1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Condanna generica


2.   Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Atti accessori – Spese

1.   L’art. 112, comma 2 lett. c)  cod. proc. amm. contempla espressamente le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quale categoria di decisioni ottemperabili da parte del giudice amministrativo, purchè siano sentenze di condanna specifica e non generica, non sussistendo al riguardo alcun potere integrativo da parte del giudice amministrativo n sede di giudizio di ottemperanza.

2.   In sede di giudizio per l’ottemperanza a sentenze del giudice ordinario passate in giudicato sono dovute dall’amministrazione inadempiente le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonchè le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; diversamente, non sono dovute le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c., poichè l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui all’art. 114 cod.proc.amm. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

 
N. 01546/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2012, proposto da: 
Carmela Morra, rappresentata e difesa dall’avv.to Antonio Ubaldo Giuliano, con domicilio eletto presso Antonella Lovri, in Bari, via Calefati 89; 

contro
Comune di Foggia; 

nei confronti di
Francesco Poliseno, Fedele Schiavone; 

per l’ottemperanza
della sentenza n. 2035 emessa dal Tribunale civile di Foggia il 21 ottobre 2009 in danno del Comune di Foggia
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 per le parti il difensore avv.to Antonio Ubaldo Giuliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2035 del 21 ottobre 2009, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra la odierna ricorrente (attore) ed il Comune di Foggia (convenuto), il Tribunale civile di Foggia così decideva:
«¦ 1 – dichiara la concorrente responsabilità  del Comune di Foggia e di Poliseno Francesco quale titolare della ditta Poliseno Vincenzo – in egual misura – nella causazione del sinistro avvenuto il 5 luglio 2003, in Foggia, via Martiri di via Fani n.56, ai danni di Carmela Morra;
2 – per l’effetto condanna il Comune di Foggia e Poliseno Francesco quale titolare della ditta Poliseno Vincenzo, in solido tra loro, al pagamento in favore di Carmela Morra della somma di euro 14. 903,00 all’attualità , oltre gli interessi legali: su tale ultima somma dalla presente pronuncia al saldo effettivo e sulla somma di euro 13.365,27 progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto (5 luglio 2003) fino alla presente pronuncia;
3 – condanna il Comune di Foggia e Poliseno Francesco, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di Carmela Morra, che liquida in complessivi € 4.480,00 di cui € 180,00 per spese, € 1.700,00 per diritti, € 2.600,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CAP – se dovute – come per legge; pone definitivamente a carico dei medesimi convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate in via provvisoria, in corso di causa».
In data 9 marzo 2010, la ricorrente notificava in forma esecutiva all’ Amministrazione comunale la sentenza suddetta, senza ricevere alcun pagamento.
La sentenza de qua è passata in giudicato, essendosi il giudizio di appello dichiarato improcedibile (ordinanza Corte d’Appello di Bari sez. III del 19 gennaio 2011), come confermato dalla attestazione stesa ai sensi dell’art. 124 disp. att. c. p. c., in calce alla sentenza medesima, dalla Cancelleria civile presso il Tribunale di Foggia del 13 marzo 2012.
Pertanto, la ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della menzionata sentenza civile passata in giudicato, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione alla refusione della ulteriore somma, pari a complessivi euro 701,71 a titolo di spese accessorie successive (di cui euro 200,80 per registrazione sentenza parziale, euro 440,00 per registrazione sentenza definitiva, euro 35,76 per diritti di rilascio copie esecutive ed euro 25,15 per spese di notifica)
Ciò premesso, il predetto ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di specie, legittimamente la ricorrente si è rivolta al giudice amministrativo, competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., a fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Invero, l’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. contempla espressamente le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quale categoria di decisioni ottemperabili da parte del giudice amministrativo, purchè siano sentenze di condanna specifica e non generica (ex multis Consiglio di Stato sez VI 21 dicembre 2011 n. 6773; id. sez V 16 novembre 2010, n. 8064) non sussistendo al riguardo alcun potere integrativo.
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento da parte del Comune di Foggia al giudicato formatosi sulla sentenza, la domanda deve essere accolta, unitamente alle documentate e richieste spese accessorie (imposta di registro, rilascio copie, notifiche) successive alla emanazione della sentenza. Sul punto, sono infatti dovute in sede di giudizio per l’ottemperanza le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonchè le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, diversamente dalle spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.a., poichè l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui all’art. 114 c.p.a., è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 marzo 2011, n. 287; T.A.R. Campania Napoli sez IV 24 maggio 2011, n. 2819).
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Comune di Foggia di pagare alla ricorrente Morra Carmela le somme di cui alla sentenza n. 2035/2009 del Tribunale civile di Foggia indicate in precedenza, unitamente alle richieste spese accessorie.
Va fissato il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Per il caso di persistente inadempienza del Comune di Foggia, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Segretario Generale del T.A.R. Puglia – Bari o di un suo delegato, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata. Il compenso al commissario, se dovuto, è posto a carico del Comune di Foggia.
Vanno altresì poste a carico del Comune di Foggia le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
Deve infine essere disposto l’invio della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti, per ogni eventuale seguito di sua comptenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– ordina al Comune di Foggia di dare integrale esecuzione a quanto statuito nella sentenza n. 2035/2009 del Tribunale civile di Foggia e di pagare le somme sopra specificate in favore di Carmela Morra, oltre a spese accessorie, nel termine indicato in motivazione;
– nomina quale commissario ad acta il Segretario Generale del T.A.R. Puglia – Bari o un suo delegato, il quale provvederà , entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione della richiamata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di trenta giorni.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Dispone l’invio di copia della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria