Risarcimento del danno – Omesso esercizio dell’azione di annullamento dell’atto amministrativo – Danni impedibili col tempestivo esercizio dell’azione di annullamento – Causalità ipotetica – art. 30 c.p.a. – Risarcibilità – Esclusione – Fattispecie
Non sono risarcibili i danni evitabili con l’efficace impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, il tutto in ossequio alla regola del giudizio della c.d. “causalità ipotetica” introdotta dall’art. 30, com. 3, c.p.a., ricognitiva di principi già evincibili alla stregua di un’interpretazione evolutiva dell’art. 1227, comma 2, c.c. La scelta di non avvalersi della forma di tutela specifica, infatti, integra violazione del canone di buona fede e dell’obbligo di cooperazione e spezza il nesso causale fra la condotta antigiuridica e il pregiudizio (Nel caso di specie il ricorrente lamentava danni derivanti da mancata liquidazione di un contributo per un corso di formazione, originariamente concesso, successivamente revocato dalla p.A., con provvedimento non impugnato nei termini prescritti).
N. 01455/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2010, proposto da:
Spagnesi Mario quale legale rappresentante della Ekoclub International O.N.L.U.S. congiuntamente al sig. Luciano Nicola Casalino, in qualità di Commissario della suddetta Associazione Coordinamento regionale della Puglia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Donato Masiello e Francesco Saverio Del Buono, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Saverio Del Buono in Bari, al viale Unità D’Italia, n. 11;
contro
Provincia di Bari, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ottolino, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Sparano n.73; dott. Giacomo Pondrelli, in qualità di Dirigente del Servizio Caccia e Pesca dell’Amministrazione provinciale di Bari;
per il risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi a causa dell’illecito comportamento della P.A. in relazione di solidarietà con il proprio Dirigente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. F.S. Del Buono e avv. G. Ottolino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe parte ricorrente chiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della mancata liquidazione di contributo per corso di formazione per guardie venatorie volontarie ex legge regionale n.27/98 (art.54, comma 4).
Più precisamente, emerge dagli atti di causa che il contributo in questione era stato originariamente concesso con determina dirigenziale n.19 del 19.11.2007 per un importo di €9.320,00 e successivamente revocato con determina n.13 del 4.3.2009 per riscontrata insussistenza delle condizioni di legge per l’elargizione del contributo stesso (l’art.54 su richiamato non contemplerebbe contributi per corsi di qualificazione o aggiornamento per guardie volontarie).
Con atto depositato in data 29.7.2010 si è costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
All’udienza del 27 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il gravame è in parte irricevibile e in parte infondato.
2.1.- Ed invero i motivi sub 2, 3 e 4 sono diretti a censurare l’autotutela esercitata con la richiamata determina dirigenziale n.13 del 4 marzo 2009.
Parte ricorrente stessa dichiara in ricorso di aver acquisito conoscenza della determina in questione il 20 maggio 2009. Il gravame è stato però proposto soltanto nell’aprile 2010. Di tutta evidenza pertanto la tardività del ricorso in questa parte.
2.2.- Con i motivi sub 1 e 5 parte ricorrente tenta invece di configurare una qualche forma di responsabilità per danni a carico dell’Amministrazione intimata.
In questa parte il gravame è invece infondato per inconfigurabilità del nesso di causalità tra la condotta che si assume antigiuridica e il danno astrattamente risarcibile (del quale, peraltro, non vi è nemmeno prova).
E’ sufficiente in proposito richiamare il recente insegnamento dell’Adunanza plenaria n.3/2011 circa la non risarcibilità dei danni evitabili con la diligente utilizzazione degli strumenti di tutela anche giurisdizionale previsti dall’ordinamento, oggi sancita dall’art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo entrato in vigore soltanto nel settembre 2010, ma ritenuta applicabile con efficacia retroattiva in quanto ricognitiva di principi già evincibili attraverso un’ interpretazione evolutiva del capoverso dell’articolo 1227 c.c..
L’Adunanza ha più precisamente affermato che “In questo quadro la norma introduce un giudizio basato sulla cd. causalità ipotetica, in forza del quale non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui è tenuto, secondo correttezza.”; con la precisazione che la giurisprudenza più recente ha adottato un’interpretazione estensiva ed evolutiva del comma 2 dell’art. 1227, secondo cui il creditore è gravato non soltanto da un obbligo negativo (astenersi dall’aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno).
Nel caso di specie la scelta di non avvalersi della forma di tutela specifica e non (comparativamente) complessa -ove rapportata all’azione proposta con il presente giudizio- integra a giudizio del Collegio la violazione dell’obbligo di cooperazione e, dunque, recide il nesso causale tra la condotta antigiuridica e il danno risarcibile.
La totale inerzia osservata nella coltivazione di rimedi giudiziali integra, a giudizio del Collegio, una chiara violazione degli obblighi cooperativi che gravano sul creditore danneggiato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda risarcitoria non può essere accolta.
3.- In sintesi il ricorso deve in parte essere dichiarato tardivo e in parte respinto. Considerata tuttavia la novità delle questioni trattate, soprattutto con riferimento al recente arresto dell’Adunanza plenaria, il Collegio ritiene opportuno compensare le spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)