1. Commercio, industria, turismo – Cave e miniere – Richiesta autorizzazione di ampliamento della cava – Silenzio P.A. – Escluso il silenzio assenso


2. Commercio, industria, turismo  – Cave e miniere – Attività  estrattiva – Esercizio in carenza di autorizzazione – Illegittimità 

1. Il silenzio serbato dalla P.A. sulla richiesta di autorizzazione di ampliamento della cava non configura un’ipotesi di silenzio assenso.La fattispecie del silenzio assenso risulta, infatti, inconfigurabile in materia ambientale.


2. àˆ legittimo il provvedimento di sospensione dei lavori di coltivazione della cava intrapresi non solo in assenza dell’autorizzazione all’ampliamento, ma addirittura in epoca antecedente alla data di presentazione della relativa istanza. 

N. 01473/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2012, proposto da: 
Francone S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Medina, Marco Vitone, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193; 

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Liberti, Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso Maria Liberti in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; Comune di Bari, Comune di Bitritto; 

per l’annullamento
a) della determinazione del dirigente delegato del servizio attività  estrattive della regione puglia n. 96 (prot. 154/dir/2011/00096), datata 28.12.2011, notificata alla ricorrente il successivo 28.02.2012, avente ad oggetto “sospensione lavori di coltivazione mineraria in località  “piantate/parco nuovo” del comune di Bari-Ceglie del campo ba fg. 29 ptc. 5p-6p-71-72-93-94-98-109-115p-116p-117p-121p-122p-154p-73 e 97 e bitritto ba fg. 5ptc. 1p-2-6p-15-60p-61-82-83p, a seguito di accertamento infrazione art. 8 della l.r. n. 37/85, giusta verbale di accertamento infrazione n. 07/2011 del registro servizio attività  estrattive. esercente ditta francone s.r.l¦”; b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti P.Medina e M. Liberti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Premesso che:
– la ricorrente, titolare di autorizzazione alla coltivazione di una cava di calcare sita in parte nel Comune di Bari (in catasto foglio 29 p.lle 5p, 6p, 71, 72, 93, 94, 98, 109, 115p, 116p, 117p, 121p, 122p e 154p) ed in parte nel Comune di Bitritto (in catasto foglio 5 p.lle 1p, 2, 6p, 15, 60p, 61, 82 e 83p), in data 14.6.2011 ha richiesto alla Regione Puglia autorizzazione all’ampliamento della cava sulle p.lle in catasto Comune di Bari foglio 29 nn. 73 e 97;
– dopo una nota interlocutoria in data 8.8.2011 a firma del Responsabile del S.U.R.A.E., non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni in ordine all’istanza di ampliamento la ricorrente ha iniziato l’attività  di coltivazione sulle predette particelle di ampliamento;
– con l’impugnato provvedimento, adottato a seguito di verbale di accertamento di violazione, il Responsabile del S.U.R.A.E. ha sospeso i lavori di coltivazione della cava con riferimento anche a particelle diverse da quelle relative all’istanza di ampliamento, ingiungendo al ricorrente di garantire la sicurezza del sito e di realizzare le opere di recupero ambientale dell’area oggetto di abusiva escavazione;
– con il ricorso in esame parte ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, deducendone i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione di legge (art. 13, commi 6,7 e 8, ed art. 16 della l.r. 37/1985 e s.m.i.). Violazione e falsa applicazione di legge (art. 16 Cost.; principi generali in materia di ragionevolezza e proporzionalità  nell’esercizio del potere sanzionatorio da parte della p.A.). Eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, nonchè per difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990: difetto di motivazione). Eccesso di potere per sviamento.
2) Violazione di legge (art. 21 quater l. n. 241/1990 e s.m.i.; principi di legalità  e di tipicità  degli atti amministrativi). Falsa applicazione di legge (art. 21 quinquies l. n. 241/1990 e s.m.i.). Eccesso di potere per difetto di presupposto e per sviamento.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Regione Puglia che contesta le avverse deduzioni e chiede la reiezione del ricorso;
Considerato che non ricorre nel caso di specie l’ipotesi del silenzio assenso in quanto, pur volendo ipotizzare in via generale una equipollenza dell’espressione “diverrà  esecutiva” contenuta nell’art. 13 comma 8 l.r. 37/1985 con l’istituto del silenzio assenso e al di là  della singolarità  della locuzione utilizzata dal legislatore regionale (T.A.R. Bari Sez. II, n. 3219/09), la fattispecie del silenzio assenso risulta preclusa vertendosi in materia ambientale (T.A.R. Bari Sez. II, 22.5.2012, n. 987);
Considerato che, in conformità  dei noti principi espressi in sede di giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CEE Sez. I 10.6.2004, n. 87), non è ammissibile l’assenso per silentium, costituendo pertanto deroga in tal senso rispetto ad ogni altra diversa previsione;
Considerato che dalla documentazione in atti si evince peraltro un inammissibile inizio dell’attività  estrattiva non solo in assenza dell’autorizzazione all’ampliamento, ma addirittura in epoca antecedente alla stessa data di presentazione della istanza di ampliamento;
Considerato che, peraltro, non risulta ammissibile una richiesta di parere alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici ex post;
Considerato che, pertanto, relativamente a tali profili, l’impugnato provvedimento risulta legittimo, ed anzi doveroso, e quindi del tutto immune dai denunciati vizi, con conseguente infondatezza del primo motivo di censura dedotto;
Considerato viceversa che risulta fondato il secondo motivo di censura nella sola parte in cui lamenta che l’impugnato provvedimento avrebbe sospeso e sanzionato l’attività  estrattiva svolta anche con riferimento alle particelle catastali originarie e per le quali sussisteva regolare autorizzazione alla coltivazione;
Considerato che la sospensione dell’attività  estrattiva anche con riferimento alle aree di cui alle particelle catastali già  oggetto di regolare autorizzazione appare viziata per eccesso di potere sotto vari profili e non trova collegamento logico con l’attività  estrattiva abusivamente intrapresa sulle particelle oggetto dell’istanza di ampliamento e in assenza della relativa autorizzazione;
Considerato pertanto che il ricorso va accolto in parte e solo limitatamente a tale profilo e che va invece respinto per la restante parte;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese di giudizio anche per effetto della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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