Giurisdizione – Pubblico Impiego- Scorrimento Graduatoria  – Giurisdizione del G.O. – Fattispecie

La controversia  avente ad oggetto la scelta dell’Amministrazione di scorrimento di una graduatoria (ormai decaduta) in luogo di altra, non rientrando nell’ambito della fattispecie degli atti di macro organizzazione (che sono esclusivamente quegli atti che riguardino aspetti rilevanti e significativi degli assetti organizzativi dell’Ente),  esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, appartenendosi alla giurisdizione del Giudice Ordinario, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite. a mente del quale in materia di pubblico impiego privatizzato “sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato articolo 63 co. IV, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. che si sviluppano fino all’approvazione delle graduatorie ¦” (SS.UU. 10490/2007); “le controversie relative alla fase successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario¦” (SS.UU. n. 307/2007).

N. 01468/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2008, proposto da: 
Lucia Zippo, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso Vito Petrarota in Bari, c/o St.Trevi via T.Fiore, 62; 

contro
A.S.L. Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Digirolamo, Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Leonardo Digirolamo in Bari, Lungomare Starita, 6; 

nei confronti di
Gianfilippo Loizzi, rappresentato e difeso dall’avv. Michelangelo De Benedittis, con domicilio eletto presso Mauro Fusaro in Bari, via Dante Alighieri N.24; 

per l’annullamento
della deliberazione n. 3150 del 19.07.2007 conosciuta in data 19.10.2007, con la quale si è assunto il controinteressato loizzi gianfilippo a tempo indeterminato nel posto vacante presso il po di terlizzi di collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio attingendo da graduatoria di concorso indetto dalla ex usl ba/2 approvata nel 2001; nonchè della nota prot. 190161 del 18.10.2007 di reiezione della domanda di assunzione a tempo indeterminato quale cps tecnico di laboratorio biomedico formulata dalla ricorrente e di trasmissione della deliberazione 3150/2007, con espressa riserva di motivi aggiunti e di ogni altro atto presupposto e conseguente ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S.L. Bari e di Gianfilippo Loizzi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Vito Petrarota, avv. C. Cagnazzo, su delega dell’avv. E. Trotta e avv. M. De Benedittis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente, classificatasi al 16° posto della graduatoria del concorso a n. 7 posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico di laboratorio, approvata dalla AUSL BA/1 con deliberazione n. 1737 del 28/12/2005, deduce l’illegittimità  del provvedimento di cui in epigrafe con cui è stata determinata l’assunzione in servizio del controinteressato, inserito come idoneo in una precedente graduatoria di concorso approvata con deliberazione della AUSL BA/2 n. 1270 del 30.7.2001.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1)violazione di legge sotto vari profili. Violazione art. 13 D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Eccesso di potere sotto vari profili;
2)violazione di legge con riferimento alle leggi regionali n. 22/2000 e n. 32/2001;
3)violazione dell’art. 14 del bando di concorso indetto nel 2004;
4)eccesso di potere per illogicità  delle scelte operate dalla U.S.L.
Si sono costituiti in giudizio l’A.S.L. Bari e il controinteressato, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’Udienza del 31 maggio 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. adito, atteso che la cognizione si appartiene al Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro.
Ed invero, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 29/93, come modificato dal D.Lgs. n. 80/98, sono devolute al Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni.
Con la normativa citata è stata delineata una cognizione generale del Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro nelle controversie di pubblico impiego, risultando viceversa configurato l’ambito di giurisdizione del Giudice Amministrativo solo con riferimento alle materie e alle controversie specificamente e tassativamente individuate dalla legge, fra cui la materia delle procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto.
Secondo l’orientamento interpretativo e giurisprudenziale ormai divenuto prevalente restano altresì devolute al Giudice Amministrativo anche le controversie relative a procedure concorsuali di tipo interno, finalizzate non già  alla costituzione del rapporto di impiego in senso vero e proprio, bensì all’acquisizione di diversa categoria, secondo la nuova classificazione, intendendo tale circostanza come integrante una sorta di novazione del rapporto, sempre che la nuova posizione funzionale possa considerarsi come una progressione in senso verticale.
Ed invero tale orientamento – desumibile dai principi più volte espressi dalla Corte di Cassazione SS.UU. (14/5/2007 n. 10940; 11/1/2007 n. 307), secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato “sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato articolo 63 co. IV, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. che si sviluppano fino all’approvazione delle graduatorie ¦” (SS.UU. 10490/2007); “le controversie relative alla fase successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario¦” (SS.UU. n. 307/2007) – è stato infine specificamente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con particolare riferimento all’ipotesi in esame.
Ed invero, la Corte di Cassazione, cui è affidata la funzione regolatrice della giurisdizione, ha più volte affermato tale orientamento, anche con specifico riferimento alla fattispecie della pretesa all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria (ex multis Cass., SS.UU., n. 12865 del 13.6.2011; vedi anche Cons. Stato, Sez. V, 23.1.2012 n. 269).
Il caso in esame, tuttavia, non rientra in tali ipotesi, trattandosi comunque della pretesa allo scorrimento di una graduatoria in luogo di altra, ritenuta ormai decaduta e priva di efficacia.
La ricorrente in sostanza si duole del fatto che l’Amministrazione abbia assunto in servizio il controinteressato, procedendo allo scorrimento di una graduatoria approvata nel 2001 indetta dall’AUSL BA/2 e non invece all’assunzione di essa ricorrente, mediante scorrimento della graduatoria nella quale risulta idonea in posizione utile approvata dalla A.U.S.L. BA/1 in data 28.12.2005, assumendo tra l’altro l’intervenuta decadenza e inefficacia della declaratoria del 2001, nonchè la priorità  e la prevalenza della graduatoria più recente.
Nè può ritenersi sussumibile la scelta dell’Amministrazione di scorrimento di una graduatoria in luogo di altra nell’ambito della fattispecie degli atti di macro organizzazione, atteso che sono tali solo quegli atti che riguardino aspetti rilevanti e significativi degli assetti organizzativi dell’Ente.
La controversia in esame esula, pertanto, dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, appartenendosi alla giurisdizione del Giudice Ordinario, secondo il succitato orientamento delle Sezioni Unite.
Tale profilo di inammissibilità  per difetto di giurisdizione risulta preliminare ed assorbente di ogni altra questione.
Resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.
Ricorrono evidenti ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – II^ Sez., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 57/2008, proposto da Zippo Lucia, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito e statuisce appartenersi la giurisdizione al Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processual-civilistici.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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