Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Servizi di pulizia –  Offerta – Costo orario manodopera – Inferiore a quello prescritto dalla lex specialis – Esclusione – Legittimità 

Nell’ambito di una procedura volta all’affidamento di servizi di pulizia, allorquando la lex specialis prescriva, con riferimento al parametro relativo al costo orario della manodopera, un numero minimo di ore mensili, è legittima l’esclusione della concorrente la cui offerta contenga un costo orario complessivo del servizio che non assicuri, seppur di poco, l’espletamento del numero minimo di ore mensili previsto.

N. 01585/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01317/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2007, proposto da Co.Lo.Coop. Consorzio Lombardo Cooperative s.c. a r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Tafuri, Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta in Bari, via Nicolai, 29;

contro
Ministero della Difesa e Reparto Comando e Supporti Tattici “Pinerolo”, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Cooperativa Pugliese a r.l.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per l’aggiudicazione dei servizi di pulizie locali presso la caserma “R. Vitrani” di Bari, di cui alla lettera d’invito prot. n. 6633 del 5 giugno 2007;
– nonchè del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto stesso decretato in favore della controinteressata, con tutti i verbali di gara relativi;
– occorrendo, della nota prot. n. 8133 del 3 luglio 2007;
– della lettera d’invito ed allegati, in parte qua;
– occorrendo, della nota prot. n. 18985 del 11 luglio 2007;
– di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi;
– del contratto di appalto, se già  stipulato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Reparto Comando e Supporti Tattici “Pinerolo”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 per le parti i difensori avv.ti Aldo Loiodice, Ignazio Lagrotta e Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Il Consorzio Co.Lo.Coop. Consorzio Lombardo Cooperative s.c. a r.l., odierno ricorrente, partecipava alla licitazione privata indetta dall’Amministrazione della Difesa, Reparto Comando e Supporti Tattici “Pinerolo”, per l’aggiudicazione dei servizi di pulizie locali presso la Caserma “R. Vitrani” in Bari col criterio del massimo ribasso percentuale sulla base d’asta, classificandosi, al termine delle operazioni, al primo posto.
La Commissione di gara procedeva ad esaminare l’offerta economica del Consorzio e chiedeva le relative spiegazioni.
Con nota prot. n. 8133 del 3 luglio 2007 il ricorrente giustificava il costo complessivo orario per l’esecuzione dell’appalto di € 14,40, di cui € 14,14 per la manodopera.
Il Consorzio veniva escluso per via del costo della manodopera indicato inferiore ad € 14,40, ovvero al “costo medio orario” vigente nella Provincia di Bari.
Il gravato provvedimento di esclusione reca la seguente motivazione:
«¦ si conferma che l’offerta presentata da codesto Spett.le Consorzio è:
– inammissibile per mancato rispetto della tariffa costo manodopera FISE – operai II° liv. – per il territorio di Bari espressamente posto a base di gara come dal para. 2 lett. a, secondo capoverso, seconda alinea e para. 8 lett. d., prima alinea della lett. d’invito. Nella fattispecie, il vantato beneficio INPS (26,90) pari al 2,58% rispetto a quanto previsto in tabella FISE (29,48) non è stato nè riconosciuto dalla citata federazione, nè adeguatamente motivato e circostanziato da codesto Spett.le Consorzio;
– inammissibile poichè la percentuale di sconto offerto non garantisce pienamente il rispetto del monte ore mensile minimo richiesto pari a 485 ore. Al riguardo, infatti, la percentuale di sconto presentata – pari al 10,60% sull’importo a base d’asta – sviluppa un monte ore pari a 484,98 inferiore di 0,02 rispetto a quello richiesto. ¦».
L’appalto è stato, quindi, aggiudicato alla controinteressata Cooperativa Pugliese a r.l.
Il deducente Consorzio contesta in questa sede il provvedimento di esclusione, nonchè l’aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata.
Censura, altresì, la lex specialis di gara in parte qua.
Deduce un unico motivo di doglianza così sinteticamente riassumibile:
– violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e del dlgs 12 aprile 2006, n. 163; violazione dei principi comunitari e generali in materia di appalto; violazione dei principi fondamentali di buon andamento, trasparenza, ragionevolezza ed imparzialità  di cui all’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere; illogicità ; carenza d’istruttoria; difetto di motivazione; illegittimità  derivata: le clausole della lettera d’invito (artt. 2, lett. a), 8, lett. d) e 10, lett. c)) relative alla inammissibilità  (con conseguente automatica esclusione) delle offerte economiche in cui il costo medio orario della manodopera risulta inferiore ad € 14,40 (quale costo medio orario riferibile al personale di 2° livello vigente nella Provincia di Bari), si porrebbero in contrasto con i principi comunitari e con l’art. 88, comma 4 dlgs n. 163/2006, impeditivi di ogni automatismo nella valutazione dell’anomalia delle offerte, imponendo all’opposto un necessario contraddittorio; il costo medio orario di € 14,40 sarebbe errato in forza della riduzione di cui alla Finanziaria Nazionale 2007; le fonti ufficiali richiamate dalla lettera d’invito (che fanno riferimento al valore di € 14,40) non individuerebbero il minimo salariale inderogabile ex lege per il quale non sono ammesse – ai sensi dell’art. 87, comma 3 dlgs n. 163/2006 – giustificazioni, bensì unicamente il “costo medio orario di manodopera” quale risultante dall’incidenza di altre voci economiche, contributive, previdenziali e dalla resa media lavorativa; la Commissione, viceversa, avrebbe illegittimamente applicato in via diretta ed automatica il valore di € 14,40, come se fosse un “minimo salariale inderogabile” ex art. 87, comma 3 dlgs n. 163/2006; sarebbe ammissibile la partecipazione alla gara di imprese, tra cui le cooperative (quale il Consorzio istante), che fruiscono di sgravi statali o di condizioni personali particolarmente vantaggiose (di cui è stata fornita segnalazione alla Commissione), senza che ciò costituisca una violazione delle regole della concorrenza.
Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Va preliminarmente sottolineato che la gara in esame è disciplinata dall’art. 125 dlgs n. 163/2006, venendo in rilievo lavori, servizi e forniture in economia, e che la clausola di cui all’art. 10, lett. c) della lettera d’invito (con riferimento alle ipotesi di esclusione automatica) appare comunque in linea con la previsione normativa di cui all’art. 124, comma 8 dlgs n. 163/2006 in tema di esclusione automatica relativamente alle gare sottosoglia (come quella oggetto di causa).
In ogni caso, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, la stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta ha garantito in modo ampio e trasparente il contraddittorio in ordine al parametro relativo al costo orario della manodopera da impegnare nel servizio, senza operare alcun automatismo (cfr. verbali del 21 giugno 2007 e del 3 luglio 2007).
Il ribasso offerto dal Consorzio ricorrente è comunque pari al 10,60% (il costo orario complessivo del servizio è pari ad € 14,40 + IVA = € 17,28) ed il costo orario complessivo del servizio, di conseguenza, non assicura, seppure per poco, l’espletamento del numero minimo di ore mensili previste dalla lettera d’invito e pari a 485.
Al riguardo, va osservato che l’importo a base di gara era pari ad € 56.245,00.
Applicando il ribasso offerto del 10,60% (ribasso pari ad € 5.961,97), si determina l’importo di € 50.283,03.
Diviso il numero dei mesi dell’appalto (pari a 6), si determina un importo mensile di € 8.380,505.
Diviso tale importo per il costo orario offerto dal Consorzio (pari ad € 17,28), si determina un numero di ore pari a 484,98 e quindi inferiore alle 485 previste dalla lettera di invito.
Nella predisposizione della lettera d’invito e nella valutazione in concreto delle offerte presentate, il Ministero della Difesa, conformemente a quanto previsto in via generale dall’art. 86, comma 3 bis dlgs n. 163/2006, ha, dunque, inteso verificare in contraddittorio con gli offerenti l’adeguatezza e la sufficienza delle offerte rispetto al costo del lavoro, tenendo altresì conto della Tabella sul costo del lavoro predisposta dal Ministero del Lavoro ed allegata al d.m. 16.6.2005.
La Commissione nominata per le valutazioni delle offerte ha legittimamente ritenuto che le giustificazioni sul costo del lavoro indicate dalla ditta esclusa non fossero attendibili, facendosi in esse riferimento anche ad agevolazioni previdenziali (riduzione della contribuzione INPS) non dimostrate ed anzi smentite dalle informazioni ricevute dalla FISE (Federazione delle Imprese di Servizi).
Peraltro, le Tabelle fisse addotte dal Consorzio a sostegno della congruità  della propria offerta non sono in alcun modo riconducibili al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
In ultima analisi, il ricorso contiene censure che sostanzialmente ripropongono le giustificazioni già  presentate dal Consorzio in ordine alla propria offerta, per le quali non appaiono scalfiti i rilievi tecnici formulati dalla Commissione di gara, non sindacabili in questa sede in quanto non inficiati – sulla base di quanto sopra evidenziato – da vizi macroscopici.
Ne consegue la legittimità  – in forza degli argomenti in precedenza analizzati – della esclusione del ricorrente e l’assorbimento delle altre censure formulate il cui ipotetico accoglimento non potrebbe giammai comportare un diverso esito della gara de qua.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente Co.Lo.Coop. Consorzio Lombardo Cooperative s.c. a r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione convenuta, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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