Edilizia e urbanistica – Istanza occupazione suolo pubblico per subentro nella titolarità  di passo carrabile – Diniego – Fattispecie

E’ meritevole di sospensione il diniego opposto dal Comune alla richiesta del ricorrente di occupazione di suolo pubblico per il subentro nella titolarità  di un passo carrabile, motivato sul punto del mancato rinvenimento dell’autorizzazione del passo carrabile (rilasciata, ad altro soggetto,  nel 1975), poichè lo stesso ricorrente  è in possesso di una nuova, analoga autorizzazione già  rilasciatagli dal Comune (nel corso del 2006) comportante la sostituzione della precedente.

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Vedi TAR, ric. n. 969 – 2012

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N. 00642/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00969/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2012, proposto da:

Ana Bekic, rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via P. Amedeo, 197;

contro
Comune di Bari – IX Circoscrizione, non costituito in giudizio; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 96078 del 24 aprile 2012, successivamente conosciuta, a firma del direttore della IX circoscrizione San Nicola-Murat del Comune di Bari, recante diniego alla richiesta di occupazione di suolo pubblico per subentro nella titolarità  del passo carrabile in via De Rossi n.141;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto e, segnatamente, della nota 1629 del 4 gennaio 2012 del comando di Polizia municipale, della nota della ripartizione mobilità  urbana e traffico n.35817 del 14 febbraio 2010 nonchè, ove occorra, delle note dell’avvocatura comunale n. 39579 del 20 febbraio 2010 e n. 84809 dell’11 aprile 2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012, il difensore della ricorrente avv. Sabino Persichella;
 

Considerato che, all’esame sommario consentito in sede cautelare, il ricorso presenta profili di fondatezza atteso che l’impugnato diniego pare adottato esclusivamente sul presupposto del mancato rinvenimento dell’autorizzazione del 1975 con il n. 310 non essendo in discussione che il passo carrabile contraddistinto con il n. 3422 sia stato rilasciato nel 2006 al dante causa della ricorrente, già  in via di subentro e in sostituzione del n. 310 (sebbene intestato ad altra titolare), per il civico di via De Rossi n. 141;
Ritenuto, per quanto precede, che sussistano i presupposti per la concessione della misura cautelare; Ritenuto, altresì, di porre le spese della presente fase a carico del Comune e di fissare, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 24 gennaio 2013;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione;
fissa per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 24 gennaio 2013;
condanna il Comune di Bari alle spese della presente fase che liquida in € 2.000,00.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)