Procedimento amministrativo – Sovvenzioni, contributi e sussidi – Ammissione agli incentivi ex art. 15 D.Lgs. n. 185/2010 – Difetto di coerenza tra proponente e iniziativa proposta – Rilevanza – Fattispecie
 

Nel caso di Società  composta da due soci, deve considerarsi legittima la comunicazione dei motivi ostativi l’ammissibilità  della domanda diretta ad ottenere le agevolazioni di cui all’art. 15 D.Lgs n. 185/2010 – riservate ex art. 19 a società  di persone – fondata sulla rilevata incoerenza tra la situazione del soggetto proponente e l’iniziativa proposta. (Nella specie solo uno dei soci era in possesso dell’esperienza di casaro risultando, per altro verso, già  occupato presso altro datore di lavoro, con ciò elidendo il disposto dell’art. 19 D.Lgs. n. 185/2010 che, nel fare richiamo dell’art. 17, richiede che i soggetti richiedenti siano privi di occupazione).

N. 01472/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2012, proposto da: 
Serra S.a.s. di Serra Francesco & C., rappresentato e difeso dall’avv. Marialuisa Tarricone, con domicilio eletto presso Sergio Ruggiero in Bari, via Boemondo, 21; 

contro
Agenzia Invitalia Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Rossi, con domicilio eletto presso Pierluigi Rossi in Bari, via D.Nicolai N.21; 

per l’annullamento
– del provvedimento, datato 07/02/2012, emesso da invitalia – agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (prot. n. 3100/spo-del), ricevuto in data 13/02/2011, a firma di carmela d’amato, nella sua qualità  di responsabile procuratore finanza e impresa, dichiarativo della inammissibilità  della domanda di concessione delle agevolazioni di cui al d.lgs. 21 aprile 2000 n. 185;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
– previa sospensione e/o concessione delle misure cautelari di cui all’art. 21 comma 8 legge n. 1031/71;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia Invitalia Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. P. Rossi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

La ricorrente ha presentato istanza per ottenere le agevolazioni di cui al D.Lgs. 21.4.2000 n. 185, cui ha fatto seguito in data 21.12.2011, la comunicazione dei motivi ostativi all’ammissibilità  della domanda, per difetto di coerenza tra proponente e iniziativa proposta.
La ricorrente ha formulato osservazioni, evidenziando la natura di attività  artigiana e l’assenza di richiesta di abilitazione per l’espletamento dell’attività  di casaro.
àˆ intervenuto quindi l’impugnato provvedimento, del quale la ricorrente chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di censura:
1) illegittimità  per eccesso di potere. Il travisamento dei fatti. La manifesta irragionevolezza. L’ingiustizia grave. Lo sviamento.
2) Richiesta di risarcimento danni.
Si è costituita in giudizio Invitalia S.p.a., già  Sviluppo Italia S.p.a., contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 31 maggio 2012 il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata; il ricorso è stato quindi introitato per la decisione.
Rileva il Collegio che il ricorso è infondato.
Ed invero, la società  ricorrente ha chiesto la concessione delle agevolazioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 185/2000, riservate ex art. 19 a società  di persone.
Ciò premesso, nel caso di specie, la Società  risulta composta di due soci, dei quali solo uno in possesso dell’esperienza come casaro (secondo le indicazioni rese dalla stessa società  nella domanda di ammissione ai benefici) e tuttavia già  occupato presso altro datore di lavoro.
Da quanto sopra consegue la legittimità  della rilevata incoerenza tra soggetto proponente e iniziativa proposta, incoerenza non elisa dalla tardiva affermazione resa in sede di osservazioni e relativa ad un asserito possesso della capacità  e dell’esperienza come casaro anche da parte dell’altro socio.
Quanto alla domanda risarcitoria rileva il Collegio che non è stata fornita alcuna prova in ordine all’an debeatur e alla sussistenza nella specie dei presupposti minimi anche con riferimento alla stessa esistenza di un danno risarcibile, esistenza che non può che discendere dal riconoscimento della spettanza del bene o utilità  rivendicati, circostanza quest’ultima che è invece esclusa nel caso di specie e comunque del tutto indimostrata.
Il ricorso va dunque respinto in toto.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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