Procedimento amministrativo – Partecipazione alle procedure di evidenza pubblica – Modalità  di invio della domanda di partecipazione – Consegna all’Ufficio postale – Tempestività  – Sussiste

Anche in applicazione del principio del favor partecipationis, deve considerarsi tempestiva la presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica (nel caso di specie per ammissione a contributi pubblici), qualora la stessa venga materialmente consegnata all’Ufficio postale entro il prescritto orario, a nulla rilevando la circostanza che il timbro postale sia stato apposto sul plico in momento successivo.

 
N. 01452/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01339/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco p.t., in proprio e quale soggetto capofila SAC “Costa dei Ginepri”, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, alla via Nicolai n.43; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare N. Sauro n.33; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed Ente Parco Nazionale del Gargano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; Comune di Mesagne, Comune di Ostuni, Comune di Nardò;

per l’annullamento, previa sospensva,
– della determinazione 2.2.2011 n. 4 (comunicata in data 11.2.2011) del direttore dell’Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti della Regione Puglia con cui, nell’ambito della procedura di cui all’avviso pubblico “Sistemi Ambientali e Culturali” (SAC) approvato con DGR n. 2329/10, è stata dichiarata “non ammissibile” la proposta “Costa dei Ginepri” di cui è capofila il Comune di Porto Cesareo;
– della nota 2.2.2011 Regionale prot. n. AOO-004/127 (pervenuta al Comune di Porto Cesareo in data 11.2.2011) con la quale è stato comunicato al Comune di Porto Cesareo “che la VS proposta di Sistema Ambientale e Culturale denominata Costa dei Ginepri è stata ritenuta non ammissibile alla successiva fase di valutazione di merito”;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che ha portato alla determinazione di non ammissibilità  della suddetta proposta ed in particolare dei verbali della Commissione deputata all’espletamento della prima fase di verifica di ammissibilità ;
– nonchè ove occorra e nei limiti di cui si dirà  nel ricorso dell’Avviso Pubblico “Sistemi Ambientali e Culturali” (S.A.C.) approvato con DGR 29.10.2010 n. 2329 e pubblicato sul BURP 04.11.2010 n. 167;
e con MOTIVI AGGIUNTI:
-della deliberazione di G.R. n.738 del 19.4.2011 con la quale è stata approvata la graduatoria finale;
-dei verbali della Commissione di valutazione, nominata con determinazione n.7/2011 e, in particolare di quello adottato nella seduta del 25 marzo 2011;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. F. Meo, su delega dell’avv. V. Pellegrino, avv. O. S. Di Lecce, su delega dfell’avv. A. Loffredo e avv. dello Stato Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, notificato in data 9.4.2011 e depositato il successivo 13 aprile, il Comune di Porto Cesareo ha impugnato in proprio e quale soggetto capofila SAC “Costa dei Ginepri” l’esclusione dalla procedura di cui all’avviso pubblico “Sistemi Ambientali e Culturali” (SAC) approvato con DGR n. 2329/10 e la successiva approvazione della graduatoria definitiva.
Le ragioni dell’esclusione risiedono nell’asserita tardività  dell’invio della domanda di partecipazione che, secondo le previsioni dell’avviso stesso, sarebbe dovuta pervenire entro le 12.30 del 10 dicembre 2010; con la precisazione testuale che per le domande inviate a mezzo posta “..farà  fede il timbro postale di spedizione”.
Nel caso di specie la domanda sarebbe stata spedita il giorno 10 ma alle ore 13.30.
Parte ricorrente, con il gravame introduttivo, articola un unico motivo con cui oppone l’avvenuta “consegna” alla posta mediante la cd. “Bolgetta” (ossia cartella contenente tutta la posta che il Comune ha intenzione di spedire quel giorno e che viene consegnata all’Ufficio postale) alle ore 12.30 del giorno stabilito, come da ricevuta versata in atti, asserendo che è con riferimento a tale momento cha vada valutata la tempestività  dell’istanza; ciò in linea con le disposizioni dettate in relazione alla notificazione a mezzo posta a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale.
La stessa censura poi il Comune stesso riproduce in via derivata avverso la successiva deliberazione di Giunta regionale che ha approvato la graduatoria definitiva, unitamente a profili di illegittimità  propria.
Si sono costituiti in giudizio sia la Regione sia il Ministero e l’Ente parco resistenti con atti -rispettivamente- prodotti in data 14 maggio e 19 agosto 2011.
Con ordinanza n. 760/2011, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta congiuntamente al gravame apprezzando favorevolmente il fumus sul presupposto che -testualmente- “..non appare condivisibile l’assunto dell’Amministrazione fondato sulla discutibile distinzione tra “consegna” e “spedizione” del plico, atti riconducibili a soggetti diversi”.
All’udienza del 12 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso appare fondato e va accolto.
La distinzione tra “consegna” e “spedizione” del plico non trova invero conforto nella normativa di riferimento per un verso ispirata al favor partecipationis e per altro verso orientata a dare rilievo decisivo al momento della consegna effettiva del plico all’Ufficio postale (vedi l’art.149, comma 3, c.p.c. in materia di notificazione a mezzo posta).
Diversamente opinando si finirebbe con il far ricadere sull’Amministrazione ricorrente gli effetti di una condotta alla stessa non imputabile.
Assorbita ogni altra censura il gravame va quindi accolto. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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