1. Pubblica Sicurezza – Autorizzazione svolgimento attività vigilanza privata – Revoca – Per carenza requisiti di capacità tecnica – Legittimità
2. Pubblica Sicurezza – Autorizzazione svolgimento attività vigilanza privata – Revoca – Per reiterate carenze organizzative e gestionali – Legittimità
1. La revoca dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di vigilanza privata è prevista dall’art. 136 del T.U.L.P.S. e può essere disposta non solo per l’accertata carenza dei requisiti di buona condotta e di affidabilità , ma anche a seguito dell’accertato venir meno del requisito della capacità tecnica, la quale va verificata non solo in riferimento al numero degli addetti alla struttura aziendale della quale l’istituto si avvale nello svolgimento dell’attività , ma anche e soprattutto alle modalità di erogazione del servizio.
2. L’attività di vigilanza privata richiede la dimostrazione della massima serietà della azienda e dei soggetti che vi lavorano e, pertanto, è legittimo il provvedimento di revoca adottato per far cessare lo svolgimento di una attività di vigilanza di rilevante interesse pubblico (che contribuisce alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica) da parte di un soggetto che, con puntuale e motivata valutazione, non è ritenuto in possesso dei requisiti normativamente sanciti dall’art. 136 del T.U.L.P.S..
N. 01456/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Vigilanza di Capitanata S.r.l. Istituto di Vigilanza Privata, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150;
contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Questura di Foggia, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
– del provvedimento del prefetto della provincia di Foggia prot. n. 2509/10/ist.vig./area i-bis del 9.04.2010, con cui si comunicava all’istituto ricorrente la revoca dell’autorizzazione n. 1574/area d, rilasciata al sig. cusmai”;
– di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto connesso e consequenziale, ed in particolare delle note della questura di Foggia n. div p.a.s.i. cat. 16a/09 del 9 marzo 2009 e n. cat. 16a/09 del 3 agosto 2009; della nota del prefetto di Foggia del 7.09.2009 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza prefettizia; delle note della questura di Foggia n. cat. 16/a/10 del 17 febbraio 2010 e n. cat. 16/a/10 del 24 marzo 2010.
motivi aggiunti:
– della nota prot. n. 1107/area i^ della prefettura – u.t.g. di Foggia del 23.02.2008; della nota n. div. p.a.s.i. cat. 16a/09 della questura di Foggia del 9 marzo 2009; della nota n. cat. 16/a/09 della questura di foggia del 3 agosto 2009; della nota del prefetto di foggia del 7.09.2009 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza prefettizia; della nota n. cat. 16/a/09 della questura di Foggia del 5.11.2009; della nota della questura di Foggia cat. 16/a/10 del 24 marzo 2010, nonchè della nota n. 2509/i.v./area i bis della prefettura – u.t.g. di Foggia del 13.05.2010 e della nota della questura di foggia – divisione polizia amministrativa sociale e dell’immigrazione del 12.05.2010;
motivi aggiunti:
del provvedimento del prefetto di Foggia prot. 2509/10/ist. vig. – area bis del 16 luglio 2010, notificato in data 30 agosto 2010, con cui si dispone che “il provvedimento prefettizio di pari numero in data 9.04.2010, con cui è stata disposta la revoca dell’autorizzazione ex art. 134 tulps al sig. cosmai, è confermato in ogni sua parte”; nonchè di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ed in particolare della nota della questura di foggia div. p.a.s.i. cat. 16/a/10 del 15 luglio 2010, e dell’eventuale processo verbale relativo all’ispezione effettuata presso l’istituto deducente.
motivi aggiunti:
del provvedimento della questura di Foggia – divisione polizia amministrativa sociale e dell’immigrazione – cat. 16/a/10 del 15 luglio 2010, ad oggetto “trasmissione atti relativi al controllo esperito presso l’istituto vigilanza di capitaneria s.r.l., sito in Foggia, corso del Mezzogiorno n. 190”, con cui si assume a carico dell’istituto ricorrente una evidente mancanza di requisito di capacità tecnica sia sotto il profilo organizzativo che nell’attuazione operativa nell’espletamento dei servizi svolti, evidenziata dai vari aspetti riscontrati anche nell’attività di controllo espletata;
della relazione di servizio del 14 luglio 2010 del ministero dell’interno – questura di Foggia – divisione polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione – squadra di polizia giudiziaria, con tutti i relativi allegati;
nonchè di ogni atto e provvedimento connesso ed in particolare, ove occorra, della nota u.t.g. 2509/area i-bis del 2.7.2010, menzionata nell’epigrafe del provvedimento della questura di Foggia – divisione polizia amministrativa sociale e dell’immigrazione – cat. 16/a/10 del 15 luglio 2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Foggia e di Questura di Foggia e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Gennaro Notarnicola e avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa sono i provvedimenti in epigrafe del Ministero dell’Interno, del Prefetto e del Questore della Provincia di Foggia, impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, che hanno disposto la revoca dell’autorizzazione n. 1574/area d, precedentemente rilasciata all’istituto odierno ricorrente, che ne ha dedotto in ricorso e con motivi aggiunti l’illegittimità per i seguenti motivi :
violazione degli artt. 134 e 136. R.D. 18 giugno 1931, n. 773 -TULPS, dell’art. 257 R.D. 6 maggio 1940. n. 635 – regol. esec. TULPS, dell’art. 3 Cost., violazione degli artt. 1, 3, 7, 8. e 10 L. 7.8.1990, n. 241, dell’art. 1218 c.c., dei principi di proporzionalità , ragionevolezza dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, di motivazione, contraddittorietà , illogicità , ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.
Il ricorso è infondato.
Sono in primo luogo da disattendere le censure di violazione degli artt. 1, 3, 7, 8. e 10 L. 7.8.1990, n. 2413 e 10 L. 241/90 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Infatti l’asserita regolarizzazione della posizione contributiva di parte ricorrente presso l’Inps e l’Inail e così pure l’asserita congruità del numero di guardie giurate in forza all’istituto ricorrente non sono di per sè preclusive dell’adozione degli impugnati provvedimenti sanzionatori che si fondano su altre carenze, aventi di per sè carattere autonomo e sufficiente a giustificare l’adozione degli impugnati provvedimenti.
Così pure non hanno pregio le considerazioni in ordine alla situazione debitoria dell’istituto ricorrente che avrebbe provveduto alla data di adozione dei provvedimenti impugnati ad estinguere ogni debito.
Infatti l’incapacità tecnica di parte ricorrente si fonda su presupposti diversi ed adeguati e non può condividersi l’ulteriore censura con cui si assume che la sanzione irrogata risulta assolutamente abnorme e sproporzionata rispetto ai fatti contestati.
Nè è configurabile l’asserita violazione degli artt. 134 e 136 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – TULPS, dell’art. 257 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 – regol. esec. TULPS.
Al riguardo il Collegio rileva che la revoca dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di vigilanza privata è prevista dall’art. 136 del T.U.L.P.S. e può essere disposta non solo per l’accertata carenza dei requisiti di buona condotta e di affidabilità .
Infatti il provvedimento di revoca può essere adottato anche a seguito dell’accertato venir meno del requisito della capacità tecnica, la quale va verificata non solo in riferimento al numero degli addetti alla struttura aziendale della quale l’istituto si avvale nello svolgimento dell’attività , ma anche e soprattutto alle modalità di erogazione del servizio.
Tale attività di verifica è finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico primario al corretto svolgimento dei servizi di vigilanza, che contribuisce alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Orbene, nella fattispecie di cui è causa, dalla documentazione prodotta in giudizio e che le prospettazioni di parte ricorrente sia in ricorso che nei vari motivi aggiunti non hanno potuto vanificare, si evince che il suddetto controllo è stato puntualmente effettuato dall’intimata Amministrazione, che è pervenuta all’adozione degli impugnati provvedimenti sanzionatori previa motivata ed adeguata istruttoria come già rilevato in sede cautelare sia da questo Tribunale con ordinanza n. 945/2010, confermata in appello dal Consiglio di Stato Sez, terza con ordinanza n. 782/2011.
Nè le ragioni addotte dalla ricorrente al fine di giustificare le assenze e le presenze irregolari rilevate il 12 luglio 2010 dagli organi della Questura appaiono plausibili. Tali episodi dimostrano comunque l’inadeguatezza dell’organizzazione aziendale, non potendo disconoscersi la mancanza di professionalità di personale, che si assenta dal posto di lavoro per improvvisi e non meglio imprecisati impegni o in conseguenza di comportamenti incauti, qual è l’assunzione, in orario di servizio, di bevande ghiacciate.
Nè, sotto un distinto profilo, è sintomo di professionalità il comportamento della guardia giurata, che non comunichi tempestivamente il mutamento del domicilio e così pure non trova adeguata giustificazione la presenza del sig. Domenico Salvatore in Centrale Operativa senza svolgere alcuna mansione e con la sola finalità di svolgere un asserito apprendistato, circostanza che risulta contrastante con il dato di fatto che il suddetto soggetto risulta regolarmente assunto sin dal mese di aprile con normale contratto di lavoro.
Pertanto le irregolarità riscontrate sia dalla Prefettura che dalla Questura di Foggia, considerate nel loro complesso, evidenziano varie carenze gestionali e sono tanto più gravi in considerazione della natura della attività in esame.
Infatti l’attività di vigilanza privata richiede la dimostrazione della massima serietà della azienda e dei soggetti che vi lavorano e pertanto sono legittimi gli atti impugnati ed anche il provvedimento di revoca per far cessare lo svolgimento di una attività di vigilanza di rilevante interesse pubblico, che contribuisce alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ad un soggetto, come l’Istituto ricorrente, che non è stato più ritenuto in possesso dei requisiti normativamente sanciti dall’art. 136 del T.U.L.P.S con una puntuale indicazione dei molteplici elementi posti a fondamento della suddetta valutazione.
In base alle suesposte considerazioni, vanno quindi disattese tutte le ulteriori censure formulate sia in ricorso che nei motivi aggiunti.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente società Vigilanza di Capitanata S.r.l. Istituto di Vigilanza Privata al pagamento a favore dell’intimata Amministrazione dell’Interno delle spese ed onorari del giudizio, liquidati nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)