Energia da fonti rinnovabili – Titolo abilitativo – Dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza – Termine – Decorrenza in ipotesi di variante
Il termine originario di validità (di cinque anni) della dichiarazione di pubblica utilità di cui all’art. 12, comma 1, D.Lgs n. 387/2003 (opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) in ipotesi di successiva variante deve ritenersi decorrere dalla autorizzazione della variante e non già dalla originaria autorizzazione.
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TAR, ric. n. 848 – 2012
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N. 00586/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00848/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2012, proposto da Daunia Wind s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso la sede regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 18077 del 12 aprile 2012, adottata dal dirigente dell’Ufficio Regionale Espropri (URE), successivamente pervenuta, avente ad oggetto: “Lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 42 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi in agro del Comune di Serracapriola (FG) località Vastaioli – Cesine – Inforchia – Chiantinelle prodotto dalla società Daunia Wind da Foggia”;
– della nota prot. n. 19888 del 24 aprile 2012, adottata dal dirigente dell’Ufficio Regionale Espropri (URE), successivamente pervenuta;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia e Anna Bucci;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il termine di validità (di cinque anni) della dichiarazione di pubblica utilità di cui all’art. 12, comma 1 dlgs n. 387/2003 deve ritenersi decorrere dalla autorizzazione della variante (risalente all’11 luglio 2011), non già dalla originaria autorizzazione del 1° febbraio 2007; che, conseguentemente, la dichiarazione de qua (implicita – ai sensi della citata disposizione – nell’autorizzazione della variante) è ancora in corso di validità e che l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto procedere all’asservimento dei fondi per il progetto per cui è causa;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)