Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare ex lege n. 102/2009 – Comportamento del datore di lavoro
 

Non ricorrono i presupposti per accogliere l’istanza cautelare avverso il provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1ter l. 3 agosto 2009 n. 102, nel caso in cui il lavoratore ricorrente non abbia allegato elementi suscettibili di determinare un diverso esito procedimentale e il datore di lavoro non abbia neppure successivamente confermato la perduranza del rapporto di lavoro (nel caso di specie, il datore di lavoro non ha risposto alla convocazione dell’Amministrazione e non ha prodotto osservazioni in esito al preavviso di diniego ex art. 10bis L. n. 241/1990).
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Vedi TAR, ric. n. 1217 – 2012
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N. 00649/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01217/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2012, proposto da:

Hajjaj Lacrime, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Arnese D’Atteo, con domicilio eletto presso l’avv. Guido Amodio in Bari, via Bozzi, 9;

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari Sportello Unico Immigrazione, U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. p-Ba/l/n/2009/105352 del 4 agosto 2010, a firma del dirigente dello Sportello unico per l’immigrazione di Bari, non notificato all’odierno ricorrente, di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1 ter l. 3 agosto 2009 n. 102;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012, i difensori avv.ti Antonio Arnese D’Atteo e Walter Campanile;
 

Rilevato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari ha respinto la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in proprio favore dal Sig. Alfonso Berlangieri a causa dell’inerzia del datore di lavoro dichiarante che non ha risposto alla convocazione indirizzatagli dall’Amministrazione nè ha prodotto osservazioni in esito al preavviso di diniego recapitatogli ex art. 10 bis della L. n. 241/1990;
Considerato che, sebbene esista un diverso orientamento di questo Tribunale (TAR Puglia, Bari, 13 aprile 2012, n. 729) secondo cui il ripensamento del datore di lavoro non pregiudicherebbe di per sè la conclusione del procedimento in senso favorevole al lavoratore mediante concessione di un permesso semestrale per attesa occupazione, il Collegio ritiene di non poter condividere detto orientamento anche perchè nel caso di specie il ricorrente non ha neanche allegato che siano sopravvenuti elementi suscettibili di determinare un diverso esito procedimentale, nè il datore di lavoro ha successivamente confermato la perduranza del rapporto di lavoro;
Ritenuto, per quanto precede, che non ricorrano i presupposti per accogliere l’istanza di sospensione pur potendosi compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)