Giurisdizione – Azione di rivalsa dello Stato ex art. 16bis L. 11/2005 – Controversie – Giurisdizione del G.O.

In base all’art. 16 bis della L. n. 11/2005 lo Stato ha “diritto” di rivalersi – sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati responsabili delle relative violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo – degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese nei suoi confronti dalla CEDU. Dalla qualificazione formale di “diritto”, operata dall’art. 16 bis, citato, discende che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del G.O..
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Vedi Cons. di Stato, sez. IV, sentenza 31 ottobre 2013, n. 5267 – 2013; ric. n. 2382 – 2013
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N. 01461/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00707/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 707 del 2012, proposto da: 
Comune di San Ferdinando di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n.29; 

contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, n.97; 

per l’annullamento
del decreto del presidente del consiglio dei ministri 20.02.2012 con cui è stato ordinato al comune di san ferdinando di puglia di versare, in favore dello stato italiano, la somma di Euro 903.100,00 in attuazione di quanto stabilito dall’art. 16 bis, comma 9, della l. n. 11/2005, trasmesso con nota prot. n. 39295 del 15.03.2012, ricevuta in data 22.03.2012, dal ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Aldo Loidice e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il Comune di S. Ferdinando è stato destinatario di un decreto del PCM con cui lo Stato ha esercitato il diritto di rivalsa per la somma pagata in esecuzione di una condanna della CEDU per violazione del diritto di proprietà  derivante da una procedura espropriativa illegittima.
La violazione imputata al comune di S. Ferdinando è consistita nella mancata adozione del provvedimento di esproprio nel termine quinquennale dalla disposta occupazione di urgenza, con conseguente violazione di uno dei diritti fondamentali previsti dall’art.1 protocollo 1, così come interpretato dalla Corte .
All’udienza cautelare del 12.7.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio condivide la posizione di recente assunta (24.5.2012) dal TAR Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, con la sentenza n.378/2012.
In quella sede si è affermato che è preliminare ed assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione.
L’art. 16 bis della legge n. 11/2005 e succ. modif. dispone, nei commi da 5 a 9, quanto segue:
“5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà  fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità  speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell’entità  del credito dello Stato nonchè l’indicazione delle modalità  e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità  di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità  del credito dello Stato e l’indicazione delle modalità  e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma”.
In base a tali disposizioni, lo Stato ha “diritto” di rivalersi – sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati responsabili delle relative violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo – degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese nei suoi confronti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
La qualificazione formale di “diritto”, operata dall’art. 16 bis, citato, della pretesa di rivalsa dello Stato trova conferma anche sul piano sostanziale, giacchè la legge non attribuisce allo Stato alcuna potestà  autoritativa relativamente a detta rivalsa, ma individua direttamente presupposti e contenuto del relativo rapporto obbligatorio, che insorge in buona sostanza ex lege.
In senso contrario non può neppure invocarsi il valore di titolo esecutivo riconosciuto al provvedimento di determinazione del dovuto anche in assenza di “intesa” dell’ente interessato, giacchè tale valore attiene, facilitandola, alla fase di realizzazione in concreto del diritto (si pensi agli atti sicuramente “privati”, ai quali è riconosciuto valore di titolo esecutivo, quali gli assegni e le cambiali), mentre l’insorgere di quest’ultimo avviene direttamente per legge, non secondo il canone pubblicistico (potestà  – interesse legittimo), ma attraverso quello obbligatorio (credito – debito).
Nè detto provvedimento esecutivo può limitare il diritto del preteso debitore di contestare la sussistenza dei presupposti di legge della rivalsa, innanzi al giudice dei diritti soggettivi, cioè l’A.G.O.
In relazione a quanto precede, il ricorso in esame deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione dell’autorità  giudiziaria ordinaria (cfr. C.S., ord., IV, 31 agosto 2011, n. 3785).
In considerazione della novità  della questione e del fatto che si tratta di controversia tra enti pubblici, sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina in favore del Giudice ordinario.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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