Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Sopravvenuto difetto d’interesse – Improcedibilità – Spese giudiziali – Principio di soccombenza virtuale – Conseguenze
L’adempimento tardivo della p.A., pur determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, non impedisce al T.a.r. di esaminare i profili di fondatezza dell’azione giudiziaria al solo fine di pronunciare la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio.
N. 01536/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2012, proposto da Wind Farm Volturino s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l’accertamento
dell’obbligo della Regione Puglia di provvedere sulla domanda di autorizzazione unica presentata dalla ricorrente in data 31.7.2008 e rinnovata in data 30.4.2011, dando corso al relativo procedimento;
e per la contestuale nomina, ai sensi dell’art. 117, comma 3 cod. proc. amm., di apposito commissario ad acta che provveda in luogo della Regione Puglia, qualora l’Amministrazione resti inadempiente oltre il termine, non superiore a trenta giorni, che sarà stabilito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 uditi per le parti i difensori avv.ti Ilde Follieri e Maria Liberti;
Rilevato che la ricorrente Wind Farm Volturino s.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale prevista pari a 57,000 MW nel territorio del Comune di Volturino in località Parco Giovenco; che la stessa contesta in questa sede l’inerzia della Regione Puglia nel concludere il procedimento, essendo stato superato il termine previsto dall’art. 12, comma 4 dlgs n. 387/2003;
Considerato che la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo in data 27.4.2012 (e quindi in un momento successivo rispetto al deposito del ricorso avvenuto in data 8.3.2012) ha comunicato telematicamente alla odierna ricorrente l’avvio del procedimento;
Ritenuto che ciò determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuta meno l’inerzia dell’Amministrazione regionale;
Considerato che la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine, della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale);
Rilevato che il ricorso appare fondato, dovendosi condividere le argomentazioni espresse da parte ricorrente supportate dal contegno assunto dall’Amministrazione che solo dopo la proposizione del ricorso ha adottato la menzionata nota del 27.4.2012;
Ritenuto, pertanto, di porre a carico della Regione Puglia le spese di giudizio sostenute da parte ricorrente secondo il menzionato principio della soccombenza virtuale, spese liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Wind Farm Volturino s.r.l., liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)