Procedimento amministrativo – Garanzie partecipative – Preavviso di rigetto – Rinnovo permesso di soggiorno- Necessità 

Si appalesa illegittimo il provvedimento di archiviazione dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per la mancata adozione del preavviso di rigetto che non ha consentito al ricorrente di rappresentare i fatti sopravvenuti.
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TAR, ric. n. 832 – 2012
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N. 00552/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00832/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2012, proposto da:

Iv Myftiu, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Napoli, n. 138;

contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di archiviazione dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno presentata il 29.9.2008, cat. a. 12.2011/imm/ps, portato a conoscenza solo in data 02.05.2012;
nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Tiziana Sangiovanni e l’avv. dello Stato Ines Sisto.;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, in quanto, in particolare, l’atto impugnato si appalesa illegittimo per la mancata adozione del preavviso di rigetto che non ha consentito al ricorrente di rappresentare i fatti sopravvenuti ed in quanto l’Amministrazione resistente non ha tenuto conto della situazione familiare del ricorrente, in violazione dell’art. 5 del d.lgs n. 286 del 1998;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa l’udienza pubblica del 4 aprile 2013 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)