1. Pubblica Sicurezza – Licenza per porto d’armi – Rilascio – Discrezionalità – Limite
2. Pubblica Sicurezza – Licenza porto d’armi – Procedimento per il rilascio – Legge n. 241/1990 – Applicabilità
1. L’articolo 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 rimette alla valutazione discrezionale dell’autorità di p.s. il giudizio relativo all’affidabilità del richiedente il porto d’armi. Tale valutazione, pur essendo connotata da ampia discrezionalità è, comunque, sindacabile sotto il profilo della palese irragionevolezza.
2. Per quanto a tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza, non è precluso il rigetto del rinnovo del porto d’armi, in presenza della condotta poco accorta del richiedente, purtuttavia è onere dell’Amministrazione procedente, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990, indicare in motivazione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione di diniego, con specifico riferimento alle risultanze dell’istruttoria.
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TAR, ric. n. 718 – 2012
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N. 00560/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00718/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Francesco Lasaracina, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;
contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del silenzio-rigetto opposto dal Prefetto p.t. della Provincia di Bari sul ricorso gerarchico spedito in data 12.12.2011;
– del decreto del Questore di Bari prot. (cat.6f/pas/2011) datato 27.9.2011, notificato il 12.11.2011;
– della nota prot.966/6f/2011 in data 5/9/2011, recante comunicazione di avvio del procedimento amministrativo preordinato al “… diniego della licenza di porto di fucile uso caccia…” , nonchè di ogni altro atto a questi presupposto, prodromico, connesso e conseguente ancorchè non conosciuto;
con i motivi aggiunti depositati il 5 luglio 2012 si chiede l’annullamento:
– delle note della Questura di Bari prot. n.6.f/pas/2012, in data 23.5.2012, e prot. n.6.f/pas/2011, in data 9.1.2012, versate in atti rispettivamente il 29.5.2012 ed il 31.5.2012;
– della nota prot. 50072/2011/cont./area o.p. 1° ter, della Prefettura di Bari, prodotta in giudizio il 31.5.2012, nonchè di ogni altro atto a questi presupposto, prodromico, connesso e conseguente ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Bari, della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Gennaro Notarnicola e l’avv. dello Stato Ines Sisto;
Considerato che l’articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 rimette alla valutazione discrezionale dell’autorità di p.s. il giudizio relativo all’affidabilità del richiedente il porto d’armi e che tale giudizio è connotato da ampia discrezionalità , anche se non illimitata e comunque sindacabile sotto il profilo della palese irragionevolezza;
considerato peraltro che anche in materia dev’essere osservata la legge sul procedimento;
considerato pertanto che, in teoria, a tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza non sarebbe precluso il rigetto del rinnovo del porto d’armi, in presenza della condotta poco accorta del ricorrente (oggetto della denuncia penale 12 dicembre 2007, richiamata nell’atto contestato);
considerato che tale condotta è consistita nell’aver lasciata incustodita l’arma (resa comunque non utilizzabile e riposta nell’apposita custodia rigida) in posizione visibile dall’esterno dell’automobile parcheggiata per breve tempo nelle vicinanze, chiusa e dotata di allarme;
considerato però che, ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il provvedimento deve indicare in motivazione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, con specifico riferimento alle risultanze dell’istruttoria;
considerato che l’atto del Questore impugnato non estrinseca la valutazione dei fatti con riguardo alle controdeduzioni della parte e, soprattutto, al (mancato) sviluppo della vicenda penale e al preliminare avviso positivo della Stazione dei carabinieri di Noci;
considerato che la Prefettura agisce nella fattispecie in sede giustiziale;
considerato pertanto che nella fattispecie, nei limiti sopra indicati, si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione terza) accoglie l’istanza cautelare nei limiti e per le ragioni sopra individuati e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Spese della fase cautelare compensate.
Fissa la discussione della causa all’udienza del 24 ottobre 2013.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)