposti applicativi – Non si applica

1. In materia di rivendite speciali di generi di monopolio all’interno degli impianti di distribuzione di carburante, il rilascio del titolo concessorio da parte dell’Amministrazione è subordinato: alla necessità  di soddisfacimento di particolari esigenze di pubblico servizio, anche a carattere temporaneo, ed all’assenza delle condizioni per procedere all’istituzione di una rivendita ordinaria o al rilascio di apposito patentino (nella specie il TAR, ritenendo la sussistenza dei suddetti presupposti,  ha rigettato il ricorso proposto dal precedente gestore di una rivendita ordinaria di generi di monopolio all’interno di una stazione di servizio contro la revoca del suo patentino nonchè contro la concessione di una nuova licenza per la rivendita speciale ad altro soggetto all’interno del medesimo bar).


2.  In virtù di una serie di disposizioni normative specifiche -la L. n. 1293/57, la L. n.133/08 ed infine della L.R. Puglia n. 23/04 – è consentito ricondurre tra le attività  non oil, quali tipologie di attività  commerciali integrative e sussidiarie all’attività  di rivendita e distribuzione di carburanti all’interno delle stazioni di servizio in deroga alla disciplina di settore, anche l’esercizio di rivendita dei tabacchi.


3. Nel caso di rilascio di una  nuova concessione per l’istituzione di una rivendita speciale di tabacchi per aree di servizio destinate alla distribuzione dei carburanti nel territorio pugliese, non trovano applicazione le prescrizioni contenute nella circolare regionale n.2 del 2006 (che fissano  alcuni limiti dimensionali alle pertinenze della rivendita speciale e le distanze minime dalle rivendite similari), stante la  sua funzione  dichiaratamente interpretativa della normativa di settore e posto che, con la circolare,  non è possibile legittimare l’inosservanza dei principi stabiliti dalla legge, essendo quest’ultima in ogni caso destinata a prevalere.

N. 01662/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02147/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2011, proposto da: 
Isabella Redavid, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Rutigliano, Livia Grazzini, con domicilio eletto presso Federico Rutigliano in Bari, via A. Gimma N. 147; 

contro
Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Ufficio Regionale – Sede di Bari, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Parente Francesco & C. Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Nencha, Giovanna Mustich, con domicilio eletto presso Nencha Ambruoso & Ass.Ti Studio Legale in Bari, viale Papa Pio Xii N°59; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 2386 del 20.07.2011 (allegato n. 1) con cui l’ufficio regionale monopoli di stato per la puglia – sede di bari ha deliberato l’istituzione della rivendita speciale di generi di monopolio n. 25, presso il bar all’interno di stazione di servizio automobilistico “api”, ubicata in mola di bari (ba), viale unità  d’italia, 217;
per quanto occorra del conseguente provvedimento prot. 3055 del 23.09.2011 (allegato n. 2) con il quale il medesimo organo amministrativo ha revocato il patentino n. 335/ba, da tempo operante presso il medesimo bar all’interno di stazione di servizio automobilistico “api” ubicata in Mola di Bari (Ba), viale Unità  d’Italia, 217;
di tutti gli atti del procedimento preparatori, consequenziali e comunque connessi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Ufficio Regionale – Sede di Bari e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Parente Francesco & C. Sas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. F. Rutigliano, avv. dello Stato G. Matteo e avv. G. Mustich;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, la ricorrente, titolare della rivendita ordinaria n.5 ubicata in Mola di Bari alla via Di Vagno 36, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento previa concessione di misure cautelari.
Deduce la ricorrente che in data 29.9.2011 riceveva la nota prot. n.45673 del 26.9.2011 con la quale l’Ufficio Regionale di Monopoli di Stato di Bari, comunicava il provvedimento di revoca del patentino n.355/BA, associato alla rivendita ordinaria di sua proprietà .
Rilevava, inoltre, che la revoca del patentino in oggetto, derivava dalla concessione di nuova licenza di rivendita speciale n. 25, conferita alla società  Parente Francesco & Co. s.n.c. di Parente Francesco – titolare della stazione di servizio API sita a pochi metri di distanza dalla rivendita ordinaria della ricorrente – in seguito alla richiesta formulata in data 21.4.2010, della quale ella veniva a conoscenza in seguito all’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti del procedimento, da lei presentava ai sensi dell’art.25 della L. 7 agosto 1990 n.241.
Lamenta, dunque, la circostanza per cui l’istituzione della nuova rivendita speciale n.25 presso la stazione di servizio API, sita a 485mt dalla rivendita ordinaria n.5 di sua proprietà , determinerebbe una ingiusta contrazione dei profitti derivanti dalla vendita di generi di monopolio e, nello specifico, di tabacchi.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
Violazione dell’art.22 della L. 22 dicembre 1957 n.1293 – violazione dell’art.53 del D.P.R. 14 ottobre 1958 n.1074 – eccesso di potere per violazione della circolare della Direzione Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato n.4/63406 del 25.9.2001, per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione – violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità  della pubblica amministrazione – violazione dell’art.7 della L. 241/90 per non aver l’Amministrazione comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento – ingiustizia manifesta;
Errata interpretazione e grave violazione della circolare direttoriale prot. n.4/63406 del 25.9.2001 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento e/o erronea valutazione di fatti – inopportunità  del provvedimento – ingiustizia manifesta – sviamento di potere per evidente contraddittorietà  tra più atti – grave predeterminazione di favore – disparità  di trattamento – grave violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità  della azione amministrativa.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dei monopoli e la Società  Parente Francesco & Co. s.n.c. di Parente Francesco, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 23/2012 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza del 31 maggio 2012, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Questo TAR ha più volte avuto modo di chiarire, con numerose pronunce, quali siano i criteri di concessione delle rivendite speciali di generi di monopolio all’interno degli impianti di distribuzione di carburanti, ottenendo il conforto della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.
La normativa di riferimento nella specifica materia è quella contenuta nella L. 22 dicembre 1957 n.1293 la quale, all’art. 22, dispone che le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze di pubblico servizio, anche di carattere temporaneo, quando a giudizio dell’Amministrazione mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria ovvero al rilascio di apposito patentino.
La normativa di attuazione di tale legge, rappresentata dal D.P.R. 14 ottobre 1958 n.1074, ribadisce, poi, che le rivendite speciali sono istituite ovunque sia riconosciuta la necessità  di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino.
Tale quadro normativo ha trovato, da ultimo, una recente conferma nel D.L. 112/2008, convertito in L. 133/08, il quale all’art.83 bis, comma 17 in un’ ottica di adesione ai rilievi formulati in sede europea circa il rispetto delle norme sull’equa concorrenza, reca una novella disciplina in tema di liberalizzazione nell’istituzione e nelle distanze tra impianti di distribuzione di carburanti su tutto il territorio nazionale, e ricomprende – tra le attività  integrative che possono svolgersi all’interno delle stazioni di servizio – anche le cosiddette attività  non oil.
A ciò deve aggiungersi, infine, l’apposita normativa locale vigente nella Regione Puglia e contenuta nella L.R. 13 dicembre 2004 n°23, articolo 4 comma II, la quale include tra le citate attività  non oil – quali tipologie di attività  commerciali integrative e sussidiarie all’attività  di rivendita e distribuzione di carburanti che possono essere avviate nelle aree di servizio destinate a tale attività  – anche le rivendite di tabacchi.
Non può, poi, trascurarsi che la stessa normativa regionale, stabilisce che tutte le predette attività  non oil sono consentite in deroga alla disciplina di settore.
Ed invero l’art. 4 comma II della citata L.R. così testualmente prescrive: “i nuovi impianti, nonchè quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile e all’automobilista, anche di autonome attività  commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla legge regionale 1 agosto 2003 , n. 11 (Nuova disciplina del commercio), nonchè di attività  di somministrazione alimenti e bevande, di attività  artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività  non oli sono consentite in deroga alle norme di settore”.
La normativa di cui sopra si pone in sintonia con i principi affermati in sede comunitaria e con quanto previsto dalla l. 133/08.
Alla luce del quadro normativo di riferimento, deve ritenersi – da un lato – che la peculiarità  della clientela, costituita da automobilisti in transito, risulti perfettamente conforme ai principi generali che giustificano l’istituzione della rivendita speciale in via generale; dall’altro, che non possano ritenersi ostative le prescrizioni contenute nelle circolari interpretative quali ad esempio la n. 4 del 25.9.2001, atteso che – in virtù del citato comma II dell’art. 4 L.R. 23/04 – con specifico riferimento alle stazioni di carburanti risulta prevista l’istituzione di rivendita speciale in deroga ai criteri ordinari.
Nè può, infine, venire in soccorso delle ragioni a sostegno del rigetto del ricorso, il rilievo che la circolare regionale n.2/06 subordina l’istituzione di nuove rivendite speciali di tabacchi all’interno di stazioni di servizio e bar in esse ubicate, a determinati criteri di concessione – tra i quali la dotazione di un piazzale di mq 1000 o superiore, la sussistenza di una distanza di almeno mt 500 dalla più vicina rivendita ordinaria, che si eleva a 1 km se la rivendita più vicina sia ubicata nello stesso senso di marcia di quella richiedente la nuova licenza – in quanto essa costituisce semplice documento interpretativo della normativa di settore e non può, pertanto, scalfirne la portata o temperarne la disciplina.
Deve infatti rilevarsi che le circolari costituiscono criteri di riferimento interpretativo a carattere interno finalizzate a garantire una uniforme applicazione delle norme di legge, risultando tuttavia quasi pleonastico evidenziare che la circolare interpretativa non possa legittimare l’inosservanza di principi direttamente e chiaramente stabiliti dalla legge dovendosi conseguentemente disattendere le circolari sulla base del principio di prevalenza del dettato legislativo.
E ciò, tanto in considerazione della citata liberalizzazione nell’istituzione di stazioni di servizio, che non subordina l’istituzione di impianti di distribuzione ad alcun criterio distanziale, e sia in specifica considerazione della legge regionale che – in deroga alla disciplina di settore, in quanto legge speciale – prevede espressamente che all’interno delle stazioni di servizio adibite alla distribuzione di carburanti, possano esercitarsi attività  integrative quali quelle di bar, autolavaggio e generi di pubblico servizio, tra le quali è ricompresa espressamente anche quella di rivendita di tabacchi.
In tal senso ricorrono numerosi precedenti anche di questa Sezione (ex multis T.A.R. Bari Sez. II sentenza 424/2009, confermata da Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 8530/2009).
Il ricorso va dunque respinto.
Ricorrono tuttavia ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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