1. Ambiente ed ecologia – Valutazione impatto ambientale – Atto a discrezionalità tecnica ed amministrativa – Sindacabilità – Limiti
2. Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 – Autorizzazione paesaggistica – Necessità
1. La valutazione di impatto ambientale si caratterizza quale giudizio espressione di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera censurabile solo per manifesta illogicità , incongruità , travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria.
2. Anche gli interventi per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile soggetti ad autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 benchè “indifferibili ed urgenti” non possono reputarsi esentati dall’autorizzazione paesaggistica.
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Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 8 luglio 2014, n. 5092 – 2014; ordinanza 30 aprile 2013, n. 1560 – 2013; ric. n. 2190 – 2013
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N. 01512/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01009/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Eri – Energia Rinnovabile Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio Profeta e Carmine Rucireta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta, in Bari, via Cognetti, 25;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv.to Maria Liberti, con domicilio eletto presso Maria Liberti, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l’annullamento
previa sospensiva
– della determinazione dirigenziale n. 97 del 25.3.2010, notificata il 21.4.2010, con cui la Regione Puglia ha assoggettato il progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Martano alla procedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.);
quanto ai motivi aggiunti
– della determinazione dirigenziale n. 165 del 5.9.2011 con cui la Regione Puglia ha concluso negativamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale del suddetto impianto;
– del provvedimento prot. AOO 159 del 7.10.2011 n. 12048 di diniego di autorizzazione unica del medesimo impianto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Carmine Rucireta e Maria Liberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di aver depositato il 30 novembre 2006 progetto per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) di un impianto eolico composto da 11 aerogeneratori da ubicarsi nel territorio del Comune di Martano.
Con determinazione dirigenziale n.380 del 25 giugno 2009, la Regione Puglia ha escluso parte dell’impianto di che trattasi dalla v.i.a., escludendo tra l’altro la presenza di vincoli paesaggistici.
Su ricorso promosso dall’associazione ambientalista Italia Nostra, la sezione distaccata di questo Tribunale, con sentenza n.611/2010, ha annullato la suddetta determinazione, accogliendo le censure di difetto di motivazione e di istruttoria ivi dedotte, in relazione all’omessa valutazione dell’impatto cumulativo con impianti limitrofi, nonchè alla necessità di sottoporre il progetto a maggiori approfondimenti, sotto diversi profili.
A seguito della suddetta pronuncia, la Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 97 del 25.3.2010, qui impugnata, ha assoggettato l’intero progetto in esame alla procedura di valutazione di impatto ambientale, rinnovando le proprie valutazioni sulla base del dictum giurisdizionale e ritenendo tutta l’area interessata ricadente in un contesto di pregio paesaggistico e di valenza ecologica medio – alta, anche secondo il sopravvenuto schema di P.P.T.R..
La ricorrente impugna la suddetta determinazione 97/2010 deducendo censure così riassumibili:
I. violazione degli art. 7 e seg della legge 241/90, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere al riesame del progetto alla luce dei soli aspetti posti a base della sentenza di annullamento pronunciata dal T.A.R., senza poter ripetere ex novo l’intera fase istruttoria, peraltro in assenza dell’indispensabile confronto dialettico con l’istante; del tutto inconferente sarebbe il richiamo al P.P.T.R., allo stato privo di effetti giuridicamente vincolanti, mentre il P.U.T.T. vigente non riconoscerebbe all’area interessata alcun significativo valore paesaggistico, fatta eccezione per l’area in cui ricadono le torri M10 ed M11, peraltro priva di prescrizioni di tutela quale “area a gestione sociale”; d’altronde, anche volendo prendere in considerazione il P.P.T.R., la valenza ambientale sarebbe medio-bassa, penultima categoria cioè nella scala di valori della valenza ecologica; l’area, infatti, disterebbe appena 400 mt. dalla zona industriale di Martano, a testimonianza ulteriore della scarsa valenza ambientale;
II. violazione dell’art. 20 TU 152/2006, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, violazione principio di non aggravio del procedimento, dell’art. 7 legge 241/90, dell’art. 6 Direttiva CE n. 77/2001: il procedimento di screening potrebbe condurre alla v.i.a. esclusivamente qualora il progetto presenti possibili “impatti ambientali significativi”, presupposto del tutto assente nella fattispecie.
Si è costituita la Regione Puglia, evidenziando in necessaria sintesi:
– le diverse criticità rilevate nella citata sentenza 611/2010, in merito all’impatto ambientale del progetto della società ERI;
– la possibilità per la Regione, in sede di riesame del progetto, di rinnovare l’intera istruttoria, non sussistendo alcuna preclusione sulla base del decisum del T.A.R. e potendo quindi rilevare “res melius perpensa” la presenza di aspetti rilevanti prima tralasciati;
– l’ampiezza della discrezionalità demandata all’Amministrazione in sede di v.i.a., non limitata a profili di tipo tecnico;
– la necessità , anche per gli impianti per cui è causa, della preventiva autorizzazione paesaggistica, richiamando precedenti di questa stessa Sezione;
– il contrasto con le prescrizioni del vigente P.U.T.T. nonchè l’insufficiente distanza di alcuni aerogeneratori rispetto ad edifici limitrofi, tale da concretare un potenziale rischio per la sicurezza pubblica.
Con motivi aggiunti, la società ricorrente ha esteso l’impugnativa alla determinazione dirigenziale n. 165/2011 con cui la Regione Puglia ha concluso negativamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale del suddetto impianto, nonchè al consequenziale provvedimento prot. AOO 159/2011 n. 12048 di diniego di autorizzazione unica, deducendo censure sia in via derivata che in via autonoma, sostanzialmente coincidenti con quelle proposte con il ricorso introduttivo. Evidenziava in necessaria sintesi, ancora, l’assenza di vincoli ambientali e paesaggistici insistenti sull’area interessata, nonchè, comunque, la stessa esenzione dall’autorizzazione paesaggistica, invocando giurisprudenza della sezione distaccata di questo Tribunale. Sottolineava, infine, l’arbitrarietà della quantificazione delle distanze di sicurezza operata dall’Amministrazione, in assenza di una precisa normativa di riferimento, non essendo applicabili ratione temporis le linee guida statali di cui al DM 10 settembre 2010. Infine, i provvedimenti negativi impugnati sarebbero motivati sulla scorta di ragioni differenti rispetto a quelle oggetto del “preavviso di diniego” comunicato in data 14 marzo 2011.
Con memoria depositata il 15 marzo 2012, la Regione Puglia controdeduceva su tutte le suesposte doglianze, eccependo l’infondatezza anche dei motivi aggiunti.
Alla camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012, su accordo delle parti, l’istanza cautelare è stata “abbinata al merito”.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 18 aprile 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
2.1. Preliminarmente, va evidenziato come la valutazione di impatto ambientale, per giurisprudenza pacifica, si caratterizza quale giudizio espressione di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; id., sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; id., sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2851; id., sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917; T.A.R. Puglia Bari sez I, 14 maggio 2010, n. 1897; T.A.R. Toscana sez II, 20 aprile 2010, n. 986).
2.2. Ciò premesso, non ritiene il Collegio di ravvisare nell’impugnata valutazione di assoggettabilità ambientale profili di manifesta illogicità , incongruità , travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria sindacabili dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità (T.A.R. Puglia – Lecce sez. I 26 gennaio 2011, T.A.R. Toscana – Firenze sez. II 20 aprile 2010, n. 986; Consiglio Stato sez. V 21 novembre 2007, n. 5910).
Innanzitutto, non è condivisibile quanto affermato dalla difesa della ricorrente in merito all’asserita preclusione, per la Regione, di procedere ad un più complessivo esame del progetto per cui è causa, a seguito della citata sentenza 611/2010.
Posto che, secondo il richiamato decisum, si rendeva necessario in sede istruttoria l’approfondimento di vari rilevanti profili del progetto – tra cui la forte antropizzazione dell’area interessata, la potenziale dannosità per l’avifauna, la sicurezza dell’impianto per la presenza di vicini insediamenti umani, l’impatto cumulativo con altri impianti – ben poteva la Regione, nei limiti dell’effetto conformativo proprio delle sentenze del giudice amministrativo di annullamento per vizi “formali” o procedimentali (ex multis Consiglio Stato sez. IV 5 dicembre 2006, n. 7112), rinnovare l’intera istruttoria e prendere in considerazione nuovi significativi aspetti non sufficientemente valutati in prima battuta.
D’altronde, secondo la sentenza 611/2010, la valutazione di non assoggettabilità a v.i.a. “si è inserita in un contesto caratterizzato da più di una superficialità di valutazione” così quantomeno suggerendo pur se non obbligando la Regione a rinnovare compiutamente l’istruttoria, anche al di là delle criticità espressamente accertate in motivazione, secondo il limite del thema decidendum delineato con il ricorso promosso da Italia Nostra.
In particolare, tale rinnovata valutazione ha evidenziato la sussistenza di molteplici profili di criticità ambientale sintetizzati nelle conclusioni finali, quali il carattere geomorfologico del sito secondo il P.U.T.T. a causa della presenza di doline ricche al loro interno di singolarità naturali, ecosistemiche e paesaggistiche, oltre che le probabili conseguenze negative per l’avi-fauna. Il riscontrato pregio paesaggistico, secondo l’Amministrazione, ha trovato poi conferma anche nel sopravvenuto schema di P.P.T.R. pur se soltanto adottato (delibera G.R. 1947 del 20 ottobre 2009) per la presenza di vegetazione erbacea di tipo sub-steppico.
A fronte di tali elementi, la decisione finale di assoggettare a valutazione di impatto ambientale il progetto dell’istante risulta immune dai vizi di cui alle dedotte censure, di violazione di legge ed eccesso di potere, sussistendone il presupposto tipico (art. 20 D.lgs. 152/2006 “Codice ambiente”) dei “possibili impatti ambientali significativi.”
Priva di pregio è anche la doglianza “formale” di violazione del “giusto procedimento”, avendo la Regione ritualmente provveduto (nota prot. 3574 del 8 marzo 2010) a comunicare all’istante l’avvio del rinnovo del procedimento a seguito dell’annullamento giurisdizionale della determinazione 380/2009, ed avendo tenuto comunque conto delle osservazioni pervenute, pur discostandosene motivatamente.
3. Per le suesposte ragioni il ricorso è infondato e va respinto.
4. Anche l’azione di annullamento di cui ai motivi aggiunti è infondata.
4.1. La successiva valutazione di impatto ambientale si è conclusa con un giudizio negativo, mediante la conferma di molteplici rilevanti criticità paesaggistiche ed ambientali ostative alla realizzazione degli undici aerogeneratori di che trattasi, previo serrato contraddittorio con la società istante, anche sul preavviso di valutazione negativa, conformemente all’art. 10-bis legge 241/90 nonchè allo stesso art. 12 L.R. Puglia 11/2001, applicabili alla fattispecie (T.A.R. Puglia Bari sez I 21 maggio 2012, n. 976).
In particolare, è stato evidenziato quanto all’impatto visivo e paesaggistico, con puntuale confutazione delle controdeduzioni dell’istante, l’effetto cumulativo che il progetto in esame esplica contestualmente rispetto ad altri due parchi eolici (di Zollino, per il quale è stato rilasciato il parere di compatibilità e di Carpignano Salentino, già esistente) elemento di per sè ostativo alla realizzazione degli aerogeneratori, dovendo la valutazione di impatto ambientale condursi non già in modo “atomistico” bensì mediante esame globale degli altri eventuali impianti realizzati o autorizzati in un determinato contesto territoriale (Consiglio di Stato sez VI 23 febbraio 2009, n. 1049). Nella fattispecie, il progetto presentato dalla ricorrente risulta inscindibilmente connesso quantomeno con il progetto da realizzarsi nel territorio del Comune di Zollino, sì da costituire un progetto sostanzialmente unitario ai fini della valutazione di impatto ambientale.
La valutazione di impatto ambientale ha poi confermato le criticità emerse in sede di screening in ordine ai possibili effetti negativi sull’avi-fauna nonchè, soprattutto, la non compatibilità con il P.U.T.T. ed in particolare, con il disposto dell’art. 3.14 delle relative NTA “Beni diffusi del paesaggio agrario”, in disparte la questione della concorrente incompatibilità con l’adottato P.P.T.R. Sul punto, non può condividersi l’assunto della difesa della ricorrente in merito alla presunta inapplicabilità nel caso di specie dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 5.02 comma 1.07 delle NTA del P.U.T.T., poichè secondo l’orientamento consolidato di questa sezione (ex multissentenza 6 dicembre 2011, n.1846) anche gli interventi per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile soggetti ad autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 benchè “indifferibili ed urgenti” non possono reputarsi esentati dall’autorizzazione paesaggistica.
Conclusivamente, trattasi a giudizio del Collegio di valutazioni discrezionali finalizzate alla tutela preventiva del “bene ambiente”, secondo il noto principio comunitario di precauzione, che in quanto non manifestamente illogiche ed incongrue si sottraggono al sindacato giurisdizionale di questo giudice.
Va poi ribadito che la prospettata “astratta necessarietà ” degli impianti eolici non può mai condizionare e vincolare in maniera assoluta il giudizio di compatibilità ambientale, obbligandone il rilascio in termini positivi in relazione ai benefici legati all’efficienza energetica per la collettività , perchè, altrimenti, si darebbe luogo ad un totale sbilanciamento (in favore delle sole esigenze energetiche) di un sistema di valori – quali quelli paesistico-ambientali ed economici – aventi invece pari rilevanza costituzionale (T.A.R. Toscana 14 ottobre 2009, n.1536; T.A.R. Sardegna sez. II 3 ottobre 2006, n. 2083).
4.2. Infine, anche le censure “formali” di violazione del giusto procedimento (art. 7 e 10 bis legge 241/90) sono prive di pregio, avendo l’Amministrazione puntualmente controdedotto alle osservazioni prodotte dalla ricorrente in seguito al preavviso di diniego.
L’asserita non corrispondenza contenutistica tra il preavviso di diniego e la v.i.a. negativa non può d’altronde assurgere a vizio invalidante ex art. 21-octies legge 241/90. Infatti, benchè tale corrispondenza sia tendenzialmente da reputarsi necessaria (Consiglio di Stato sez. IV 13 novembre 2007, n. 6325; T.A.R. Piemonte sez I 7 febbraio 2007, n. 503) al fine di non eludere la funzione collaborativa e deflattiva propria dell’istituto (T.A.R. Puglia Bari sez III 25 marzo 2011, n.500) essa non deve essere assoluta, ben potendo l’Amministrazione, sulla base delle osservazioni dell’istante ma anche in via del tutto autonoma, precisare le proprie posizioni in sede decisoria, nel limite dei soli “punti salienti indicati nel preavviso” (Consiglio di Stato sez. IV 13 novembre 2007, n. 6325) secondo quindi un criterio di “ragionevole flessibilità “.
4.3. Le ragioni ostative alla realizzazione dell’impianto esaminate rendono superfluo l’esame della fondatezza delle censure dedotte avverso gli ulteriori motivi a supporto della v.i.a. impugnata (tra cui l’impatto acustico e la insufficiente distanza delle torri dagli insediamenti abitativi presenti) poichè trattandosi di provvedimento “a motivazione plurima”, esso non può essere annullato qualora anche uno solo dei motivi fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata (ex multis T.A.R. Toscana sez. II 13 ottobre 2010, n. 6457; Consiglio di Stato sez. V 10 marzo 2009, n. 1383; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 11 febbraio 2010, n. 101).
4.4. L’infondatezza delle censure avverso la negativa valutazione di impatto ambientale comporta altresì il rigetto del gravame avverso il consequenziale provvedimento di diniego dell’autorizzazione unica, motivato esclusivamente per relationem.
5. Per i suesposti motivi il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li respinge.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della Regione Puglia, nella misura di 3.500,00 euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio dei giorni 18 aprile e 13 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)