1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Controinteressato
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atto normativo – Inammissibilità – Carenza d’interesse
1. Il ruolo di soggetto controinteressato, secondo la nozione fornita dalla giurisprudenza amministrativa, si desume sia dalla circostanza della espressa menzione nel provvedimento gravato (elemento formale), sia dalla evidente sussistenza di un interesse, in capo a tale soggetto, alla conservazione del censurato provvedimento (elemento sostanziale).
2. àˆ inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso un atto regolamentare avente natura normativa, e quindi generale ed astratta, non immediatamente lesivo, a cui non ha fatto seguito alcun atto attuativo lesivo.
N. 01487/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Quero e Luigi Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio Mastroviti – Rizzo in Bari, via Marchese di Montrone, 47;
contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto in Bari, via Giulio Petroni, 132/bis;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza sindacale prot. n. 56722 del 27.11.2006, irritualmente notificata in data 12.12.2006 mediante consegna a mani di uno dei dipendenti della società ricorrente, con la quale è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori finalizzati alla realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare sull’immobile sito in Modugno alla via Venezia n. 20;
– nonchè di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente e, segnatamente, nei limiti dell’interesse fatto valere con il presente ricorso, della delibera del Consiglio Comunale di Modugno n. 46 del 27.10.2006, mai notificata, con la quale è stato assunto l’indirizzo di non procedere al rilascio di nuove autorizzazioni per l’installazione di impianti di ripetizione sino all’approvazione del regolamento comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radio televisione;
e per il risarcimento del danno consequenziale;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 maggio 2007, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del “Regolamento Comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 22.12.2006;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Luigi Rizzo, Valentina Quero e Francesco Muscatello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Vodafone N.V. presentava in data 22.7.2005 dichiarazione di inizio attività (DIA) per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare presso l’immobile sito in Modugno, alla via Venezia, 20.
Con la gravata ordinanza n. 56722/2006 il Sindaco – tenuto conto delle perplessità manifestate dalla RSA San Raffaele di Modugno per l’installazione di antenne che potrebbero interferire con apparecchiature medicali ivi funzionanti e dell’indirizzo assunto con la deliberazione n. 46 del 27.10.2006 – ordinava alla Vodafone la sospensione dei lavori.
Vodafone N.V. censura in questa sede con il ricorso introduttivo l’ordinanza sindacale del Comune di Modugno n. 56722 del 27.11.2006.
Impugna, altresì, la delibera del Consiglio Comunale di Modugno n. 46/2006 con la quale è stato assunto l’indirizzo di non procedere al rilascio di nuove autorizzazioni per l’installazione di impianti di ripetizione sino all’approvazione del regolamento comunale.
L’interessata chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno in relazione al mancato traffico telefonico quantificato in almeno € 52.000,00.
Rileva che l’ordinanza sindacale n. 56722/2006 è stata adottata in violazione della previsione normativa di cui all’art. 54 dlgs 18 agosto 2000, n. 267, in quanto nel caso di specie non sussiste il presupposto della contingibilità ed urgenza; che, peraltro, il richiamo contenuto nella gravata ordinanza n. 56722/2006 a generiche esigenze di salvaguardia della salute pubblica in attesa di esperire ogni utile accertamento circa la eventuale pericolosità dell’installando impianto costituisce una motivazione generica ed insufficiente, considerato che il procedimento di silenzio assenso, previsto dall’art. 87 dlgs 1° agosto 2003, n. 259 con riferimento ad impianti con tecnologia UMTS con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, nella specie si è concluso non solo con espresso nulla osta comunale all’inizio dei lavori, ma soprattutto con l’acquisizione del parere favorevole dell’ARPA Puglia.
Evidenzia, inoltre, che l’ARPA Puglia ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 12135/2006; che le perplessità del Direttore della RSA San Raffaele di Modugno non hanno ragion d’essere poichè tra l’impianto ed il plesso ospedaliero intercorre distanza di oltre 100 metri; che la censurata delibera del Consiglio Comunale n. 46/2006 è illegittima poichè ai sensi dell’art. 8, comma 6 legge n. 36/2001 ai Comuni è consentito intervenire nella suddetta materia soltanto con l’adozione di un regolamento finalizzato ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti; che, viceversa, l’indirizzo assunto dal Consiglio Comunale di Modugno con la delibera n. 46/2006 rappresenta una inammissibile moratoria generalizzata ed indiscriminata in attesa dell’adozione del regolamento comunale; che il riferimento contenuto nell’ordinanza n. 56722/2006 alla delibera consiliare n. 46/2006 appare elemento estraneo ed inapplicabile all’installazione dell’impianto Vodafone per cui è causa; che, infatti, stando al tenore letterale della stessa deliberazione n. 46/2006, questa ha ad oggetto le nuove autorizzazioni (mentre l’istanza della Vodafone è antecedente alla data di adozione della deliberazione de qua); che la giurisprudenza amministrativa ha stigmatizzato l’adozione di divieti indiscriminati e generalizzati di installazione; che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione costituiscono opere di urbanizzazione primaria aventi carattere di pubblica utilità , rispetto alle quali non è consentita l’adozione di un divieto generalizzato ed indiscriminato di installazione; che, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione comunale nel corpo del provvedimento gravato, la Vodafone ha offerto la massima collaborazione al Comune.
Con ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente impugna il regolamento comunale per l’installazione di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione approvato con delibera di Consiglio comunale n. 63 del 22.12.2006, evidenziando che lo stesso ha imposto divieti generalizzati di installazione degli impianti all’interno del territorio urbanizzato del Comune di Modugno, ponendosi in tal modo in contrasto con la normativa statale vigente.
Si costituiva l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti debbano essere dichiarati inammissibili.
Quanto al ricorso introduttivo, lo stesso è inammissibile per omessa notificazione alla controinteressata RSA San Raffaele di Modugno.
Che tale soggetto rivesta rispetto alla impugnata ordinanza sindacale n. 56722/2006 (e quindi anche rispetto alla contestata deliberazione consiliare n. 46/2006 richiamata dal primo provvedimento) il ruolo di “controinteressato” – secondo la nozione fornita dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3754) – si desume sia dalla circostanza della espressa menzione dello stesso nel corpo del provvedimento gravato (elemento formale), sia dalla evidente sussistenza di un interesse, in capo alla stessa RSA, alla conservazione del censurato provvedimento (elemento sostanziale).
Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, lo stesso è inammissibile per carenza di interesse, essendo stato gravato un atto regolamentare avente natura normativa, e quindi generale ed astratta, non immediatamente lesivo (cui, peraltro, non ha fatto seguito alcun atto attuativo lesivo: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 febbraio 2005, n. 342).
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti.
Non essendo stata riscontrata la sussistenza dei denunciati vizi dei provvedimenti gravati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla società ricorrente.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, disattesa ogni altra domanda, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)