1. Edilizia e urbanistica – Strumento urbanistico – Variante di cui all’art. 5 dPR n. 447/1998 – Procedimento amministrativo – Approvazione regionale all’esito del procedimento semplificato – Necessità 
 
2. Edilizia e urbanistica – Strumento urbanistico – Variante di cui all’art. 5 dPR n. 447/1998 – Procedimento amministrativo – Attivazione del procedimento semplificato – Condizioni


3. Pubblica sicurezza – Commercio, turismo e industria – Provvedimento autorizzativo all’apertura di locale per pubblico spettacolo e intrattenimento – Indicazione orario di funzionamento e limiti acustici – Obbligo

1. In tema di variante urbanistica ex art. 5 DPR n. 447/1998, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2001 n. 206 che ha dichiarato l’illegittimità  dell’art. 25 comma 2 lettera g) del D.Lgs n. 112/1998, l’eventuale mancanza dell’atto approvativo della Giunta regionale non può essere sanata dal parere favorevole espresso a posteriori dal dirigente regionale del settore urbanistica.


2. Condizione necessaria per l’attivazione del procedimento semplificato di cui all’art. 5 DPR n.447/1998 è la sufficienza di aree da destinare all’attività  produttiva (nel caso di specie gli atti impugnati non davano adeguato conto della insufficienza delle aree già  destinate all’attività  di discoteca nell’ambito del Comune di Vieste).


3. In materia di rilascio delle autorizzazioni all’apertura di locali per pubblico spettacolo e intrattenimento, è illegittimo il provvedimento autorizzativo carente dell’indicazione dei limiti orari di funzionamento dell’attività  ivi svolta, nonchè dei limiti acustici che la rumorosità  causata dall’attività  medesima deve rispettare, limiti coessenziali all’attività  economica in quanto preordinati al contemperamento degli interessi alla salute pubblica con gli interessi di natura imprenditoriale.


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Vedi Cons. St., sez. IV,  ordinanza 12 dicembre 2012, n. 4828 – 2012; ric. n. 8073 – 2012


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N. 00652/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02118/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2118 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Castellino S.r.l., Baia Turchese di Notarangelo Raffaele & C. S.n.c., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Chionchio, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Curigliano in Bari, via Dalmazia, 161;

contro
Comune di Vieste, Regione Puglia; 

nei confronti di
Gruppo Nobiletti Domenico & Noemi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Natale Clemente, Antonella Iacobellis, con domicilio eletto presso l’avv. Natale Clemente in Bari, via Dante, 193; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera del C.C. di Vieste n.44 del 23.9.2011, recante: “Formazione di una variante urbanistica ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 440/00 – pratica 99/07 – progetto parziale riconversione delle attività  autorizzate per lo svolgimento delle attività  di discoteca alla località  San Lorenzo – istanza prodotta dalla ditta Mistral Cafè 42” parallelo – Gruppo Nobiletti Domenico;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gruppo Nobiletti Domenico & Noemi S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Pasquale Chionchio;
 

Considerato, come già  evidenziato nel decreto cautelare n. 624/2012, che le delibere consiliari del Comune di Vieste, rispettivamente n. 44 del 23 settembre 2011 impugnata con il ricorso principale e n. 30 del 26 giugno 2012 impugnata con i motivi aggiunti, devono ritenersi prive di effetti giuridici in difetto dell’atto approvativo della Giunta regionale all’esito del procedimento ex art. 5 d.p.r. 447/98, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2001 n. 206 che ha dichiarato l’illegittimità  dell’art. 25 comma 2 lettera g) del D.lgs n. 112/1998, ed in via derivata la caducazione dell’art. 5 comma 2 ultimo periodo del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, nella parte in cui la predetta norma prevedeva la pronuncia definitiva in senso favorevole del consiglio comunale, anche a fronte del dissenso della Regione;
ritenuto che tale omissione procedimentale non possa essere sanata dal parere favorevole postumo espresso dai Dirigenti del Servizio urbanistica della Regione Puglia in data 2.2.2011 e 27.3.2012 e comporti, altresì, l’inefficacia del parere favorevole reso in data 27.7.2012 dalla Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo;
ritenuto, altresì, che gli atti impugnati non danno adeguato conto, come contestato dalle società  ricorrenti, della insufficienza delle aree già  destinate all’attività  di discoteca nell’ambito del Comune di Vieste, condizione necessaria per l’attivazione del procedimento semplificato ex art. 5 d.p.r. 447/98;
considerato infine che nei provvedimenti impugnati non vengono specificati nè i limiti orari del funzionamento della discoteca nè i relativi limiti acustici, limiti che sono coessenziali all’attività  economica in quanto preordinati al contemperamento degli interessi alla salute pubblica con gli interessi di natura imprenditoriale, e che tale attività  è già  pacificamente in corso;
che, pertanto, sussiste una minaccia grave ed irreparabile agli interessi alla salute e al riposo della comunità  che soggiorna nella zona, non essendo comprovata la cessazione dell’attività  con la conclusione dei mesi estivi;
che va quindi accolta l’istanza cautelare, ordinando altresì al Comune di Vieste di far cessare l’attività  in corso onde assicurare tutela effettiva agli interessi della ricorrente;
che le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
conferma il decreto cautelare n. 624/2012 e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
dichiara privo di effetto il parere favorevole reso in data 27.7.2012 dalla Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo;
ordina al Dirigente dell’Ufficio Tecnico di far cessare l’attività  di discoteca;
fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 21.2.2013.
condanna la società  intimata e il Comune di Vieste, in solido tra loro al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 2.500 oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)