1.    Enti e organi della P.a.  – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Contenuto plurimo – Genericità  delle prescrizioni – Illegittimità 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordinanza sindacale contingibile e urgente – Legittimazione passiva della Prefettura – Non sussiste

1.   E’ illegittima l’ordinanza sindacale contingibile e urgente dal contenuto plurimo – prescrittivo e preventivo – finalizzato alla salvaguardia della incolumità  pubblica che riveli i caratteri di genericità  delle prescrizioni e indeterminatezza rispetto ai destinatari del provvedimento stesso, tanto da non consentire l’accertamento delle relative responsabilità  riguardanti i singoli agenti coinvolti (nella specie l’ordinanza, rivolta ad un condiminio, titolare di un diritto di superifice su una parte del suolo sottoposto al rischio e limitatamente all’uso necessario alla realizzazione di opere di costruzione del condominio stesso, obbligava il condominio ad effetturare interventi di verifica e opere di ripristino su una porzione di suolo molto più ampia e ad intervenire con lavori ai quali è obbligato il proprietario del suolo piuttosto che un mero superficiario).


2. Nel giudizio impugnatorio di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente non vi è la legittimazione passiva della Prefettura sebbene coinvolta nel procedimento nell’esercizio delle sue funzioni di Commissario delegato per l’emergenza, atteso che l’ordinanza in questione fa esplicito riferimento ad opere di ripristino e interventi di verifica specifici e quindi estranei all’esercizio delle funzioni proprie del commissario di governo delegato per l’emergenza.

N. 01437/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01490/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2006, proposto da: 
Condominio di via Dicillo n.18 in Bari, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Lucio Smaldone e Francesco Gatto, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, alla piazza Umberto n.62; 

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Bruno e Rosa Cioffi, con domicilio eletto in Bari presso la sede dell’Avvocatura Comunale alla via P.Amedeo n.26; Ministero dell’Interno, Prefetto Bari in qualità  di Commissario delegato, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento
-dell’ordinanza n. 48 prot. n. 177607 del 23.06.2006, successivamente comunicata, con cui il Sindaco del Comune di Bari, dopo aver ordinato ai residenti, occupanti e frequentatori a qualunque titolo dell’edificio sito in Bari al civico n. 18 di via Dicillo l’inibizione dell’accesso e dell’utilizzo delle porzioni comuni ed individuali ricomprese nel Condominio di via Dicillo n. 18, costituite da autorimessa interrata con relativo tratto di rampa di accesso, sovrastante lastrico di copertura e spazi versi, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza idonee a scongiurare qualsivoglia pericolo per la pubblica incolumità , ha ordinato al Condominio ricorrente, tra l’altro, di effettuare una scrupolosa verifica delle condizioni di stabilità  con riferimento alle caratteristiche di instabilità  evidenziate dal Prof. Ing. Vincenzo Cotecchia, finalizzata all’esecuzione degli interventi a tutela della pubblica incolumità , nonchè di eseguire gli interventi conseguenti alla suddetta verifica, atti a garantire la pubblica incolumità  nei confronti dei rischi immediati connessi alla presenza di manufatti sulla sommità  del fronte di cava a pochi metri di distanza dallo stesso;
-di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguenziale e/o connesso ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, del Ministero dell’Interno e del Prefetto Bari in qualità  di Commissario delegato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. F.Gatto, avv. A. Farnelli, su delega dell’avv. R. Cioffi e avv. dello Stato G. Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame introduttivo del presente giudizio, notificato il 26 luglio 2006 e depositato l’8 settembre e successivi motivi aggiunti notificati il 2 novembre 2007 e depositati il 15 dello stesso mese, il condominio ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n.48 emessa in data 23 giugno a contenuto plurimo. Con lo stesso atto infatti il Sindaco del comune di Bari, a seguito di fenomeno alluvionale, interdiva ai condomini l’uso di talune porzioni di fabbricato (autorimessa interrata e relativo tratto di rampa di accesso, sovrastante lastrico di copertura e spazi verdi specificamente indicati) in considerazione dell’ubicazione delle stesse, ordinava una perizia per verificare le condizioni di stabilità  del complesso fondazioni-terreno di sedime nonchè l’esecuzione di eventuali interventi in conseguenza della disposta verifica.
Si sono costituiti in giudizio sia l’Amministrazione comunale sia il Ministero degli interni; quest’ultimo intimato in considerazione dell’intervento nella vicenda che ci occupa del Prefetto di Bari nella qualità  di Commissario delegato per l’attuazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonchè a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici.
In particolare il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, come l’Amministrazione comunale, in ogni caso l’infondatezza del gravame.
All’udienza del 29 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno.
L’eccezione è fondata.
In effetti il provvedimento gravato non è stato adottato dal Ministro nè dal Prefetto di Bari il quale è intervenuto nella vicenda che ci occupa solo in qualità  di Commissario per l’emergenza e con poteri strettamente circoscritti ad ambiti ben individuati, all’interno dei quali è una forzatura ricomprendere qualsiasi opera di ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il Ministero va pertanto estromesso dal presente giudizio.
3.- Nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato; più precisamente nella parte in cui è diretto a contestare l’ordine contenuto nell’atto impugnato -testualmente- “di eseguire gli interventi, conseguenti alla verifica di cui al punto precedente, atti a garantire la pubblica incolumità  nei confronti dei rischi immediati connessi alla presenza di manufatti sulla sommità  del fronte di cava a pochi metri di distanza dello stesso”, nonchè di commissionare la perizia per valutare eventuali danni estesa anche al terreno di sedime e non solo alle fondazioni dell’autorimessa (motivo sub 3 del ricorso introduttivo e motivi aggiunti).
Più precisamente, con il richiamato terzo motivo dell’atto introduttivo, parte ricorrente pone l’accento sia sulla proprietà  comunale dell’area di sedime rispetto alla quale è stato riconosciuto al condominio un mero diritto di superficie con possibilità  di utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all’esecuzione delle opere di realizzazione del fabbricato de quo; sia sulla violazione di un minimo onere motivazionale che possa giustificare il trasferimento sul condominio dell’obbligo di realizzare gli interventi di consolidamento necessari in relazione all’area di proprietà  comunale. Con i motivi aggiunti lamenta invece sia la nebulosità  degli interventi richiesti, che finirebbe con il far gravare sul Condominio un obbligo indefinito, non solo nei costi (primo motivo aggiunto); sia l’illogicità  della prescrizione, considerato che proprio dalla perizia tecnica commissionata dal Comune sarebbe emersa la necessità  di un intervento relativo ad una parte del fronte nord ben più estesa della sola colonna verticale sottostante l’autorimessa del Condominio ricorrente. I relativi lavori, cioè, per quanto onerosi, non sarebbero idonei a far cessare l’asserita situazione di gravissimo pericolo per l’incolumità  pubblica e privata e si rivelerebbero, dunque, inutili o comunque insufficienti ad eliminare completamente la situazione di pericolo.
Il gravame in questa parte è fondato.
L’area di sedime è in effetti stata concessa al condominio ricorrente solo in diritto di superficie per realizzare le costruzioni secondo il progetto approvato dal Comune utilizzando il sottosuolo nei limiti necessari all’esecuzione delle opere stesse; sicchè sarà  onere dell’Amministrazione verificare le condizione dell’area a mezzo accertamenti tecnici.
Quanto agli ordinati lavori, il dato testuale non lascia chiaramente intendere se l’ordinanza abbia inteso gravare il condominio dei lavori di consolidamento, la cui necessità  fosse emersa a seguito delle verifiche tecniche imposte con l’ordinanza stessa ed entro quali limiti, considerata la distinta proprietà  dell’area di sedime e del fabbricato.
Non può peraltro dubitarsi che i lavori di consolidamento della parete nord della ex cava Di Maso siano di competenza del Comune come acclarato dal Tribunale di Bari con sentenza del 12.12.2006 su ricorso del Condominio prodotta in atti. Resta, pertanto, escluso che gli stessi possano ricadere sui condomini.
L’ordinanza de qua appare dunque genericamente formulata e finisce con il prescindere da un serio accertamento delle relative responsabilità .
2.- Diversamente il gravame in ogni altra parte non può trovare accoglimento dovendo ritenersi legittimi sia l’interdizione dell’uso dell’autorimessa e delle zone annesse per i pericoli che vi possono essere connessi, sia l’ordine di eseguire una perizia sullo stato dell’immobile, tesa a verificare le condizioni di stabilità  dello stesso, risolvendosi quest’ultimo in una richiesta di massima diligenza da parte del condominio ricorrente.
3.- Il gravame può pertanto essere solo parzialmente accolto. Considerata la reciproca soccombenza il Collegio ritiene opportuno compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie solo parzialmente nei limiti di cui in motivazione.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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