1. Processo amministrativo – Sentenza breve- Sintetico riferimento al punto di diritto risolutivo – In caso di impugnativa manifestamente infondata – Possibilità  ex artt. 60 e 74 c.p.a.


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti ammissione – Subappalto – Superamento limite 30 % – Esclusione – Impresa in possesso da sola dei requisiti di partecipazione alla gara – Impossibilità 

1. Ove l’impugnativa giurisdizionale appare manifestamente infondata la causa può essere decisa – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60 e 74 cod. proc. amm. – con un sintetico riferimento al punto di diritto ritenuto risolutivo.

2. Ove una impresa concorrente pur avendo superato il limite dei lavori da subappaltare previsto dalla normativa vigente (30 %) è comunque da sola in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara e in particolare della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare non può essere esclusa dalla gara medesima (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508).

 


 
N. 01539/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Leone s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;

contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri, 25;

nei confronti di
Italiana Costruzione s.r.l., in proprio e nella qualità  di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Ferro Beton s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Clemente Manzo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari, in Bari, piazza Massari;
Impredil del Geom. Francesco Daloiso, in proprio e quale mandataria dell’ATI Impredil – Centro Meridionale Costruzioni s.r.l.;
Centro Meridionale Costruzioni s.r.l., in proprio e quale mandante dell’ATI Impredil – Centro Meridionale Costruzioni s.r.l.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’aggiudicazione disposta, nel corso della seduta del 6.3.2012 (e di cui al verbale n. 3), in favore dell’ATI Italiana Costruzioni – Ferro Beton della gara indetta dall’Ente comunale resistente per l’affidamento dei lavori di costruzione del collettore pluviale IV stralcio;
– del provvedimento (di cui al medesimo verbale di gara n. 3 del 6.3.2012) con cui la stazione appaltante ha disposto la riammissione in gara dell’ATI Impredil – Centro Meridionale Costruzioni;
– del conseguente atto di revoca, adottato dalla Commissione di gara nella stessa seduta del 6.3.2012, dell’aggiudicazione provvisoria originariamente disposta dal seggio di gara in favore della società  ricorrente nel corso della seduta del 24.2.2012;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ancorchè non conosciuto, ivi comprese le note comunali del 2.3.2012 di riconvocazione del seggio di gara e del 14.3.2012 prot. n. 23081 di comunicazione della revoca dell’aggiudicazione provvisoria;
– nonchè, se posti in essere, dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI Italiana Costruzioni – Ferro Beton, dell’approvazione delle risultanze di gara, nonchè del contratto di appalto dei lavori, se eventualmente stipulato fra l’ATI aggiudicataria e la stazione appaltante;
quanto a ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 luglio 2012, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota comunale prot. n. 48856 del 18.6.2012 con cui la stazione appaltante ha disposto in favore dell’ATI Italiana Costruzioni – Ferro Beton l’aggiudicazione definitiva della gara per cui è causa;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ancorchè non conosciuto, ivi compreso il contratto di appalto dei lavori ove nelle more eventualmente stipulato tra l’ATI aggiudicataria e la stazione appaltante;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Andria e di Italiana Costruzione s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 per le parti i difensori avv.ti Gabriele Bavaro, Giuseppe De Candia e Clemente Manzo;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che l’impugnativa di cui al ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, dell’aggiudicazione provvisoria e di quella definitiva della gara per cui è causa appare manifestamente infondata e che la causa può essere decisa – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60 e 74 cod. proc. amm. – con un sintetico riferimento al punto di diritto ritenuto risolutivo; che, invero, ai sensi dell’art. 5, lett. B.6) del disciplinare di gara “¦ sono escluse le offerte: ¦ il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del contratto nell’ipotesi in cui non sia in possesso dei requisiti per partecipare alla gara; ¦”;
Ritenuto che tale clausola della lex specialis di gara deve essere intesa, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, nel senso dell’operatività  della causa di esclusione delle offerte il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto consentito dalla normativa vigente (i.e. oltre il 30%) solo nell’ipotesi di mancanza del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara; che, infatti, l’inciso finale della prescrizione in esame (“nell’ipotesi in cui non sia in possesso dei requisiti per partecipare alla gara”), in base al chiaro tenore letterale della stessa, deve ritenersi riferito sia all’eventualità  (verificatasi nel caso di specie) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto consentito dalla normativa vigente, sia all’eventualità  il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura tale da configurare cessione del contratto; che in tal senso depone la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508: “L’incompleta o l’erronea dichiarazione del concorrente relativa all’esercizio della facoltà  di subappalto è suscettibile di comportare l’esclusione dello stesso dalla gara nel caso in cui questi risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare.”);
Considerato che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la controinteressata ATI Impredil – Centro Meridionale Costruzioni, pur avendo superato detto limite del 30%, è comunque in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara (circostanza non contestata dalle parti costituite); che, conseguentemente, la stessa non poteva essere esclusa ed è stata legittimamente riammessa alla gara dalla stazione appaltante con il gravato provvedimento (di cui al verbale n. 3 del 6.3.2012); che la legittima riammissione alla gara dell’ATI Impredil – Centro Meridionale Costruzioni determina l’immutabilità  dell’originaria soglia di anomalia calcolata dalla stazione appaltante e la consequenziale non censurabilità  della aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI Italiana Costruzioni – Ferro Beton; che dalle argomentazioni espresse discende la reiezione del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti;
Considerato, infine, che le spese di lite devono seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la ricorrente Leone s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Andria, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Leone s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Italiana Costruzione s.r.l., liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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