Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Procedimento amministrativo – Giudicato – Autotutela – Non sussiste

 
Non può qualificarsi atto in autotutela il provvedimento emanato in esecuzione di sentenza del Giudice Amministrativo (nella fattispecie è stato sospeso in via cautelare il provvedimento, definito di autotutela, emanato in esecuzione di sentenza passata in giudicato che, peraltro, aveva annullato il provvedimento impugnato solo per difetto di istruttoria).
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Vedi Cons. di Stato, sez. VI, ordinanza 15 ottobre 2012 n. 4797 – 2012; ric. n. 6785 – 2012
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TAR, ric. n. 893 – 2012 

N. 00553/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00893/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2012, proposto da:

Vincenzo Saponaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Ciocia e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Pizzoli, n. 8;

contro
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante, n. 51; 

nei confronti di
Vincenzo Miccolis, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Polignano, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza prot. n. 0021718, reg. ord. n. 0211 del 18.4.2012, notificata in data 20.4.2012 ad oggetto “presa d’atto della sentenza del c.d.s. n. 5105/2010 emessa su ricorso di Saponaro Vincenzo ed annullamento degli atti conseguenti e connessi”;
– di ogni atto connesso, presupposto, e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa l’ordinanza prot. n. 011753 del 1.3.2012 di “notifica avvio procedimento per annullamento del certificato di agibilità  del 16.11.2004 prot n. 24909 e degli atti presupposti e connessi”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e di Vincenzo Miccolis;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore, Lorenzo Dibello e Giuseppe Polignano;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che il provvedimento impugnato non può qualificarsi quale provvedimento adottato in sede di autotutela da parte dell’Amministrazione resistente, ma risulta emanato in esecuzione della sentenza della Sezione II di questo Tribunale n. 3016 del 4 dicembre 2009 concernente la sola concessione edilizia prot. n. 6386/95, sentenza che peraltro ha accolto il ricorso proposto al ricorrente per difetto di istruttoria, non essendo certa la data di ultimazione dei lavori e che è stata confermata dal Consiglio di Stato;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, tuttavia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa l’udienza pubblica del 4 luglio 2013 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)