Edilizia e urbanistica – Condono edilizio – Diniego – Opere sanabili – In presenza di vincoli – Possibilità – Condizioni – Fattispecie
Secondo la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico) purchè ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni quali: 1) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo, senza che debba trattarsi solo di vincoli che comportino l’inedificabilità assoluta (Corte Cost., ord.za n. 150/2009); 2) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; 3) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del D.L. n. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) senza quindi aumento di superficie (nella specie, l’intervento in questione essendo annoverabile nella tipologia 1 dell’allegato al decreto citato, non è passibile di sanatoria in zona vincolata – cfr. Corte Cost. n. 290/2009 – trattandosi di realizzazione ex novo di un fabbricato di mq 25).
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Vedi TAR, ric. n. 156 – 2012
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N. 00656/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00156/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Luigi Cannillo, Concetta Scaringella, rappresentati e difesi dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114;
contro
Comune di Andria in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe De Candia, Giuseppe Di Bari, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del diniego di condono edilizio, reso con nota del funzionario tecnico del Servizio edilizia privata prot. n. 98610 del 23/11/2009;
di ogni altro atto, anche non noto, connesso, preordinato e conseguente;
e per l’annullamento previa sospensione, richiesto con motivi aggiunti depositati il 2 agosto 2012, dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, reso con nota del Dirigente ll.pp. e s.u.e. n. 1602/p.g.n. 39434, notificata il 25 giugno 2012.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Pierluigi Balducci e Raffaella Travi;
Rilevato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i requisiti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
ritenuto che, infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, già fatta propria anche da questa Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, (ex multis, Cass. Penale, Sezione III, n. 24647 del 2009 e Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1200 del 2010, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione III, nn. 1049/2012, 805/2011 e 1884/2011), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. 269/2003, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico) purchè ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni:
– che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; in proposito la Corte Costituzionale (ordinanza n. 150 del 2009) ha negato che debba trattarsi solo dei vincoli che comportino l’inedificabilità assoluta;
– che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
– che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) senza quindi aumento di superficie;
considerato che l’intervento in questione è annoverabile nella tipologia 1 dell’allegato al decreto citato, non passibile di sanatoria in zona vincolata (Corte Cost., sentenza n. 290 del 2009), trattandosi di realizzazione ex novo di un fabbricato di mq 25, come correttamente rilevato dal Comune resistente;
che l’istanza cautelare va quindi respinta;
che le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
respinge l’istanza cautelare;
condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Comune di Andria delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 2.000.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)