Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia – Titolo abilitativo – Prescrizioni – Illegittimità 

Nel rilascio di un titolo edilizio  non possono essere imposte prescrizioni che limitino l’esercizio delle facoltà  riconducibili al diritto di proprietà , in mancanza di una norma che disciplini espressamente l’altezza massima per la realizzazione del manufatto oggetto del contendere  (nella fattispecie, è stata accolta la domanda cautelare e sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui impone prescrizioni relative all’altezza massima del piano terra dell’autorimessa  che il ricorrente intende realizzare).

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Vedi TAR, ric. n. 1170 – 2012

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N. 00646/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01170/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2012, proposto da:

Geremia Nuzzolese, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Cognetti, 25;

contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Bari, Piazza Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 27694 del 29 maggio 2012, nella parte in cui impone prescrizioni relative all’altezza massima del piano terra dell’abitazione che il ricorrente intende realizzare in Altamura alla via S. Giuseppe.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012, i difensori avv.ti Saverio Profeta e Emilio Bonelli;
 

Rilevato che le prescrizioni imposte nell’impugnato provvedimento risultano fondate su una nozione di “eccessività ” della progettata altezza dell’autorimessa che, in mancanza di una norma che definisca l’altezza massima consentita, appare alquanto generica a fronte, viceversa, della specificità  delle penalizzanti limitazioni alternativamente impartite;
Considerata la natura del pregiudizio incombente sul ricorrente che si vedrebbe irrimediabilmente limitato nell’esercizio delle facoltà  riconducibili al diritto di proprietà ;
Ritenuto, per quanto precede, che sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare e che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 24 gennaio 2013.
Condanna il Comune resistente alle spese della presente fase che liquida in € 2.000,00.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)