Edilizia e
urbanistica – Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordinanza di
demolizione – Istanza di permesso di costruire in sanatoria – Sopravvenuto
difetto di interesse –
 

Secondo la prevalente
giurisprudenza amministrativa, l’istanza di permesso di costruire in sanatoria,
presentata successivamente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione,
produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per
sopravvenuto difetto di interesse; il riesame dell’abusività  dell’opera, sia
pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità , provocato dall’istanza di
sanatoria, comporta infatti la necessaria emanazione da parte del Comune di un
nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a
superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa, e il
conseguente spostamento dell’interesse del ricorrente sulle nuove
determinazioni che dovranno necessariamente essere assunte dal Comune  a
seguito della presentazione della istanza di permesso di costruire in
sanatoria.
 

N. 01568/2012 REG.PROV.COLL.

 
N. 01199/2010 REG.RIC.

 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA

 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

 
(Sezione Terza)

 
ha pronunciato la presente

 
SENTENZA

 
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2010, proposto da:
Antonio Occhionero, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Ferrantino, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Savino (Studio Porcelli) in Bari, corso V. Emanuele II, n. 143;

 
contro

 
Comune di Foggia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Dragonetti e Michele Barbato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi d’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;

 
per l’annullamento,

 
previa sospensione dell’efficacia,

 
“dell’ingiunzione n. 30 del 10 maggio 2010, notificata al ricorrente il 12 maggio 2010, con la quale gli è stato ingiunto di “rimuovere entro e non oltre il termine di gg. 90 (novanta) a far data dalla notificazione del presente atto, tutte le opere abusivamente realizzate per come specificate in narrativa, nonchè di ripristinare lo stato dei luoghi”, ed in particolare, di rimuovere “un chiosco in ferro di m. 2.30×3.30×3.00 di altezza circa, e altre tettoie, parte in pannelli coibentati e parte in vetroresina, adibiti ad attività  commerciale ubicato in Via della Repubblica, angolo Via dei Carpentieri”.

 
Il tutto asseritamente realizzato in assenza delle prescritte autorizzazioni;

 
nonchè tutti gli atti presupposti o comunque connessi.”

 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;

 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;

 
Viste le memorie difensive;

 
Visti tutti gli atti della causa;

 
Vista l’ordinanza n. 788 del 27 ottobre 2010 di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;

 
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9, c.p.a.;

 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Gianfranco Di Mattia, su delega di Raffaele Ferrantino e Michele Barbato;

 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 
 
 
FATTO e DIRITTO

 
Con ricorso ritualmente notificato l’8 luglio 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 28 luglio 2010, il sig. Antonio Occhionero ha chiesto l’annullamento dell’ingiunzione n. 30 del 10 maggio 2010, notificata il 12 maggio 2010, con la quale il Comune di Foggia aveva ingiunto ad esso ricorrente di “rimuovere entro e non oltre il termine di gg. 90 (novanta) a far data dalla notificazione del presente atto, tutte le opere abusivamente realizzate per come specificate in narrativa, nonchè di ripristinare lo stato dei luoghi”, ed in particolare, di rimuovere “un chiosco in ferro di m. 2.30×3.30×3.00 di altezza circa, e altre tettoie, parte in pannelli coibentati e parte in vetroresina, adibiti ad attività  commerciale ubicato in Via della Repubblica, angolo Via dei Carpentieri”, asseritamente realizzate in assenza delle prescritte autorizzazioni.

 
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

 
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Foggia chiedendo il rigetto del ricorso.

 
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e parte ricorrente in data 29 settembre 2010 ha depositato una memoria e copia del permesso di costruire in sanatoria presentata al Comune resistente in data 27 settembre 2010.

 
Alle camere di consiglio del 7 e 29 settembre 2010 la causa è stata rinviata.

 
Alla camera di consiglio del 27 ottobre 2010, con ordinanza n. 788, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.

 
Il sig. Occhionero in data 27 dicembre 2011 ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione nella quale ha rappresentato che, al fine di definire il contenzioso, aveva presentato al Comune di Foggia istanza di sanatoria, assunta al protocollo comunale in data 27 settembre 2010, versata in atti, all’attualità  non definita dal suddetto Comune; parte ricorrente ha inoltre richiamato il contenuto del provvedimento impugnato rappresentando che esso espressamente aveva previsto che: “In costanza di dichiarazione di interesse al condono (art. 32, commi 28 e 32, L. 21 11.2003, n. 326), o di richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e successive integrazioni, e limitatamente alle sole opere oggetto della relativa istanza, l’efficacia del presente atto si intende sospesa sino a definizione della medesima, ed i termini per l’ottemperanza verranno computati a decorrere dalla data di notifica dell’eventuale comunicazione di diniego.”

 
Con ordinanza n. 1311 del 22 marzo 2011 la Sezione IV del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza di questo T.A.R. ordinando nel contempo la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..

 
All’udienza pubblica del 26 gennaio 2012 il Presidente, rilevato d’ufficio il profilo di inammissibilità  del ricorso per il principio dell’alternatività , avendo il ricorrente impugnato l’atto presupposto del provvedimento impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha indicato la questione medesima in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., invitando nel contempo i difensori ad argomentare sul profilo rilevato, dandone atto a verbale.

 
Il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio per argomentare su tale profilo ed il Presidente, accogliendo tale istanza, ha disposto il rinvio per il prosieguo all’udienza del 24 maggio 2012.

 
Parte ricorrente in data 23 aprile 2012 ha depositato una memoria nella quale ha concluso per l’ammissibilità  del gravame.

 
All’udienza pubblica del 24 maggio 2012 la causa è stata chiamata ed assunta in decisione.

 
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

 
La prevalente giurisprudenza amministrativa, già  condivisa da questa Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ritiene che l’istanza di permesso di costruire in sanatoria, presentata successivamente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione, produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuto difetto di interesse; il riesame dell’abusività  dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità , provocato dall’istanza di sanatoria, comporta infatti la necessaria emanazione da parte del Comune di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.

 
Applicando siffatti principi alla fattispecie oggetto di gravame, considerato che il sig. Occhionero ha prodotto istanza di permesso di costruire in sanatoria, versata in atti (seppure indicando erroneamente l’art. 32 del d.p.r. n. 380 del 2001, errore che non può che qualificarsi errore materiale considerato che il suddetto art. 32 disciplina la “Determinazione delle variazioni essenziali”), in riferimento alle medesime opere oggetto del provvedimento impugnato, che all’attualità  tale istanza non risulta definita dal Comune resistente e considerato altresì che l’istanza stessa risulta assunta al protocollo comunale in data 27 settembre 2010 e, quindi, in data successiva al deposito del ricorso (28 luglio 2010), l’interesse del ricorrente si sposta sulle nuove determinazioni che il Comune di Foggia dovrà  necessariamente adottare a seguito della presentazione della istanza di permesso di costruire in sanatoria.

 
Il Collegio, alla luce di quanto sopra, deve conseguentemente dichiarare l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. ex multis T.A.R. Bari, Sezione III, n. 520/2012, n. 431/2011 e n. 3839/2010).

 
Quanto alle spese si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;

 
P.Q.M.

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

 
Spese compensate.

 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.

 
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

 
Pietro Morea, Presidente

 
Giuseppina Adamo, Consigliere

 
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ESTENSORE

 

 
 
IL PRESIDENTE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 
Il 30/07/2012

 
IL SEGRETARIO

 
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
 
 

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